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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 877. Anche nell'ambito dei contratti pubblici, trova applicazione il meccanismo della diffida ad adempiere, disciplinato dall'art.1454 c.c., collega, all'inutile decorso del termine intimato nella diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto di diritto in via stragiudiziale. Ne discende che, la parte diffidata potrà al più adire l'autorità giurisdizionale al solo fine di accertare l'inesistenza dei presupposti che hanno portato alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, senza che tal domanda possa, tuttavia, influire sulla cessazione del rapporto. Infatti, la diffida ad adempiere è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni

Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 877 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5499 del 2014, proposto da: Er. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Er.St.Da. e Al.Ca., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 febbraio 2015, n. 540. Qualora un appalto pubblico sia illegittimamente aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara nella G.U.C.E., il corrispondente contratto non può essere dichiarato privo di effetti laddove ricorrano le condizioni previste dalla disciplina comunitaria: ogni valutazione sulla sussistenza o meno di tali condizioni è, tuttavia, preclusa dalla formazione di un giudicato interno

Consiglio di Stato sezione III sentenza 4 febbraio 2015, n. 540 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5526 del 2012, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2330. La potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata dall'art. 2106 c.c. alla discrezionalità dell'imprenditore, in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa. Ne consegue che il giudice, pur nel caso sia stato adito dal datore di lavoro per la conferma della sanzione disciplinare e sia stato dallo stesso esplicitamente richiestone, non può convertirla in altra meno grave

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2330  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666. Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il termine assegnato dal giudice (che la legge non qualifica come perentorio) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. A differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, nel procedimento regolato dall’art. 99 L.F., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non determina alcun effetto preclusivo ma comporta la necessità di assegnare un nuovo termine al medesimo scopo sempre che il curatore non sia costituendo in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673. Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento, non sia stato emesso il decreto di chiusura ex articolo 119 della legge fallimentare, la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, spettando al tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento». Con questo principio di diritto la Cassazione ritiene legittima una seconda istanza di fallimento quando, a seguito della revoca, siano emersi elementi gravi per i quali la procedura di fallimento sia inevitabile, non esistendo alcuna norma che impedisca la proposizione di una seconda istanza di fallimento basata su fatti non esaminati e non conosciuti, né verificabili alla data della sentenza di revoca del fallimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421. La procedura di controllo elettronico attuata in regime di arresti domiciliari non costituisce una misura cautelare autonoma ma soltanto una diversa modalità di esecuzione degli arresti domiciliari sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico postula che la presunzione cautelare, in punto di adeguatezza della misura, sia già vinta e che quindi gli arresti domiciliari, unitamente all'attivazione della procedura di controllo elettronico, siano in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni cautelari. In altri termini, occorre che – attraverso elementi specifici che devono essere valutati in relazione alla concretezza di ogni singolo caso – le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria. È dunque necessario che la situazione cautelare soggetta ad una disciplina eccezionale (quale è quella prevista per i reati che rientrano nella lista di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. limitatamente a quelli che siano soggetti alla presunzione relativa, giammai a quella assoluta, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) sia riportata nell'ambito della disciplina cautelare ordinaria in modo che il giudice cautelare possa formulare, secondo i normali criteri, la prognosi di adeguatezza che, se positiva per la concessione degli arresti domiciliari, può prevedere, come ulteriore e certamente rilevante modalità esecutiva più rassicurante per la tutela cautelare, la sottoposizione dell'imputato alle procedure di controllo elettronico attraverso l'uso del cosiddetto braccialetto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di F.M. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 febbraio 2015, n. 7914. A fronte di una specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il giudice non può dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle medesime, ma deve esaminare le circostanze che possono essere rilevanti in tal senso, soprattutto quelle evidenziate dall’imputato, e fornire adeguata motivazione nel caso in cui decida di non concederle

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  23 febbraio 2015, n. 7914 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Messina concesse l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., rideterminò la pena in anni uno di reclusione e confermò nel resto la sentenza emessa il 17 dicembre 2009 dal...