La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18535 del 7 luglio 2025, ha analizzato la portata dell'art. 91, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") in relazione all'inadempimento contrattuale causato dalle misure restrittive anti-Covid, in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita.
La Corte ha stabilito che l'art. 91 del D.L. assume rilievo nel giudizio di imputabilità dell'inadempimento, conferendo all'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-pandemiche la natura di causa non imputabile dell'inesecuzione della prestazione. In pratica, tale impedimento è considerato non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza. Ciò comporta due conseguenze dirette per il debitore: la liberazione dall'obbligo di risarcimento del danno e l'esclusione della legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento.
Tuttavia, la sentenza ha chiarito che da questa norma non può derivare l'esistenza di un diritto potestativo giudiziale per la parte colpita di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione del contratto. In ossequio al principio di tipicità dei rimedi giudiziali, la parte eccessivamente onerata in un contratto a prestazioni corrispettive resta legittimata unicamente all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Solo in quel caso, la controparte può esercitare il diritto potestativo (mediante negozio unilaterale) di rettifica o riduzione ad equità del contratto, al fine di evitare lo scioglimento del rapporto e ripristinarne l'equilibrio originario.




