Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11378.
La massima estrapolata:
L’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non e’ disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, e’ soggetta al rito ordinario.
Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11378
Data udienza 22 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23588-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1235/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito della definizione, davanti al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, di una controversia tra un lavoratore agricolo e l’INPS, l’avv. (OMISSIS) attivo’ una procedura esecutiva presso terzi per il pagamento delle spese di lite, procedura definita con ordinanza di assegnazione del credito.
La medesima professionista, tuttavia, intimo’ precetto all’INPS per l’ulteriore somma di Euro 185,50, a titolo di recupero dell’imposta di registro da lei corrisposta per l’ordinanza di assegnazione suddetta; la nuova procedura di pignoramento presso terzi, nella quale si costitui’ l’INPS opponendosi all’assegnazione, si concluse con l’ordinanza del 12 febbraio 2015 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia, che assegno’ all’avv. (OMISSIS) un terzo della somma richiesta.
2. L’avv. (OMISSIS) ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza di assegnazione. Il G.E. del Tribunale di Foggia ha fissato l’udienza di comparizione delle parti e, all’esito, ha assegnato all’opponente il termine di sessanta giorni per l’introduzione del relativo giudizio di merito.
Introdotta la fase di merito, il Tribunale di l’o)gia, con sentenza del 21 aprile 2016, ha accolto l’opposizione, ha dichiarato nulla l’ordinanza di assegnazione suindicata, condannando l’INPS al pagamento delle relative competenze; ed ha poi condannato l’ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.600, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del medesimo avv. (OMISSIS) antistatario.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia propone ricorso l’INPS con atto affidato a quattro motivi.
L’avv. (OMISSIS) ha depositato una memoria di costituzione tardiva.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis, e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso partendo dal secondo motivo, col quale l’INPS lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione degli articoli 93, -409, 617, 618 e 618-bis c.p.c..
Osserva l’INPS che l’opposizione agli atti esecutivi in esame aveva ad oggetto, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, un credito ordinario e non un credito di lavoro; si trattava, infatti, di spese residue asseritamente spettanti all’avv. (OMISSIS) in qualita’ di difensore distrattario delle spese di lite liquidate in una procedura giudiziale davanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Foggia. Tale credito non e’ di natura lavorativa; pertanto l’introduzione del giudizio di merito doveva avvenire con citazione e non con ricorso. Nella specie, al contrario, pronunciato dal G.E. all’udienza del 28 maggio 2015, il provvedimento che concedeva all’opponente il termine di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito, l’avv. (OMISSIS) aveva depositato il ricorso in data 20 luglio 2015 e solo in data 8 febbraio 2016 il ricorso e il relativo decreto erano stati notificati all’INPS. Da cio’ consegue, secondo l’ente ricorrente, l’inammissibilita’ dell’opposizione agli atti esecutivi per la sua tardivita’.
1.1. Il motivo e’ fondato.
Come questa Corte ha gia’ rilevato decidendo un caso in tutto analogo a quello qui in esame (ordinanza 10 maggio 2017, n. 11415, seguita da numerose altre conformi), l’opposizione agli. atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non e’ disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, e’ soggetta al rito ordinario (v. le ordinanze 6 dicembre 2010, n. 24691, e, piu’ di recente, 8 giugno 2017, n. 14336). Ne consegue che tale causa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso ed e’ tempestivamente proposta, e quindi ammissibile, solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (v. le ordinanze 7 novembre 2012, n. 19264, e 8 novembre 2017, n. 26501). Poiche’ tanto non e’ avvenuto) nel caso in esame, visto che erroneamente l’opponente (OMISSIS) ha introdotto l’opposizione con ricorso al giudice, sicche’ la sua notifica si e’ avuta in termine di gran lunga successivo – come risulta dalle cadenze processuali gia’ in precedenza indicate – l’opposizione andava dichiarata inammissibile per tardiva instaurazione del giudizio di merito. Non essendo cio’ avvenuto, la sentenza impugnata e’ nulla, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4); il che comporta l’accoglimento del motivo di ricorso qui in esame, con assorbimento degli altri.
E’ appena il caso di rilevare che in senso contrario non e’ possibile argomentare da altri precedenti di questa Corte relativi a controversie analoghe alla presente (ve le ordinanze n. 22377 del 2016 e n. 22378 del 2016 ed altre), perche’ l’Istituto ricorrente non aveva ivi svolto alcuna censura concernente la natura del credito (relativo alle spese distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa con sentenza pronunciata dal giudice del lavoro; credito, che, in sede di merito, era stato trattato come avente la stessa natura previdenziale di quello cui accedeva) per il quale era stata esercitata l’azione esecutiva e proposta l’opposizione agli atti esecutivi e col ricorso non era percio’ contestato il rito del lavoro seguito nel grado di merito. Il motivo di ricorso in esame, invece, pone proprio la questione del rito applicabile, sicche’ questa va risolta alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (ordinanza 13 settembre 2017, n. 21179).
2. La sentenza impugnata, pertanto, e’ cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile per tardivita’ l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. (OMISSIS).
Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi promossa da (OMISSIS) nei confronti dell’INPS; condanna la (OMISSIS) al pagamento) delle spese del indizio di merito, liquidate in complessivi Euro 630, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500, oltre rimborso del contributo unificato, spese etierali ed accessori di legge.
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