Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12708 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte Costituzionale, sentenza n. 185 del 23 luglio 2015. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»
Sentenza 185/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 08/07/2015 Decisione del 08/07/2015 Deposito del 23/07/2015 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 99, c. 5°, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5/12/2005, n. 251. Massime: Atti decisi: ordd. 227/2014 e 35/2015 SENTENZA N. 185 ANNO 2015 REPUBBLICA...
Corte Costituzionale, sentenza n. 184 del 23 luglio 20115. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico
Sentenza 184/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 08/07/2015 Decisione del 08/07/2015 Deposito del 23/07/2015 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 2, c. 2° bis e 2° quater, della legge 24/03/2001, n. 89, aggiunti da ll’art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2, del decreto legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con...
Corte Costituzionale, sentenza n. 178 del23 luglio 2015. Dichiarata l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)
Sentenza 178/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore SCIARRA Udienza Pubblica del 23/06/2015 Decisione del 24/06/2015 Deposito del 23/07/2015 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, 2° bis, 17°, primo periodo, e 21°, ultimo periodo, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 30/07/2010, n. 122; art....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14664. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. La diligenza richiesta dal secondo comma dell’art. 1176 cod. civ. concerne l’adempimento di obbligazioni relative all’esercizio di un’attività professionale, e cioè, di un’attività caratterizzata, in via di principio, da quei connotati di abitualità, sistematicità e continuità assunti dall’art. 2082 cod. civ. quali indici della professionalità necessaria all’acquisto della qualità di imprenditore.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 14 luglio 2015, n. 14664 Ritenuto in fatto C.P. convenne innanzi al Tribunale di Messina M.A. esponendo che nel dicembre del 1982 aveva dato mandato al convenuto di acquistare per suo conto a (…), in conformità a quanto già fatto in precedenza, una Jeep, per la somma di...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2015, n. 28225. Non adeguata la motivazione dell’ordinanza laddove ha valutato sufficiente la motivazione dell’ordinanza genetica, che dopo aver stabilito il divieto di avvicinamento alla persona offesa aveva genericamente indicato come ulteriore oggetto del divieto di avvicinamento i luoghi frequentati dalla persona offesa, senza la specificazione richiesta dalla norma
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 luglio 2015, n. 28225 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente Dott. SAVANI Piero – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2015, n. 28199. Commercialisti custodi in una procedura di prevenzione: come si determina il compenso
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 luglio 2015, n. 28199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2015, n. 12892. In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. In particolare, ricorre il “dolus malus” solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2015, n. 12892 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2015, n. 12916. La convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza “stabile ed abituale”, da una “comunanza di vita”, preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell’abitazione locata soltanto per ragioni transitorie
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2015, n. 12916 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 2015, n. 31387. In ordine ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif., il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame. Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 luglio 2015, n. 31387 Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura...