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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 aprile 2015, n. 6822. La caducazione del titolo esecutivo costituito da una condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di un’opposizione a precetto, per effetto di cassazione con rinvio di tale sentenza, comportando, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia della statuizione sulle spese e, quindi, del titolo in base al quale sono stati compiuti gli atti della relativa procedura di esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente tale procedura e, quindi, sul ricorso avverso la sentenza pronunciata riguardo ad essa, del quale la Corte di cassazione sia stata investita. Ne segue che la Corte – sempre che non vi sia rinuncia al ricorso – deve rilevare la detta cessazione come fatto oggettivo incidente sull’interesse alla definizione del ricorso, il quale dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salva la valutazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 aprile 2015, n. 6822  Svolgimento del processo p.1. La s.r.l. Addcons ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la s.p.a. Tessiture Pietro Radici avverso la sentenza del 28 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Bergamo ha accolto, con conseguente annullamento del provvedimento opposto, un’opposizione ai...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 aprile 2015, n. 7132. La pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali ma nella specie la violazione del dovere di lealtà (d’interruzione del progetto procreativo all’insaputa della moglie) ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise del coniuge, così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  9 aprile 2015, n. 7132 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’addebitabilità della separazione personale tra i coniugi F.G. e L.M.P. al marito, riconosciuta in primo grado. A sostegno della decisione, per quel che...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1670. La distanza minima fissata dall’art. 9, D.M. n. 1444 del 1968 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro. La norma, in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico testè indicate, ha, dunque, carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. L’applicabilità della normativa predetta, tuttavia, è subordinata alla indispensabile condizione della esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una è finestrata, tale che in mancanza la stessa non può trovare applicazione (come nella fattispecie concreta)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8366 del 2014, proposto da: Do.Ro., Ma.Fo., rappresentati e difesi dagli avv. Ro.Me., Na.Pa., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1672. Il giudizio instaurato ex art. 117 c.p.a. tende, in linea generale, a stigmatizzare l’inerzia della Pubblica Amministrazione che non provvede in ordine ad una istanza presentata da un soggetto qualificato, in quanto titolare di uno specifico e rilevante interesse, laddove l’Amministrazione è invece tenuta a corrispondere a quanto richiestole anche al solo scopo di esplicitare l’erronea valutazione dei presupposti da parte dell’interessato, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione. Qualora, tuttavia, in alcune fattispecie, in via di deroga alle regulae iuris testé ricordate, la pretesa azionata si protenda al di là del normale ambito di operatività del giudizio di che trattasi, nel senso che l’accertamento della illegittimità del silenzio ricomprende anche l’accertamento dell’obbligo di porre in essere da parte dell’Amministrazione un’attività procedimentale da configurarsi come conseguenza logica e cronologica del comportamento omissivo in sé posto in essere, il giudizio sul silenzio si innesta su un sottostante rapporto di azioni e relazioni tra il privato e l’Amministrazione, che risulta sino ad allora essere stato definito nei suoi aspetti costitutivi e in riferimento a tale assetto di interessi l’istanza rimasta ingiustificatamente inevasa finisce col tipizzare quale sia l’attività che l’Amministrazione deve porre in essere al fine di far cessare un comportamento illegittimamente omissivo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1672 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8592 del 2014, proposto da: Comune di Domus de Maria, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1706. La decisione del giudice di primo grado sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello. Restano salve le ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, di manifesta irrazionalità della statuizione, ovvero di riferimento della stessa al pagamento di somme palesemente inadeguate

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1706 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9433 del 2014, proposto da: Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari; in...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 marzo 2015, n. 11601. L’infermiere del pronto soccorso adibito ad attribuire i codici di priorità (c.d. “triage”) risponde di omicidio colposo qualora il paziente muoia per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell’urgenza del caso

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 19 marzo 2015, n. 11601 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. ESPOSITO...