Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2015, n. 45184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. MICHELI Paolo...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2015, n. 22901. In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 novembre 2015, n. 22901 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 novembre 2015, n. 46992. E’ responsabile ai sensi dell’art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l’agente il quale, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all’aggravamento dei rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente all’altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui comportamento
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 26 novembre 2015, n. 46992 Ritenuto in fatto 1. – P.F., S.F., R.R: e P.C. I., tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lipari n. 45 del 10.6.2013...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 47282. Riconosciuta l’applicabilità della scriminante specifica di cui all’art. 598, primo comma, cod. pen. (“Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative”) al delitto previsto dall’art. 343 cod. pen. (“Oltraggio a un magistrato in udienza”), escludendo ogni distinzione a seconda che ii destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata (imputato; difensore; parte civile) o il pubblico Ministero. L’espresso orientamento muove dagli esiti interpretativi raggiunti dalla Corte di legittimità sui contenuti della scriminante dell’esercizio dei diritto di critica nei delitti contro l’onore, scriminante che come tale deve essere sostenuta dalla correttezza e dalla continenza delle espressioni utilizzate. Da siffatta premessa, la giurisprudenza di legittimità si è fatta portatrice della necessità che allorché la fattispecie contestata sia quella dell’oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 cod. pen.), le espressioni di dissenso portate all’operato di un magistrato dall’imputato, e più in generale da una parte privata, nel processo, siano scriminate dalla esimente speciale di cui all’art. 598, secondo comma, cod. pen., se rispettose del principio della continenza. Quest’ultimo resta in modo poi specifico contrassegnato, quanto a contenuti, dalla diretta ed immediata riferibilità dell’espressione utilizzata all’oggetto della controversia e dalla rilevanza funzionale della prima alle argomentazioni poste a fondamento della tesi prospettata dalla parte nel processo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 47282 Ritenuta in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 18.10.2013, la Corte di Appello di Trento, rigettando l’impugnazione proposta da A.B. avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 09.07.2012, ha confermato la condanna dei prevenuto alla pena di un anno...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2015, n. 44928. Il medico in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza, non può sindacare “a distanza” la valutazione del sanitario e sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L’ urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formati, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’alt. 328, comma 1 cod. pen, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’intervento del medico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sentenza 19 novembre 2015, n. 44928 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano – Presidente – Angelo Costanzo Angelo Capozzi Ersilia Calvanese – Relatore – Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 novembre 2015, n. n. 24047. Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall’art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che – ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale – possa essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retri-butivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 novembre 2015, n. n. 24047 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli eredi di Pa.An. nei confronti della Cassa rurale e artigiana di Corigliano...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 ottobre 2015, n. 22008. La norma del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c. Sicché la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 28 ottobre 2015, n. 22008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente – Dott. NAPPI Aniello – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – Dott. RAGONESI Francesco Antonio –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 27 novembre 2015 n. 24235. In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma primo, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 e. e, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2015, n. 24235 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza, qui impugnata, pubblicata il 20 febbraio 2014 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha pronunciato sull’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a-, nei confronti di D.D. , avverso la sentenza del...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 27 novembre 2015, n. 24244. Ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori, il foro speciale previsto dalla fonte comunitaria innanzi richiamata è pacificamente ritenuto applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo, azioni in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/01, spetta al giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio Se è vero infatti che la norma sembra riferirsi alle sole azioni indirizzate all’adempimento, e non a quelle volte alla dissoluzione del vincolo, e che d’altra parte le disposizioni sulla competenza derogative del principio generale del foro del convenuto non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (in tal senso, con riferimento all’omologa Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si è espressa la Corte giust. CE con decisione del 27 ottobre 1998, C – 51/97), non può ignorarsi che, al postutto, anche le impugnative per invalidità, inefficacia, inesistenza del negozio, attengono alla “materia contrattuale”, in quanto postulano una originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo, del quale tendono in vario modo e con varie formule a conseguire la caducazione.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 27 novembre 2015, n. 24244 Svolgimento del processo Il presente giudizio trae origine dalle domande proposte, innanzi al Tribunale di Torino, dalla società in nome collettivo F.G. nei confronti della s.c.a. Nouricia, corrente in (…), nella città di Troyes: domande di accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 novembre 2015, n. 46954.Il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica (Amministrazione dei Monopoli), investito dell’attività di raccolta delle giocate del lotto, è senz’altro qualificabile come persona incaricata di un pubblico servizio per gli effetti di cui all’art. 358 c.p. (se non un pubblico ufficiale, ove voglia valorizzarsene la congiunta indiretta posizione di agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. 23.5.1924 n. 827), poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura pubblica in quanto per legge riservato (come detto) allo Stato e disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi (raccolta delle giocate, rilascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro prefissati limiti di valore), da norme primarie di valenza pubblica (L. 2.8.1982 n. 528, L. 19.4.1990 n. 85 e loro successive modificazioni). Ond’è che il raccoglitore-ricevitore delle giocate del lotto risponde del delitto, avente natura istantanea, di peculato quando si appropri le somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale nel termine individuato dalla legge nel giovedì successivo all’estrazione del lotto cui pertengono le giocate o nel diverso termine stabilito dal contratto di concessione. Il denaro che costui incassa dai giocatori (scommettitori) è pubblico, perché entra immediatamente (ipso facto nel momento stesso in cui sono ricevute le giocate) nella appartenenza dell’amministrazione pubblica, a nulla rilevando che il ricevitore abbia facoltà (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio a suo favore e per il pagamento immediato di talune vincite. Sicché il ricevitore non è un semplice debitore di quantità dell’erario, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell’amministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 novembre 2015, n. 46954 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 14.10.2010 con cui B.F. è stato riconosciuto colpevole del reato di peculato e condannato, concessegli le attenuanti generiche...