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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5934. In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, secondo la previsione di cui all'art. 299 co. 4 ter cod. proc. pen. se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito. Il giudice, dunque, ha l'obbligo di disporre la perizia solo se sono evidenziate ragioni di salute riconducibili alla previsione di cui all'art. 275 co. 4 bis cod. proc. pen. e cioè: l'essere il richiedente persona affetta da AIDS conclamata o da gravi deficienze immunitarie accertate ai sensi dell'art. 256 bis, co. 2 cod. proc. pen. ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. A far scattare l'obbligo di nominare un perito non basta, dunque, evidentemente, prospettare una qualsivoglia malattia, ma occorre che venga evidenziata e circostanziata una patologia "particolarmente grave", la cui cura non sia compatibile con il regime carcerario, anche nei centri clinici particolarmente attrezzati disponibili all'interno di talune strutture dell'amministrazione penitenziaria. E se non è onere del richiedente provare in maniera esaustiva tale incompatibilità, per contro la richiesta deve contenere degli elementi che consentano al giudice una delibazione circa la ricaduta del caso in esame nella previsione di cui all'art. 275 co. 4 bis cod. proc. pen..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2015, n. 5934 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente L.R. , con ordinanza del 17.6.2014 rigettava l’appello avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Genova, in data 15.4.2014 aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione con...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 347. Il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti, il divieto di costruzione successivamente sancito dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (che ha aggiunto un art. 41 septies alla legge 17 agosto 1942, n. 1150) e dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 1404 del 1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di impedire future modifiche o di diverso utilizzo del tracciato o di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal concessionario, all'occorrenza, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (fattispecie relativa all'ipotesi di un immobile situato su una collina sovrastante il piano viario, con un dislivello di circa 70 metri, per la quale il principio è stato ritenuto eccezionalmente derogabile)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2782 del 2012, proposto da: Vi.Co. , Gi.Me., Lo.Co., rappresentati e difesi dall’avv. Da.Gr., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4680. Associazione per delinquere: le differenze tra promotore e organizzatore; la pluralità delle figure criminose, pur tra loro alternative, ma comunque autonome, descritte dalla fattispecie incriminatrice dell'associazione per delinquere, nonché delinea i tratti differenziali tra le condotte di promozione e di organizzazione della societas sceleris.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 febbraio 2015, n. 4680 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2015, n. 3345. Spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione diparte civile nel procedimento per reati ambientali, alfine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. Le associazioni ambientalistiche possono avere diritto al risarcimento del danno qualora dimostrino di aver subito un nocumento suscettibile di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento della attività di tutela.

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2015, n. 3345 Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 1 febbraio 2010, il giudice del tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, dichiarò D.M. , C.R. e Ca.An. (oltre a numerosi altri soggetti) responsabili del reato di cui (capo A) agli artt. 81,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4332. Il maltrattamento occasionale da parte del marito nei confronti della moglie non determina automaticamente anche un reato nei confronti dei figli. Perchè possa emergere un'autonoma fattispecie di incriminazione per maltrattamenti nei confronti dei figli occorre, infatti, che i fatti addebitati al padre nei confronti dell'altro genitore abbiano il carattere dell'abitualità e non dell'occasionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 gennaio 2015, n. 4332 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. LANZA Luigi – rel. Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DE...