Un caso particolare di deposito di cosa altrui
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Un caso particolare di deposito di cosa altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2024| n. 16589.

Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia.

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
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Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2024| n. 16526.

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Incapacità a testimoniare e l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste
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Incapacità a testimoniare e l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 giugno 2024| n. 16452.

Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

Le attestazioni contenute in una cartella clinica hanno natura di certificazione amministrativa
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Le attestazioni contenute in una cartella clinica hanno natura di certificazione amministrativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16737.

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo.

L’impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato per la prima volta prospettate in sede di impugnazione
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L’impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato per la prima volta prospettate in sede di impugnazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2024| n. 16464.

È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex articolo 817 del Cpc.

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In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16755.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c..

La contestazione della titolarità attiva o passiva e le preclusioni processuali dell’introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa
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La contestazione della titolarità attiva o passiva e le preclusioni processuali dell’introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16814.

La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere.

L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi comprende non solo l’immobile ma anche l’intero mobilio al suo interno
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L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi comprende non solo l’immobile ma anche l’intero mobilio al suo interno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16691.

L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, comprende non solo l’immobile, ma anche l’intero mobilio al suo interno, ciò al fine di tutelare l'interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare. Ai fini dell’assegnazione della casa familiare è sufficiente che il figlio mantenga un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, seppur non quotidiana, ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al suo percorso formativo. Pertanto, è necessario accertare che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico. Tra gli indici probatori, rileva la circostanza che l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

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L’uso delle cose comuni è funzionale al godimento della proprietà esclusiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15573.

L’uso delle cose comuni è funzionale al godimento della proprietà esclusiva con la conseguenza che la comodità deve essere valutata in relazione all’originaria consistenza e destinazione del bene e della singola unità. Orbene in tema di taglio di alberi per accertare se tale attività abbia ecceduto i limiti di godimento della singola unità e dunque abbia compromesso l’aspetto dell’edificio è necessario valutare se sia stata operata per l’eliminazione di un pericolo ovvero nel rispetto dei limiti concessi per tali attività.

Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto 
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Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15517.

Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del Cpc, sempre che ne ricorrano le condizioni.