Notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace e la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 24 maggio 2019, n. 14266.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui, in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si è verificato. E’,tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice “ad quem”. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.

Sentenza 24 maggio 2019, n. 14266

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23774/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio ed in rappresentanza della societa’ in nome collettivo (OMISSIS) cancellata dal registro delle societa’, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la sig.ra (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/07/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Il giudizio di primo grado.
La vicenda processuale sottoposta alla cognizione di questa Corte nasce da un giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Foggia da (OMISSIS).
1.1.- Nell’atto di citazione, il (OMISSIS) riferi’ di aver stipulato con (OMISSIS) un contratto preliminare di permuta in forza del quale il (OMISSIS) si era obbligato a trasferirgli un suolo edificatorio sito in (OMISSIS) ed egli si era obbligato a trasferirgli la proprieta’ di alcuni appartamenti e box nel complesso immobiliare da realizzare; di essere stato dichiarato fallito; di avere pertanto risolto consensualmente il contratto con il (OMISSIS) e stipulato un altro contratto con la s.n.c. (OMISSIS) in forza del quale il (OMISSIS) aveva venduto alla societa’ i suoli e le strutture edilizie gia’ realizzate per un prezzo concordato.
1.2.- Nella prospettazione dell’attore, questo contratto era pero’ simulato in quanto La Zeta s.n.c. era solo l’apparente acquirente, mentre l’effettivo contraente era rimasto lui stesso che, infatti, aveva continuato l’attivita’ di costruzione con mezzi e capitali propri; la societa’ aveva dal canto suo incassato le somme versate dai promissari acquirenti.
1.3.- Tornato in bonis il (OMISSIS), le parti avevano concordato il trasferimento degli immobili dalla societa’ prestanome ((OMISSIS) s.n.c.) ad altro prestanome, e in particolare a (OMISSIS), fratello dell’attore, ma la societa’ non aveva restituito a quest’ultimo le somme incassate dalla vendita degli appartamenti.
1.4.- (OMISSIS) chiese dunque al Tribunale di Foggia che, nel contraddittorio con il (OMISSIS) e il (OMISSIS) (nonche’ di altri litisconsorti), accertata la interposizione fittizia di persona nei vari contratti, (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio, fossero condannati a restituirgli le somme introitate per suo conto durante la gestione dell’attivita’ edilizia in (OMISSIS), nonche’ a pagare Lire 1.989.000 e a risarcire i danni da liquidarsi in via equitativa.
1.5. – Nella contumacia della societa’ (OMISSIS) e di (OMISSIS), si costitui’ (OMISSIS) che documento’ l’avvenuta cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese; nelle more del processo (OMISSIS) fu dichiarato nuovamente fallito e la causa fu riassunta dalla Curatela fallimentare che chiese di chiamare in causa i soci della s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che si costituirono.
1.6. – Con sentenza pubblicata in data 2/9/2004 (n. 1372/2004), il Tribunale di Foggia, per quel che interessa in questa sede, dichiaro’ (OMISSIS) s.n.c. e, salvo il beneficium excussionis, i suoi soci, (OMISSIS) (e per esso la Curatela, essendo stato il (OMISSIS) nel frattempo dichiarato fallito), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) obbligati a restituire le somme ricevute in pagamento delle unita’ immobiliari promesse in vendita.
2. – Il giudizio di appello.
2.1.- La sentenza fu appellata dinanzi alla Corte d’appello di Bari da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e in rappresentanza della s.n.c. (OMISSIS). Nel giudizio si costitui’ (OMISSIS), che insistette per il rigetto dell’impugnazione.
2.2.- Con ordinanza del 27/10/2009 la Corte dispose l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e fisso’ per la notificazione dell’atto di integrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
2.3.- Per l’udienza fissata nell’ordinanza ex articolo 331 c.p.c. si costituirono, in qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente moglie e figlio del de cuius, i quali eccepirono l’improcedibilita’ e l’inammissibilita’ dell’appello per non essere stato il contraddittorio integrato nei confronti dell’altra erede, (OMISSIS).
2.4.- Accogliendo la suddetta eccezione, la Corte d’appello di Bari dichiaro’ inammissibile l’impugnazione con sentenza pubblicata in data 8/7/2012.
2.5.- La Corte ritenne improrogabile e comunque non rinnovabile il termine assegnato ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., anche in considerazione della condotta degli appellanti i quali non avevano effettuato con la necessaria diligenza le dovute ricerche volte ad individuare tutti gli eredi del (OMISSIS) – ricerche limitate, secondo la Corte, alla sola visione della denuncia di successione presentata il 28/1/2004 all’Agenzia delle entrate di Taranto – e, quindi, a consentire il buon esito delle notificazioni nel termine assegnato. La Corte aggiunse, inoltre, che neppure all’udienza successiva alla scadenza del termine ex articolo 331 c.p.c., gli appellanti avevano richiesto di essere rimessi in termini per notificare l’atto di impugnazione all’altra erede.
3.- Il giudizio di cassazione.
3.1.- Contro la sentenza, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). ed (OMISSIS), in proprio e in rappresentanza della s.n.c., hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un unico complesso motivo, al quale hanno resistito (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso. Non hanno invece svolto attivita’ difensiva (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.2.- Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11/9/2017, n. 21040, – all’esito dell’adunanza camerale del 4/5/2017, in vista della quale i controricorrenti hanno depositato memoria -, questa Corte, seconda Sezione civile, ha rilevato la mancanza di prova della notificazione del ricorso a (OMISSIS) e ha cosi’ assegnato ai ricorrenti un termine per rinotificare il ricorso o produrre prova dell’avvenuta notifica.
3.3.- Alla successiva adunanza camerale, regolarizzato il contraddittorio, la stessa Seconda sezione ha pronunciato l’ordinanza interlocutoria n. 31847 del 10/12/2018, con la quale ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
3.4.- La Corte ha infatti rilevato nella giurisprudenza di legittimita’ divergenze e oscillazioni sulla questione costituita dalle “conseguenze processuali nell’ipotesi in cui, deceduto il destinatario dell’ordine d’integrazione del contraddittorio, la parte che ne e’ onerata ometta di citare gli eredi”; ha quindi posto la questione del se, “nell’ipotesi in cui in sede di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario, debbano ritenersi tuttora validi i principi affermati da Cass. 1 gennaio 2005, n. 1238, con conseguente possibilita’ di assegnare un ulteriore termine perentorio per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, ovvero se, in materia, deve farsi applicazione estensiva dei principi affermati dalle Sezioni unite con le sentenze n. 17352/2009 e 14594/2016”.
3.5.- La causa e’ stata assegnata alle Sezioni unite di questa Corte. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il motivo del ricorso.
1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, articolato sotto il duplice profilo della violazione degli articoli 331 e 345 c.p.c., e dell’omesso esame di un fatto controverso, “attinente ai limiti dell’ordinanza collegiale di integrazione del contraddittorio”, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS): assumono, invero, che non era mai stata proposta in primo grado (ne’ avrebbe potuto esserlo in appello stante il divieto dei nova ex articolo 345 c.p.c.) una domanda di nullita’ per simulazione dell’accordo intervenuto tra l’originario attore, (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.n.c..
1.2.- Rilevano altresi’ di aver rispettato l’ordinanza di integrazione del contraddittorio – disposta unicamente nei confronti di (OMISSIS) – e di aver appreso della morte del (OMISSIS) solo a seguito della notificazione dell’atto di integrazione: a fronte di questo nuovo evento, da loro non conosciuto ne’ conoscibile, la Corte avrebbe dovuto emettere una nuova ordinanza, con la fissazione di un ulteriore termine, alla luce dei principi enunciati da Cass. Sez.Un. 21/1/2005 n. 1238, seguite da Cass. 28/11/2007, n. 24762.
2. Il controricorso e le eccezioni di inammissibilita’.
2.1.- Preliminarmente, va dato atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 bis, n. 1, sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la Corte d’appello avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimita’: a rendere palese la sua infondatezza e’ proprio il rilevato contrasto giurisprudenziale sulla rinnovabilita’ o prorogabilita’ del termine per l’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c., messo in luce nell’ordinanza interlocutoria e sottoposto dal Primo presidente, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, alla decisione di queste Sezioni unite.
2.2.- E’ altrettanto infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, dal momento che i ricorrenti hanno integralmente trascritto nel ricorso (pagg. da 4 a 6), in ossequio al principio di specificita’ e autosufficienza, l’ordinanza della Corte d’appello di Bari del 27/10/2009 oggetto della censura. Si tratta della denuncia di un error in procedendo, per il quale al giudice di legittimita’ e’ consentito l’accesso diretto agli atti di causa, una volta che da parte del ricorrente sia stato assolto l’onere della specifica indicazione degli elementi condizionanti l’ambito di operativita’ della violazione, si’ da permettere al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio dell’atto (Cass. Sez. Un. 22/5/2012, n. 8077; Cass. 29/08/2005, n. 17424). Onere che nella specie e’ stato assolto con la trascrizione integrale dell’atto, peraltro richiamato nel suo contenuto nella sentenza impugnata.
2.3.- Infine, e’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso in quanto proposto dalla societa’ in nome collettivo gia’ cancellata dal registro delle imprese: al riguardo, e’ sufficiente il rilievo che il ricorso e’ stato proposto dagli ex soci non solo in rappresentanza della societa’ ma anche “in proprio”. Cio’ vale a sanare qualunque difetto di legittimazione attiva, ove si consideri che, per effetto della vicenda estintiva, la legittimazione processuale, attiva e passiva, si e’ trasferita automaticamente agli ex soci ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 05/11/2014, n. 23574).
3.- La necessita’ del litisconsorzio.
3.1.- Il motivo di ricorso con cui i ricorrenti sostengono l'”irritualita’” del provvedimento di integrazione del contraddittorio, sull’assunto che non esisterebbero i presupposti di un litisconsorzio necessario con il (OMISSIS), e conseguentemente con i suoi eredi, non puo’ essere accolto.
3.2.- Nell’ordinanza del 27/10/2009, richiamata dalla sentenza impugnata quale suo antecedente logico-giuridico, la Corte territoriale ha premesso che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l’accertamento, nei confronti del (OMISSIS) e degli altri litisconsorti, della simulazione relativa del contratto di vendita intercorso, dapprima, con la s.n.c. (OMISSIS) e, poi, con (OMISSIS), e che tale simulazione per interposizione fittizia di persona e’ stata accertata dal Tribunale.
3.3.- Ne ha tratto la conclusione della sussistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale tra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, giacche’ l’accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione e’ destinata a spiegare i suoi effetti.
3.4.- Entrambe queste affermazioni – l’ultima avvalorata da Cass. 26/5/2004, n. 10151 e Cass. 23/11/2004, n. 22054, citate nell’ordinanza de qua (cui adde Cass.17/04/2014, n. 8957) – non sono state adeguatamente censurate dai ricorrenti i quali si sono limitati ad asserire che la nullita’ per simulazione dell’accordo non e’ mai stata espressamente domandata. Tale asserzione, tuttavia, non e’ sorretta dalle necessarie specificita’ e autosufficienza, avendo la parte omesso di trascrivere, sia pur limitatamente alle parti salienti, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado al fine di consentire a questa Corte di valutare con esattezza l’ambito della cognizione devoluta al Tribunale e, dunque, la veridicita’ dell’assunto dei ricorrenti, prima ancora della sua fondatezza (Cfr. Cass. Sez. Un. 22/5/2012, n. 8077).
3.5.- Inoltre essi non hanno dedotto (ne’ tanto risulta ex actis), al fine di contrastare la ratio decidendi della Corte territoriale e, dunque, di negare la estensione necessaria del contraddittorio al (OMISSIS), l’avvenuta completa esecuzione dei contratti simulati nei confronti di quest’ultimo, si’ da rendere la sua posizione priva di ogni concreto interesse a far valere in giudizio eventuali sue ragioni in contrasto o in concomitanza con le altre parti in causa (in conformita’ a quanto statuito da Cass. Sez. Un. 14/05/2013, n. 11523, secondo cui, in caso di simulazione parziale per interposizione fittizia di persona, “l’elemento decisivo ai fini della affermazione o esclusione della necessita’ del litisconsorzio con il venditore consiste nell’interesse del medesimo alle sorti dell’accordo simulatorio destinato all’interposizione fittizia della parte acquirente”).
3.6.- Nel resto, la valutazione della Corte territoriale e’ senz’altro conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando piu’ soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio, da altri soggetti o iussu iudicis, e vi partecipino poi attivamente costituendosi, oppure lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, da’ luogo, tuttavia, alla formazione d’un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili e pertanto impone, nei successivi grado o fase del giudizio, la presenza dei soggetti tutti gia’ presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi (Cass. Sez. Un. 14/05/2013, n. 11523, che richiama Cass. 7/7/2004, n. 12470; Cass. 16/7/2003, n. 11154; Cass. 03/9/2002, n. 12829; Cass. 26/2/2001, n. 2756; da ultimo, Cass. 2/9/2015, n. 17497, Cass. 8/11/2017, n. 26433).
3.7.- Nella fattispecie in esame, il litisconsorzio necessario processuale si e’ esteso gli eredi del (OMISSIS), in forza dell’ulteriore regola secondo cui, nel caso di morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, la legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, (Cass. 02/04/2015, n. 6780; Cass. 12/09/2011, n. 18645).
4.- Il contrasto. Premessa: la specificita’ della vicenda.
Prima di esaminare i termini del contrasto, sono opportune alcune precisazioni in fatto, ben evidenziate nella sentenza impugnata e non oggetto di contestazioni tra le parti.
4.1.- a) L’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stata emessa in data 27/10/2009;
b) essa prevedeva un termine per l’integrazione di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta in data 30/10/2009;
c) il termine scadeva il 29/11/2009 ma, coincidendo con la domenica, era prorogato di diritto al 30/11/2009;
d) nella pendenza del termine, gli appellanti-odierni ricorrenti notificavano, con raccomandata con avviso di ricevimento, l’atto di impugnazione al (OMISSIS), ma l’atto ritornava al mittente il 21/11/2009 per il decesso del notificando, come da comunicazione delle Poste italiane del 19/11/2009;
e) con raccomandate con avviso di ricevimento spedite il 30/11/2009, gli appellanti-odierni ricorrenti notificavano l’atto a due degli eredi del (OMISSIS), non anche alla terza, (OMISSIS), figlia del de cuius;
f) la circostanza era fatta rilevare dagli altri coeredi, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 27/1/2010;
g) all’udienza del 16/2/2010, successiva alla scadenza del termine assegnato ex articolo 331 c.p.c., gli appellanti non chiedevano di essere rimessi in termini per integrare il contraddittorio nei confronti della terza coerede.
4.2.- Da ultimo, e’ necessario precisare che (OMISSIS) era contumace nel giudizio di primo grado e il suo decesso non e’ mai stato notificato o certificato nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 c.p.c., secondo quanto dispone l’articolo 300 c.p.c., comma 3, nel testo precedente alla riforma introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 13, (e applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, ex articolo 58, comma 1, L. cit.).
5. – La questione dell’inosservanza del termine per l’integrazione del contraddittorio nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
Il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze dell’inosservanza, in sede di impugnazione, del termine per l’integrazione del contraddittorio, cui consegue l’inammissibilita’ dell’impugnazione o, secondo l’opposta tesi, la possibilita’ di una sua rinnovazione o di una proroga, e’ senz’altro risalente.
5.1.- Un primo orientamento puo’ dirsi cristallizzato nella sentenza di questa Corte del 29/11/2004, n. 22411, secondo cui il termine fissato ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., e’ perentorio, non e’ prorogabile sull’accordo delle parti ne’ sanabile con la tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio; la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio anche nel caso di inadempimento parziale dell’ordine di integrazione, sicche’ la sua violazione determina l’inammissibilita’ dell’impugnazione. In tale pronuncia si sottolinea che la sanzione e’ stabilita per ragioni d’ordine pubblico processuale e la proroga del termine puo’ essere consentita solo nel caso in cui appositi provvedimenti legislativi accordino espresse deroghe, in considerazione di situazioni particolari, dovendo escludersi in linea generale che ad essa possa derogarsi qualora la parte offra la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne’ per colpa ne’ per dolo.
5.2.- La sentenza opta consapevolmente per l’indirizzo piu’ rigoroso, gia’ affermato da Cass. 18/6/1996, n. 5572 (poi seguita da Cass. 26/02/2001, n. 2756; Cass. 04/06/2001, n. 7482; Cass. 29/4/2003, n. 6652; Cass. 29/11/2004, n. 22411) che, in termini chiari, aveva sostenuto l’improrogabilita’ del termine anche nel caso in cui la sua inosservanza fosse dipesa da fatti riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore, ed aveva altresi’ ancorato la ratio della disciplina delineata dagli articoli 152, 153 e 331 c.p.c., all’esigenza di celerita’ del processo e di tutela del diritto di difesa, il cui ambito piuttosto che compresso ne risultava ampliato per effetto dell’interpretazione sostenuta, che consentiva alle parti di sanare un iniziale errore nell’introduzione del giudizio ponendo rimedio alle conseguenze, altrimenti negative, della mancata proposizione dell’impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio stesso (v. pure, Cass. 13/10/1962, n. 2987, che ha escluso la proroga del termine anche in caso di accordo delle parti; nello stesso senso Cass. 8/5/1980, 3039; Cass. 29/08/1990, 8952; Cass. 24/01/1995, n. 791; Cass. 10/7/1999, n. 7282).
5.3.- L’affermazione e’ stata poi ripresa da Cass. 28/07/2005, n. 15803 (seguita da Cass. 27/03/2007, n. 7528, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame). La tesi e’ stata anche piu’ di recente sostenuta da Cass. 26/11/2008, n. 28223, e quindi da Cass. 20/1/2016,n. 891.
Queste due decisioni sono particolarmente significative perche’ riprendono un principio gia’ espresso da questa Corte, secondo cui il termine assegnato ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., e’ concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche o al registro delle imprese che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale e’ incorsa all’atto della notificazione del ricorso (v. anche Cass. 14/10/2005, n. 20000, che tuttavia si colloca nell’altro indirizzo che ritiene ammissibile la proroga in caso di forza maggiore o di circostanze indipendenti dalla volonta’ della parte e non prevedibili).
5.4.- La perentorieta’ e la improrogabilita’ del termine, con la conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione, sono dichiarate anche in caso di inadempimento parziale dell’ordine d’integrazione (Cass. n. 3638/1962, cit.; Cass. 26/10/1985, n. 5281; Cass. 29/08/1990, n. 8952; Cass. 29/11/2004, n. 22411; Cass. 27/03/2007, n. 7528) ed anche in caso di costituzione spontanea in giudizio, dopo la scadenza del termine o oltre l’udienza fissata per l’integrazione, del litisconsorte pretermesso (Cass. 25/8/1986, n. 5169; Cass. 12/01/1996, n. 190; Cass. 24/07/1999, n. 8009; Cass. 19/08/2003, n. 12179).
5.5.- Coevo e’ l’altro indirizzo che, pur partendo dalla intangibile premessa della improrogabilita’ del termine ex articoli 153 e 331 c.p.c., ritiene che “in via del tutto generale” debba riconoscersi rilevanza “ad una situazione di forza maggiore, certa ed obiettiva, che abbia impedito l’osservanza del termine stesso”, e cio’ sul rilievo che la sanzione dell’inammissibilita’ “e’ volta a colpire determinati comportamenti processuali, volontari e colpevoli per incuria o per negligenza, imputabili al soggetto avente l’onere di compiere una determinata attivita’ in un certo termine o con una determinata forma, ma, esclusa ogni ipotesi di responsabilita’ obiettiva, non puo’ punire la parte che non sia stata in grado di rispettare il termine, ancorche’ ritualmente fissato dal giudice, per fatti ad essa con certezza non imputabili ne’ per dolo ne’ per colpa”.
5.6.- Il principio e’ ben espresso da Cass. 26/10/1992, n. 11626, che tuttavia ha ritenuto in concreto non provata la ricorrenza delle situazioni che avrebbero, in thesi, impedito di portare a termine le formalita’ della notifica.
La sentenza e’ stata accolta dalla dottrina con particolare favore in quanto ha in un certo senso consacrato un principio immanente nel nostro ordinamento secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, non chiaramente affermato nelle sentenze dalla stessa Corte richiamate (Cass. 7/11/1979, n. 5736 e Cass. 3/5/1984, n. 2679).
5.7.- E se ne e’ rintracciato il precedente, “meno approssimativo e sfocato”, nella decisione delle Sezioni Unite 18/10/1990, n. 10151, in cui e’ stata considerata giusto motivo di revoca dell’ordinanza con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio l’assegnazione di un termine che non teneva conto della complessita’ e delle lungaggini di una notificazione da eseguire all’estero (in specie, in applicazione della convenzione italo – jugoslava del 3 dicembre 1960, resa esecutiva con L. n. 1368 del 1962).
5.8.- La sentenza n. 11626/1992, tuttavia, non e’ andata esente da critiche da parte della dottrina sia per non aver valorizzato la disciplina del termine ordinatorio, suscettibile di proroga giudiziale, in una norma che non prevede espressamente la perentorieta’ del termine, sia per non aver affermato la generale portata dell’istituto della rimessione in termine per inesigibilita’, in concreto, del tempestivo esercizio del potere soggetto a termine. Sotto quest’ultimo profilo, si e’ sottolineata l’opportunita’ di riconoscere “un principio generale di fisiologia e razionalita’ processuale” in forza del quale alla parte puo’ richiedersi solo il contegno che, date le concrete circostanze, risulti effettivamente osservabile con la normale cura e diligenza, “a pena di falsare gravemente e di squalificare le regole del gioco processuale e cosi’ anche il principio di difesa e quello della parita’ delle armi”. Tanto alla luce dell’articolo 24 Cost., comma 2, e articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
5.9.- La sentenza n. 11626/1992 e’ stata poi seguita da Cass. 13/7/1995, n. 7658, Cass. 5/7/2000, n. 8952 (che affronta un caso assai simile a quello in esame), Cass. 15/07/2003, n. 11072, e da Cass. 06/02/2004, n. 2292: in particolare, in quest’ultima decisione si e’ precisato che per l’assegnazione da parte del giudice di un “nuovo” termine, in deroga al precetto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 331 e 153 c.p.c., non e’ sufficiente che la parte affermi, genericamente, di avere, senza propria colpa, ignorato i nominativi dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio doveva essere esteso e la loro residenza, ma e’ necessario che, puntualmente, dimostri l’esistenza di un fatto a lei non imputabile o, comunque, di non essere stata in colpa nell’erronea identificazione dei soggetti da evocare in giudizio (v. pure Cass. 14/02/2005, n. 2899, che pone specificamente a carico della parte l’onere di fornire la prova della “difficolta’ non imputabile”).
5.10. – Ancora, appare di rilievo Cass. 19/8/2003, n. 12179, che, dopo aver ripetuto la massima, che si ritrova perlopiu’ in tutte le decisioni fin qui esaminate, della perentorieta’ e non prorogabilita’ del termine ex articolo 331 cod. proc., e dell’inammissibilita’ dell’impugnazione in caso di sua inosservanza, pone come eccezione non solo le ipotesi di intervento di specifici provvedimenti legislativi di proroga o deroga, ma anche il caso in cui la parte fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne’ per colpa ne’ per dolo. In questa decisione, inoltre, si precisa che l’istanza di rimessione in termine deve essere depositata prima della scadenza del termine originariamente fissato.
6.- L’ordinanza delle Sezioni Unite del 29/1/2005, n. 1238.
6.1.- Nel panorama descritto si colloca l’intervento di questa Corte a Sezioni unite del 21/1/2005, n. 1238. La fattispecie esaminata, che presenta una forte analogia con quella in esame, riguardava un’ipotesi di ordine di integrazione del contraddittorio nell’esecuzione del quale la parte onerata aveva appreso del decesso di alcuni dei litisconsorti pretermessi; la successiva notificazione agli eredi era avvenuta oltre il termine fissato per l’integrazione. La Corte ha dato atto dell’indirizzo per il quale, anche nel caso in cui, in esecuzione dell’ordine d’integrazione, risulti il decesso del destinatario o di uno dei destinatari, la notificazione stessa deve essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine fissato per detta integrazione, a pena d’inammissibilita’ del ricorso.
6.2.- Ha tuttavia ritenuto di dover rivedere tale indirizzo alla luce delle (all’epoca,recenti) sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, n. 28 del 2004, nonche’ dell’ordinanza n. 97 del 2004, che hanno sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato. In quest’ottica, in presenza di un evento, quale il decesso, che la parte non era tenuta a conoscere e che non rientra in un ambito di normale prevedibilita’, e di cui viene informata solo attraverso la relazione di notificazione negativa, si e’ ritenuto non conforme al principio di ragionevolezza “postulare che, in un arco di tempo ben piu’ breve di quello ab initio assegnato dal giudice in base ad una valutazione di congruita’ che non aveva tenuto conto (…) dell’evento poi appreso, la parte procedente abbia l’onere di porre in essere tutte le attivita’ necessarie per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del destinatario”.
Si e’ poi escluso che il rimedio possa essere offerto dall’articolo 328 c.p.c., sulla base della premessa teorica che tale norma riguarda la diversa fattispecie dell’interruzione del termine di cui all’articolo 325 c.p.c., qualora nella sua decorrenza sopravvenga alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299 c.p.c., ipotesi, appunto, ritenuta non ricorrente nel caso sottoposto al suo esame.
6.3.- Le Sezioni Unite hanno pertanto individuato la disciplina nel sistema degli articoli 3 e 24 Cost., che impediscono di equiparare situazioni processuali del tutto diverse, “ponendo sullo stesso piano l’inerzia rispetto all’ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volonta’ della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilita’”; sicche’ si risolverebbe in una irragionevole compressione del diritto di difesa addebitare alla parte “l’esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto che, non essendo dalla stessa conosciuto, era in concreto sottratto ai suoi poteri d’impulso”. Pertanto, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata, hanno assegnato un termine ulteriore “ovviamente di carattere perentorio”, per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta.
7.- La giurisprudenza successiva all’ordinanza n. 1238/2005.
7.1.- L’ordinanza interlocutoria non ha tuttavia sopito del tutto i contrasti, giacche’ anche dopo la sua pronuncia e’ sopravvissuto l’orientamento piu’ rigoroso, di cui costituiscono espressione, oltre alla gia’ citata Cass. 27/3/2007, n. 7528, – che ha ritenuto legittimo l’ordine di integrazione ancorche’ dato nei confronti di una parte gia’ defunta ma di cui non risultava la morte ai sensi dell’articolo 300 c.p.c., e che ha ribadito l’improrogabilita’ del termine “per ragioni di ordine pubblico processuale” -, e a Cass. 26/11/2008, n. 28223, anche Cass. 14/01/2009, n. 749 (che si riporta a Cass. 29/11/2004, n. 22411) e, piu’ di recente, Cass. 04/12/2018, n. 31316.
7.2.- Per il vero, in quest’ultima decisione i giudici di legittimita’ hanno confermato l’inammissibilita’ dell’impugnazione dichiarata dalla corte d’appello, non senza aver premesso che nella specie erano stati “esclusi i presupposti per la configurabilita’ di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini”.
Sicche’ l’assolutezza dell’enunciato della improrogabilita’ del termine ex articolo 331 per ragioni di ordine pubblico processuale e’ temperata dal rilievo dato all’accertamento, tutto fattuale, della mancanza di un evento o di una condotta esimenti.
7.3.- Senz’altro piu’ numerose sono le sentenze che sposano l’orientamento piu’ liberale che, come si e’ riferito, esclude ogni automatismo o “meccanicismo” nella dichiarazione di inammissibilita’ ex articolo 331 c.p.c..
Di rilievo e’ Cass. 14/10/2005, n. 20000, che amplia i principi espressi nell’ordinanza n. 1238/2005 e, nel contempo, ne limita la portata, sottolineando che il termine per l’integrazione del contraddittorio e’ gia’ concesso per porre rimedio ad un errore della parte che non ha proposto l’impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio e che, in quest’ottica, esso viene assegnato non solo per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche prevedibilmente necessarie. Una diversa conclusione, si afferma, “lascerebbe nella incontrollata disponibilita’ della parte il termine di integrazione del contraddittorio, in contrasto con la perentorieta’ del termine e la necessita’ di una ragionevole durata del processo”.
La Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo imputabile al ricorrente l’esito negativo della notificazione, per aver omesso di effettuare tempestive indagini anagrafiche, tenuto conto sia della richiesta di notificazione avvenuta quindici giorni dopo la concessione del termine (di sessanta giorni), sia delle ricerche anagrafiche espletate per posta, e non tramite un corrispondente o un’agenzia di ricerche anagrafiche (in senso pressoche’ analogo, Cass. 27/10/2008, n. 25860).
7.4.- La sentenza n. 20000/2005 non accenna alla necessita’, o quanto meno all’opportunita’, di un’istanza di rimessione in termini ne’ ad una generale applicabilita’ dell’articolo 184 bis c.p.c. (operante nella specie ratione temporis, oggi abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, e sostituito dalla previsione generale dell’articolo 153 c.p.c., comma 2), la cui ratio era (ed e’) quella di rimediare ad ogni sorta di decadenza in cui la parte dimostri di essere incorsa per causa ad essa non imputabile (v. Cass. 14/06/2012, n. 9792). Va peraltro considerato che, con riguardo all’articolo 184 bis c.p.c., la giurisprudenza era pressoche’ unanimemente orientata a ritenere che la rimessione in termine riguardasse le sole ipotesi di decadenza dal potere di compiere attivita’ difensive nell’ambito della causa in trattazione e non potesse essere usata per i termini perentori di impugnazione (v. Cass. 14/2/2005, n. 2899, che richiama Cass. 15/10/1997, n. 10094, Cass. 27/8/1999 n. 8999, Cass. 11/7/2000 n. 9178; v. pure Cass. 6/8/2004, n. 15274; in senso contrario, Cass. 29/10/2010, n. 22245; v. pure Cass. 17/12/2015, n. 25339).
7.5.- La necessita’ di un’istanza di rimessione in termine e’ invece predicata da due importanti decisioni del 2007 (Cass. 15/1/2007,n. 637 e Cass. 28/11/2007, n. 24762). In particolare, in quest’ultima si afferma che, in un giudizio d’appello introdotto con ricorso, il giudice che abbia assegnato un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del convenuto rimasto contumace in primo grado, ed al quale la notificazione del ricorso in appello non abbia potuto essere eseguita per essere la parte deceduta, viola l’articolo 184 bis c.p.c., se non prende in considerazione l’istanza con la quale l’appellante, richiedendo di essere rimesso in termini, allega l’impossibilita’, a lui non imputabile, di eseguire nel termine assegnato la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto per essere il destinatario della notifica deceduto da oltre un anno.
7.6.- Il principio e’ poi ripreso da Cass. 11/4/2016, n. 6982, in cui si ribadisce la necessita’ che l’istanza sia presentata prima della scadenza del termine assegnato, come gia’ statuto da Cass. n. 12179/2003.
7.7.- Sul punto, va senz’altro ricordata Cass. Sez.Un. 18/2/2009,n. 3818, sia perche’ in essa si e’ affermato il principio secondo cui “l’impugnazione presso il procuratore costituito e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall’articolo 330 c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell’albo professionale”, sia perche’ si e’ precisato che “nel caso di esito negativo della notifica richiesta in detti luoghi non imputabili al notificante, il procedimento notificatorio puo’ essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di irregolare instaurazione del contraddittorio; ove, poi, la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullita’ per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l’istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell’articolo 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione dell’impugnazione” (nello stesso senso, anche Cass. 17/12/2015, n. 25.339).
7.8.- La sentenza, pur richiamando espressamente Cass. Sez. Un. 4/5/2006, n. 10216, non tiene in considerazione quanto in essa affermato – sia pure incidentalmente e non in linea generale, ma piuttosto in base ad un criterio di autocollegamento, desunto dallo stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento incolpevolmente incompiuto – circa la rinnovazione del procedimento ad opera della stessa parte, con atto soggetto al successivo controllo del giudice, in luogo della utilizzazione del diverso modulo procedimentale costituito dalla rimessione in termine di cui all’articolo 184 bis c.c. (che rinvia, a sua volta, all’articolo 294 c.p.c.).
7.9.- La sentenza n. 10216/2006 e’ stata poi seguita da Cass. 21/11/2006,n. 24702, secondo cui non puo’ imputarsi alla parte notificante l’esito negativo della notificazione tempestivamente richiesta, ma deve piuttosto riconoscersi una “sanante sollecita diligenza nel provvedere alla successiva notificazione valida, eseguita entro breve lasso di tempo dalla precedente”: la sentenza richiamando espressamente il precedente n. 10216/2006, fa proprio il principio secondo cui e’ nel potere della parte medesima di rinnovare validamente la notificazione anche oltre il termine perentorio per l’impugnazione.
8.- La successiva evoluzione giurisprudenziale: la sentenza delle Sezioni unite 24/7/2009, n. 17352.
8.1.- Sulla scia delle decisioni della Corte costituzionale in materia di notificazioni, la sentenza n. 17352/2009 muove dalla dichiarata esigenza di individuare interpretazioni volte a salvaguardare la posizione delle parti che, senza loro responsabilita’, non abbiano conseguito un tempestivo perfezionamento della notificazione. L’obiettivo e’ quello di rendere coerente quest’esigenza con i valori ed principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.
8.2.- La sentenza ribadisce che, in caso di mancato perfezionamento della notificazione non ascrivibile a responsabilita’ del notificante, deve ritenersi giustificata una ripresa o rinnovazione del procedimento notificatorio, che consentira’ alla parte notificante di ricollegarsi all’iniziale data di instaurazione del medesimo ai fini del rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’impugnazione.
8.3.- E compie un passo in avanti rispetto al precedente segnato sia da Cass. Sez. Un. 4/5/2006, n. 10216, sia da Cass. Sez. Un. 3818/2009, attribuendo rilevanza generalizzata alla possibilita’ dell’assunzione diretta e preventiva da parte dell’interessato dell’iniziativa finalizzata al positivo compimento della notificazione, iniziativa che, si sottolinea, e’ consentita anche in caso di rinnovazione di notificazioni affette da profili di nullita’, anticipando cosi’ un’iniziativa in tal senso del giudice espressamente prevista dall’articolo 291 c.p.c. (cfr. Cass. 28/7/2003, n. 11623; Cass. 13/12/2005, n. 27450): cio’ in quanto appare maggiormente rispondente all’esigenza di rispettare la direttiva costituzionale sul giusto processo sotto l’aspetto della sua ragionevole durata (articolo 111 Cost., comma 2). La motivazione prosegue sottolineando che “la necessita’ di una previa costituzione in giudizio per la richiesta di un provvedimento giudiziale sulla rinnovazione della notificazione comporta un rilevante allungamento dei tempi del giudizio, oltre che un appesantimento delle procedure.(…) A ben vedere il preventivo ricorso al giudice non e’ utile neanche al fine di avere una previa valutazione circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di piu’ in assenza del contraddittorio con la controparte interessata”.
8.4. – Sicche’, se sulle prime puo’ sembrare che la sentenza ponga sul medesimo piano, ai fini di una corretta conclusione del procedimento notificatorio, l’istituto della rimessione in termini e quello della autonoma e tempestiva rinnovazione degli atti nulli, il successivo sviluppo del ragionamento decisorio va nel senso di una netta preferenza per quest’ultima opzione, salva la “facolta’” di richiedere l’intervento del giudice solo nei casi in cui non sia possibile tale rinnovazione.
8.5.- La facolta’ dell’istanza rivolta al giudice rimane cosi’ confinata ai casi in cui non sia possibile “una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio ad iniziativa della parte”, eventualmente collegati all’iter procedimentale entro cui si inserisce la notificazione prevista a pena di decadenza, come la necessita’ di ottenere una nuova fissazione dell’udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione (ipotesi gia’ menzionata da Cass. n. 3818/2009).
8.6. – Quanto alle modalita’ temporali della ripresa, le Sezioni Unite, richiamando i precedenti di Cass. 21/11/2006, n. 24702, Cass. 19/3/2007, n. 6360 e Cass. 12/3/2008, n. 6547, usano l’espressione “entro un tempo ragionevole” e precisano che esso e’ da valutarsi in considerazione dei tempi necessari, secondo la comune diligenza, per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
8.7.- Infine, le Sezioni unite specificano – ravvisandone l’importanza – che rimangono fuori dal tema trattato gli imprevisti procedurali che coinvolgano non gia’ la conclusione del procedimento notificatorio nei confronti di soggetto gia’ individuato, ma la esatta identificazione della controparte e che possono dar luogo ad ipotesi di nullita’ della citazione (e richiama il precedente di Cass. Sez. Un. 15/7/2008, n. 19343).
8.8.- I principi espressi dalle Sezioni unite n. 17352/2009 sono stati seguiti, fra le tante, da Cass. 19/10/2012, n. 18074, Cass. 11/9/2013, n. 20830, e Cass. 19/11/2014, n. 24641.
9. Segue: le sezioni Unite 15/7/2016 n. 14594.
9.1.- Il sintagma “entro un tempo ragionevole” – il cui concetto puo’ dirsi definito gia’ da Corte Cost. n. 93 del 1962, per cui “la congruita’ di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all’interesse del soggetto che ha l’onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all’istituto nel sistema dell’intero ordinamento giuridico” – e’ stato oggetto di ulteriore analisi nella successiva sentenza delle Sezioni unite n. 14594 del 2016.
9.2.- La decisione fa proprie, in un certo senso chiarendole, due importanti asserzioni gia’ contenute nella precedente sentenza n. 17352/2009: la prima, data dalla necessita’ che il mancato perfezionamento della notificazione non sia collegabile a un errore imputabile alla parte istante, e, la seconda, costituita dalla esatta individuazione del comportamento da osservare in caso di notificazione non andata a buon fine.
9.3.- “La facolta’ e l’onere” della ripresa del procedimento notificatorio di cui discorre il precedente delle Sezioni Unite n. 17352/2009 vengono cristallizzati in un vero e proprio onere processuale, inteso quale strumento per ottenere la tutela del proprio interesse: non dunque diritto o facolta’, ma comportamento che la parte deve tenere per evitare il prodursi di determinate conseguenze a se’ sfavorevoli, come l’inammissibilita’ dell’impugnazione.
9.4. – Si tratta di un onere caratterizzato dalla immediatezza e tempestivita’ e si specifica che l’immediatezza della ripresa deve essere valutata tenendo presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori (come gia’ affermato da Cass. n. 17352/2009, seguita da Cass. 15/4/2010, n. 9046; Cass. 30/9/2011, n. 19986, e Cass. 25/9/2015, n. 19060).
Logico corollario di questi principi e’ che e’ onere della parte fornire la prova del mancato buon esito della notificazione, delle ragioni dello stesso e del momento in cui ne e’ venuta a conoscenza, al fine di consentire al giudice di valutare la sussistenza della “sollecita diligenza” (Cass. n. 19060/2015, cit.).
9.5.- A commento della sentenza n. 17352/2009, parte della dottrina non aveva mancato di segnalare come questa scelta ermeneutica fosse potenzialmente idonea a produrre conseguenze negative sulla stessa lunghezza del processo, perche’ finiva con l’introdurre una nuova possibile fase di accertamento endo-processuale in cui la parte deve provare compiutamente la propria diligenza nell’agire tempestivamente e il giudice deve valutare la sussistenza della “sollecita diligenza”.
9.6.- Nell’evidente consapevolezza di questo rischio e al fine di contenere quanto piu’ possibile la valutazione discrezionale dell’organo giudicante, le Sezioni unite del 2016 hanno aggiunto un ulteriore tassello al quadro offerto dalla sentenza n. 17352/2009, desumendo dal sistema che “questi requisiti di immediatezza e tempestivita’ non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.
9.7.- L’opzione per questo termine e’ in un certo senso consequenziale alla scelta stessa del legislatore, che ha ritenuto congruo il termine di cui all’articolo 325 c.p.c., per svolgere “un ben piu’ complesso e impegnativo insieme di attivita’, necessario per concepire, redigere notificare un atto di impugnazione”: da cio’ le Sezioni Unite hanno desunto che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficolta’ della notifica non possa andare oltre la meta’ degli stessi, salvo, come si e’ detto, una rigorosa prova in senso contrario.
9.8.- La sentenza n. 14594/2016 fa dunque un’affermazione innovativa, spinta dalla palese esigenza di fissare un limite temporale certo all’onere della parte di attivarsi tempestivamente per portare a compimento la notificazione e far valere l’esistenza di una causa non imputabile. La successiva giurisprudenza di questa Corte ha tenuto conto di queste indicazioni (fra le tante, Cass. 20/12/2018, n. 32931; Cass. 2/2/2018, n. 2577; Cass. 25/9/2017, n. 22248; Cass. 8/3/2017, n. 9102).
10. La continuita’ con i principi espressi dalle sentenze n. 17352/2009 e 14954/2016. Limiti.
10.1.- Ai principi enunciati dalle sentenze n. 17352/2009 e 14594/2016 le Sezioni unite intendono dare continuita’ in quanto essi appaiono coerenti con il sistema e soddisfano quell’esigenza di semplicita’, certezza e prevedibilita’ che e’ imprescindibile nella disciplina processuale, in funzione di garanzia dei poteri e dei doveri delle parti.
Essi, inoltre, appaiono meglio rispondenti al principio di ragionevole durata del processo, il quale impone che il giusto processo abbia una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, sicche’ deve assumersi che la parte ricorrente sia onerata a provvedere in tempi ragionevoli e, a prescindere dall’ordine del giudice, a procedere alla rinnovazione della notificazione dell’atto (in tal senso, cfr. Cass. 19/6/2014, n. 13972).
10.2.- Si tratta, peraltro, di un onere di agevole adempimento, considerata l’evoluzione dei mezzi informatici e tecnologici che consentono una rapida consultazione di albi e pubblici elenchi al fine di acquisire informazioni utili per il corretto avvio della notificazione, nonche’ il mutato quadro normativo in tema di notificazioni, a partire dal Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 48, lettera d), conv., con mod., dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, che ha inserito nel codice di rito l’articolo 149 bis, sulla notificazione a mezzo di posta elettronica, dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, e prima ancora dalla L. n. 53 del 1994 sulle notifiche telematiche eseguite dai difensori (v. Cass. Sez.Un. 20/06/2012, n. 10143).
10.3.- Occorre tuttavia tener fermi due importanti limiti gia’ contenuti nelle citate sentenze delle Sezioni unite: il primo e’ che la regola della ripresa tempestiva del procedimento notificatorio e’ stata formulata con riferimento ad imprevisti verificatisi nei confronti di soggetti gia’ individuati (cosi’ Cass. n. 17352/2009); il secondo e’ che non puo’ escludersi in astratto ed in linea generale la possibilita’, per la parte interessata alla notifica, di offrire la prova (rigorosa) dell’insufficienza del termine ragionevolmente fissato nella meta’ del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’articolo 325 c.p.c. (come, ad esempio, nel caso di difficolta’ del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio del procuratore della parte: cosi’ Cass. n. 14954/2016).
10.4.- In sostanza, entrambe le sentenze pongono due clausole di riserva: tralasciando la seconda, non propriamente attinente al caso in esame e implicante una valutazione “caso per caso” che eccede dall’ambito del presente giudizio, la disamina va incentrata sulla tenuta dei principi su affermati con riguardo all’ipotesi, espressamente non affrontata dalla sentenza n. 17352/2009, in cui il procedimento notificatorio non raggiunge la conclusione nel termine assegnato dal giudice o dalla legge a causa del verificarsi di una fattispecie interruttiva del processo, e in particolare della morte della parte contumace.
11.- La ripresa del procedimento notificatorio e l’esatta identificazione della parte destinataria dell’atto.
11.1.- Sembra utile precisare che la questione del termine si pone sia nel caso in cui l’impugnazione risulti proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti del processo (come nel caso di cui si discute) sia nel caso in cui siano evocati tutti i legittimati passivi, correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, rispetto ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, e’ possibile fino all’udienza di discussione di cui all’articolo 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio di cui all’articolo 380 bis c.p.c.): in entrambi i casi trova applicazione l’articolo 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex articolo 111 c.p.c., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e non puo’ dichiarare inammissibile l’impugnazione (in tal senso Cass. Sez. Un., 11/06/2010, n. 14124; Cass. 30/1/2012, n. 1319; Cass. 13/10/2015, n. 20501; contra Cass.10/11/2008, n. 26889).
11.2.- Il quadro giurisprudenziale deve poi essere completato dalla menzione della sentenza delle Sezioni Unite 4/7/2014, n. 15295, la quale, a superamento di un annoso contrasto, ha affermato che “l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c., (morte o perdita di capacita’ della parte) e’ disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica e’ suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, articolo 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 300 c.p.c., comma 4”.
11.3.- Come si e’ visto (§ 4.2.), la fattispecie sottoposta alla cognizione di questa Corte ricade nella ultima ipotesi indicata nella sentenza n. 15295/2014, essendo incontestato che il (OMISSIS) e’ rimasto contumace nel giudizio di primo grado, in pendenza del quale e’ avvenuta la sua morte, e che l’evento non e’ stato notificato ne’ certificato, ma appreso dall’appellante solo in sede di notificazione dell’atto di integrazione ex articolo 331 c.p.c..
11.4. – Occorre rimarcare che il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio, di cui all’articolo 331 c.p.c., assolve la funzione di rimediare ad un iniziale errore della parte che non ha notificato l’atto di impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari (o come si e’ detto, la notificazione sia rimasta inefficace): il legislatore assicura l’effetto conservativo dell’impugnazione, quantunque essa sia rivolta solo ad una delle parti vittoriose o proposta da parte di uno solo dei piu’ soccombenti, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che il successivo ordine di integrazione sia tempestivamente rispettato.
11.5. – Questo spiega il rigore nell’interpretazione della norma circa la natura perentoria del termine e la sua improrogabilita’ e da’ una precisa indicazione delle attivita’ che nel termine devono essere compiute, non limitate al solo avvio del procedimento ma estese a quelle operazioni prodromiche, quali le indagini di stato civile ed anagrafiche eventualmente necessarie per individuare i soggetti destinatari della notifica ed il luogo in cui questa deve essere eseguita.
11.6. – Conseguentemente, esso deve essere stabilito dal giudice in misura di tale ampiezza da permettere alla parte di rimediare anche ad eventuali errori nei quali sia incorsa nella notificazione dell’atto (cfr. Cass. 10/5/2013, n. 11139, nonche’ Cass. n. 25860/2008 gia’ cit. e Cass. n. 20000/2005, cit.). L’obiettivo ultimo e’ quello di assicurare l’unitarieta’ del giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza, al fine di eliminare ogni possibile rischio di contraddittorieta’ di giudicati in caso di pluralita’ di parti.
11.7.- Questa Corte ha gia’ sottoposto a revisione critica, temperandone il rigore, l’idea dottrinaria del processo secondo cui le parti, quand’e’ definito un grado e deve aprirsene un altro, tornano nella situazione in cui si trovava l’attore prima di proporre la domanda, con la conseguenza che e’ suo onere di ripetere tutti gli accertamenti svolti all’origine dell’instaurazione della causa, per avere la certezza di avere come proprio interlocutore la parte “reale” del processo (Cass. Sez. Un. 15295/2014). E si e’ reputata fondata l’osservazione di parte della dottrina (precipuamente rivolta alla sentenza delle Sezioni Unite 28/7/2005,n. 15783), che non vuole vedere trasformati gli avvocati da tutori degli interessi sostanziali dei loro clienti in “attenti e scrupolosi investigatori della capacita’ processuale della controparte”.
11.8.- In quest’ottica, non puo’ non cogliersi la peculiarita’ del caso in cui l’impugnazione sia proposta (o, come nel caso de quo, debba essere integrata) nei confronti della parte, contumace nel giudizio di primo grado, colpita da un evento interruttivo verificatosi nel corso del giudizio e non notificato ne’ certificato o (nel vigore del testo novellato della ex L. n. 69 del 2009, comma 4) documentato.
In tal caso, infatti, puo’ essere non agevole identificare con rapidita’, ossia nel termine assegnato dal giudice, gli eredi ai quali spetta di proseguire il processo e individuarne l’esatta residenza. Il problema si pone in modo particolare (ma non esclusivo) nel caso in cui la notificazione avvenga oltre l’anno dalla morte della parte, perche’ in tal caso non opera l’agevolazione prevista dagli articoli 286, 303 e 330 c.p.c. della notificazione fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.
11.9.- Il “termine ragionevole”, come cristallizzato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 14954/2016 nella meta’ dei termini previsti per l’impugnazione dall’articolo 325 c.p.c., puo’ dunque divenire per il notificante inadeguato o eccessivamente oneroso per assumere le informazioni necessarie e riavviare il procedimento notificatorio, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta.
12. – L’interruzione dei termini ex articolo 328 c.p.c..
12.1.- L’articolo 300 c.p.c., comma 4, dispone che, in caso di morte o perdita della capacita’ del contumace, il processo non si interrompe immediatamente, ma solo quando il fatto e’ notificato alle altre parti o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 c.p.c., ovvero e’ documentato dall’altra parte, secondo quanto risulta dalla integrazione disposta dalla L. n. 69 del 2009 (qui non applicabile ratione temporis). Si tratta, al pari dell’ipotesi in cui l’evento interruttivo colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore (in cui occorre la dichiarazione del procuratore in udienza o la notifica alle altre parti), di una fattispecie complessa in cui, perche’ l’interruzione operi, oltre all’evento e’ necessario che esso venga a conoscenza delle altre parti nei modi indicati.
12.2.- L’articolo 300 c.p.c., u.c., disciplina l’ipotesi in cui l’evento interruttivo si verifica dopo il compimento dell’ultimo atto di parte del processo (ossia dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, o dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’articolo 190 c.p.c.: v. Cass. 09/06/2017, n. 14472), e ne sancisce l’irrilevanza, in quanto dopo tale momento non c’e’ necessita’ di salvaguardare l’integrita’ del contraddittorio, salvo che la causa non sia rimessa in istruttoria.
12.3.- Fatta eccezione per questa ipotesi, dopo la chiusura della discussione l’evento interruttivo diviene irrilevante ed riacquista importanza solo ai fini della notificazione della sentenza e della eventuale fase d’impugnazione.
Nonostante la norma si riferisca letteralmente all’evento interruttivo verificatosi dopo la chiusura della discussione, il richiamo alla sua notificazione (“se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o e’ notificato…”) induce a ritenere che essa si applichi anche al caso in cui l’evento si compia prima di questo momento e sia notificato o comunque portato nella sfera di conoscibilita’ della controparte dopo.
12.4.- Per adeguare il processo alla situazione che si e’ venuta a creare nella fase di quiescenza del rapporto processuale e di sua riattivazione a seguito della proposizione dell’impugnazione, l’ordinamento prevede delle norme che spostano l’incidenza degli eventi, che si verificano a carico della parte o del difensore, non piu’ direttamente sul processo bensi’ sul decorso dei termini per le impugnazioni: in altre parole, l’interruzione viene ad incidere non sul processo ma sui termini.
Non si tratta di una distinzione meramente terminologica, ma di un approdo dottrinale desunto dalla lettura combinata degli articoli 286, 328 e 330 c.p.c., nonche’ dalla ratio stessa della interruzione, la quale si sostanzia in una vera e propria stasi del processo con la impossibilita’ giuridica di porre in essere i singoli atti che conducono all’atto finale del giudice; diversamente, l’interruzione del termine si risolve in un aumento dell’unita’ di tempo entro cui l’atto legato a quel termine puo’ essere compiuto, finendo per agevolarne il compimento in quanto ne amplia i limiti temporali prestabiliti.
12.5.- In tal senso depone il tenore letterale dell’articolo 328 c.p.c., che, sotto la rubrica “Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta”, dispone che, in caso di avveramento, durante la decorrenza del termine breve d’impugnazione di cui all’articolo 325 c.p.c., di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 del c.p.c. (e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, anche agli eventi previsti dall’articolo 301 c.p.c.) “il termine stesso e’ interrotto” e il nuovo termine decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e’ rinnovata (v. Cass. 29/11/1986, n. 7055; Cass. 29/11/1971, N. 3474).
12.6.- Non rileva, ai fini della decisione della presente controversia, la questione della sopravvivenza o meno, ed in che limiti, dell’articolo 328, u.c., – nella parte in cui prevede che se gli eventi previsti nell’articolo 299 c.p.c., si verificano dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine di cui all’articolo 327 e’ prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento – a seguito della riforma dell’articolo 327 c.p.c., disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 17, che ha ridotto i termini lunghi di impugnazione da un anno a sei mesi (cfr. sia pure con riferimento al regime precedente alla modifica del termine lungo per l’impugnazione, Cass. 25/5/1998,n. 5208; v. pure Cass. del 29/09/1999, n. 10789, secondo cui il termine ad impugnare si arresta in caso di evento interruttivo che si realizzi durante il suo corso, il quale riprendera’ a decorrere, in caso di sentenza notificata, dal rinnovo della notifica della sentenza medesima (termine breve), ovvero, in caso di sentenza non notificata (termine lungo), ab initio, per tutte le parti, dal verificarsi dell’evento).
12.7.- E’ certo, pero’, che la disciplina prevista dall’articolo 328 c.p.c., si applica anche se la parte colpita dall’evento e’ rimasta contumace: in tal caso, la rinnovazione della sentenza andra’ fatta a coloro ai quali spetta di stare in giudizio in luogo della parte o del rappresentante legale, venuti meno o divenuti incapaci; ai sensi del comma 2, essa puo’ essere fatta anche agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto entro un anno dalla morte (Cass. 6/8/2015, n. 16555; v. Cass. 25/02/2015, n. 3824; Cass. 15/05/2009, n. 11315).
E’ quest’ultima una facolta’ attribuita all’impugnante volta a tutelarlo rispetto al rischio costituito dal fatto che puo’ non conoscere l’evento, fermo restando che e’ onere di colui che propone il gravame l’identificazione della giusta parte, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso e’ avvenuto sia dall’eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell’evento stesso da parte del soccombente (v. Cass. Sez. Un. 18/06/2010, n. 14699).
13.- L’applicabilita’ dell’articolo 328 c.p.c., al termine per l’integrazione del contraddittorio.
13.1.- La norma e’ dettata con riferimento ai termini d’impugnazione, ma non vi e’ ragione per non estenderne l’applicazione, sia pure in via analogica, ai termini assegnati dal giudice ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., in considerazione della funzione sostanzialmente analoga che essi assolvono, che e’ quella, ultima, di garantire la formazione del giudicato, unitaria e in uno stesso momento nei casi in cui al processo abbiano partecipato piu’ soggetti nonche’ l’effettivita’ del contraddittorio (v. Cass. Sez. Un. 14124/2010, cit.).
13.2. – La giurisprudenza che si e’ occupata della improrogabilita’ del termine per l’integrazione del contraddittorio in caso di morte della parte ha escluso l’applicabilita’, anche in via analogica, dell’articolo 328 c.p.c., salvo il caso in cui “si deduca e si dimostri che quel decesso e’ sopravvenuto in pendenza di tale termine” (cfr., Cass. 7/10/1991 n. 10469; Cass. 28/11/1997, n. 12033; Cass. 5/7/2001,n. 9090; nonche’ Cass. Sez. Un., n. 1238/2005): l’inapplicabilita’, tuttavia, non viene sostenuta in astratto, per una ontologica diversita’ tra i termini per impugnare e quelli per integrare il contraddittorio, bensi’ in concreto, sulla base della mera asserzione che l’articolo 328 riguarda esclusivamente eventi interruttivi (ex articoli 299 e 301 c.p.c.) verificatisi durante la pendenza del termine per l’impugnazione.
13.3.- Si tratta tuttavia di affermazione che queste Sezioni Unite ritengono di dover superare, sia per le considerazioni su svolte (§ 12.3) sulla irrilevanza del momento in cui si e’ verificato l’evento interruttivo (su cui v. Cass. n. 11315/2009, cit., Cass. n. 16555/2015), sia per la logica stessa che presiede all’interruzione, la quale in quanto mira a garantire l’effettivita’ del contraddittorio richiede che, nel caso in cui l’evento colpisca la parte costituita o quella contumace (articolo 300 c.p.c.), l’interruzione non consegua al verificarsi dell’evento ma all’acquisizione della sua notizia.
13.4.- Tale interpretazione appare maggiormente rispettosa della ratio dell’articolo 328 c.p.c., che e’ quella di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del processo e non dichiarato ne’ notificato (Cass. Sez. Un. 28/7/2005, n. 15783; v. pure Cass. 4/4/2013, n. 8194, Cass. 30/4/2014, n. 9480, e Cass. 27/09/2018, n. 23189).
13.5.- Il dovere di indirizzare l’impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato e’ subordinato alla conoscenza o conoscibilita’ dell’evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l’impugnazione, nell’unica interpretazione possibile alla luce dell’articolo 24 Cost., (Cass. Sez. Un. 4/7/2014, n. 15295).
Sicche’ limitare l’effetto interruttivo del termine per integrare il contraddittorio ex articolo 328 c.p.c., alle sole ipotesi in cui l’evento si sia verificato nella sua pendenza significherebbe vanificare la ratio della norma, apparendo per contro assai labile il mero dato letterale.
13.6.- Tale soluzione appare in linea con la logica costituzionale delle “pari condizioni processuali”, rappresentando una equilibrata mediazione tra gli interessi degli eredi ad una prosecuzione del giudizio nei termini e nei modi stabiliti e quelli della controparte, interessata all’impugnazione, non formalmente edotta dell’evento o che, comunque, incolpevolmente non abbia conosciuto e si trovi dunque in uno stato di assoluta incertezza rispetto all’identita’ del suo contraddittore (v. Cass. Sez. Un. 15295/2014).
Resta salva la possibilita’, per la parte onerata della notifica, di chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, nell’ipotesi, del tutto eccezionali, in cui il termine come sopra stabilito sia insufficiente all’avvio e al completamento del procedimento notificatorio.
14.- Il principio di diritto.
In forza della suesposte considerazioni, puo’ enunciarsi il seguente principio di diritto:
“Nel caso in cui, in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacita’, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., e’ automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’articolo 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si e’ verificato. E’ onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessita’ di apposita istanza al giudice ad quem. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, e’ consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2”.
15.- La soluzione della controversia alla luce dell’enunciato principio di diritto.
Come si e’ su evidenziato (§ 4), la corte d’appello barese ha assegnato ai ricorrenti termine di trenta giorni, a decorrere dal 30/10/2009 con scadenza al 30/11/2009, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS); in data 21/11/2009 i ricorrenti hanno appreso del decesso di (OMISSIS); il termine originariamente concesso si e’ in tale data interrotto, in applicazione dell’articolo 328 c.p.c., ed e’ iniziato a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quello gia’ assegnato, ovvero di trenta giorni, scaduto il 21/12/2009; entro questo termine i ricorrenti hanno notificato l’atto di integrazione solo a due dei tre eredi del (OMISSIS); l’ordine di integrazione non e’ stato pertanto integralmente adempiuto, ne’ i ricorrenti hanno avanzato istanza di rimessione ai sensi dell’articolo 184 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) adducendo (e provando) la sussistenza di ragioni eccezionali tali da rendere il nuovo termine insufficiente. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
In considerazione dell’obiettiva controvertibilita’ della questione, le spese del presente giudizio devono essere compensate. Ricorrono invece i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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