Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 6 febbraio 2015, n. 611

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8681 del 2014, proposto da:

Pe.Fi. ed altri,

rappresentati e difesi dall’avv.to Mi.La. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. G. Ra., in Roma, via (…),

contro

la ASL FG,

in persona del legale rappresentante p.t.,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Ra.Da. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Al.Pl., in Roma, via (…)

nei confronti di

De.Mi. e Ca.Cl.,

non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI – SEZIONE II n. 00985/2014, resa tra le parti, con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione in materia di ammissione domande ed approvazione graduatorie conferimento incarichi emergenza sanitaria territoriale servizio 118.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASL FG;

Visto che non si sono costituiti in giudizio i controinteressati;

Vista la memoria prodotta dall’appellata a sostegno delle sue difese;

Vista l’Ordinanza n. 5340/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2014, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Giuseppe Raguso, in sostituzione dell’avv. Mi.La., per gli appellanti e l’avv. Fra.Ca., in sostituzione dell’avv. Ra.Da., per l’Amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni appellanti, a séguito di pubblicazione da parte della Regione Puglia sul Bollettino Ufficiale n. 146 del 7 novembre 2013 di un bando per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria, presentavano istanza di assegnazione alla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia.

Questa, con deliberazione del Direttore Generale n. 142 in data 24 febbraio 2014, approvava le relative graduatorie, escludendoli dalla assegnazione in quanto ” non in servizio in postazioni individuate dalla DGR 2488 del 15/12/2009 “.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, essi impugnavano la citata determinazione della ASL FG, nonché i provvedimenti di conferimento di incarico ad altri aspiranti.

Il T.A.R. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che “i provvedimenti impugnati afferiscono ad un procedimento che non presenta gli elementi necessari del pubblico concorso, finalizzato all’accesso al rapporto di lavoro, trattandosi di selezione automatica per la quale non è prevista una commissione di concorso né una valutazione comparativa dei candidati”.

Avverso tale sentenza gli originarii ricorrenti propongono appello con unico, articolato, motivo.

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia resiste con controricorso e memoria.

Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati.

Con Ordinanza n. 5340/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2014, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015.

DIRITTO

1. – L’appello è fondato nei sensi che seguono.

La giurisprudenza (Cass. civ., sez. un., 2 aprile 2007, n. 8087; Cons. St., V, 12 giugno 2009, n. 3754) ha invero più volte affermato, con riguardo ai rapporti di prestazione d’opera professionale, di natura privatistica, tra medici convenzionati ed unità sanitarie locali (secondo la disciplina della L. n. 833 del 1978, art. 48) che, nella procedura per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione (nella fattispecie per l’espletamento del servizio di emergenza sanitaria territoriale), nella fase di individuazione delle zone carenti che l’amministrazione intende ricoprire (culminante nella pubblicazione delle stesse con atto avente natura di bando pubblico) e nella formulazione delle graduatorie, vi sono spazii per valutazioni discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), inerenti anche solo, come appunto avviene nel caso all’esame, all’accertamento del possesso ed alla valutazione dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando e dalla normativa di riferimento.

Nel caso di specie vengono appunto in discussione le valutazioni discrezionali compiute in sede di formulazione delle graduatorie, in relazione alla procedura prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e del 29 luglio 2009, che prevedono, a seguito della pubblicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione per l’individuazione degli àmbiti territoriali carenti di assistenza primaria, una ben delineata fattispecie procedimentale di evidenza pubblica, nell’àmbito della quale le posizioni coinvolte sono da qualificarsi in termini di interesse legittimo, in quanto vanno tutelati i principii di legalità, imparzialità e buon andamento.

L’esercizio di poteri amministrativi incidenti su siffatte posizioni soggettive, coinvolgendo vere e proprie “valutazioni” discrezionali non rette da principii di automatismo (come dimostrano nel caso all’esame proprio le opposte prospettazioni circa la sussistenza o meno in capo ai ricorrenti del requisito del servizio in postazioni previste dalla DGR 2488/09 al 31/03/2012), fa dunque rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Rientrano, invece, nella c.d. attività paritaria della P.A. i pure impugnati provvedimenti di assegnazione degli incarichi di cui trattasi ad altri soggetti, per il carattere esclusivamente privatistico degli stessi, essendo pacifico che il rapporto tra AUSL e medici convenzionati, regolato dagli accordi collettivi, esula dal pubblico impiego per difetto del requisito del vincolo di subordinazione e rientra nell’ambito della prestazione d’opera professionale svolta con carattere di parasubordinazione, per di più puramente eventuale all’ésito dell’inserimento nell’apposita graduatoria di cui qui si tratta; sì che la controversia pertiene per tale parte al giudice ordinario.

2. – Deve pertanto dichiararsi in parte qua, nei sensi di cui sopra ed in riforma della sentenza impugnata, la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente remissione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 29 gennaio 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Salvatore Cacace – Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2015

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