Il terzo, prima che la sentenza diventi irrevocabile, puo’ chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame, costituendo l’appello cautelare l’unico strumento processuale attivabile dal terzo per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca, momento dopo il quale opera il rimedio dell’incidente di esecuzione.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 marzo 2018, n. 13111.

Il terzo, prima che la sentenza diventi irrevocabile, puo’ chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame, costituendo l’appello cautelare l’unico strumento processuale attivabile dal terzo per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca, momento dopo il quale opera il rimedio dell’incidente di esecuzione.
Nel caso di specie le ricorrenti, dopo aver proposto appello dinanzi al Tribunale del Riesame, in attesa della relativa decisione, hanno presentato anche ricorso per cassazione, ma il corretto meccanismo di tutela era esclusivamente il primo, essendo in quel momento non definitiva la sentenza della Corte di appello relativa all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.

Sentenza 21 marzo 2018, n. 13111
Data udienza 30 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GUALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata ad (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22-05-2017 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con decreto del 29 ottobre 2013, disponeva il sequestro preventivo, fino alla concorrenza della somma di Euro 3.396.954,21, delle somme presenti sui conti correnti e su altri rapporti finanziari, oltre che delle quote di proprieta’ di tre immobili riconducibili a (OMISSIS), indagato in ordine al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, perche’, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto, agli interessi e alle sanzioni amministrative relative a dette imposte, complessivamente ammontanti a Euro 3.396.954,21, alienava simulatamente alla propria figlia (OMISSIS) il 50% della propria quota di partecipazione nella (OMISSIS) s.r.l., atto questo ritenuto idoneo a rendere del tutto inefficace la procedura di riscossione coattiva, in (OMISSIS). Il sequestro veniva altresi’ esteso alla quota di partecipazione al 50% intestata a (OMISSIS) nella societa’ (OMISSIS) s.r.l. e alla quota del 50% delle proprieta’ immobiliari facenti capo alla (OMISSIS) s.r.l..
Con sentenza del 13 gennaio 2015, il G.U.P. di Torino, all’esito di rito abbreviato, condannava (OMISSIS) alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione in ordine al reato sopra descritto, disponendo altresi’ la confisca dei beni in sequestro, fino alla concorrenza della somma di Euro 367.875.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 maggio 2015, confermava la sentenza del G.U.P. di Torino resa nei confronti (OMISSIS) e contestualmente rigettava la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo avanzata dai terzi interessati (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente alla quota di partecipazione intestata a (OMISSIS) (figlia dell’imputato) e alla quota di proprieta’ dei tre immobili presenti nel patrimonio della societa’ (OMISSIS) s.r.l., la cui legale rappresentante era (OMISSIS).
Avverso questo capo della sentenza, (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello ai sensi dell’articolo 322 bis c.p.p. dinanzi al Tribunale del Riesame di Torino, che, con ordinanza emessa il successivo 22 maggio 2017, rigettava il gravame (nelle more della decisione del Tribunale, peraltro, la sentenza della Corte di appello diveniva irrevocabile quanto all’affermazione della penale responsabilita’ di (OMISSIS), a seguito della sentenza n. 7682/17 emessa da questa Sezione della Corte il 19 gennaio 2017).
2. Per l’annullamento del provvedimento del Tribunale del Riesame di Torino (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione, in realta’ articolato in tre distinte censure: violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera B per erronea applicazione della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 147 e articolo 322 ter c.p.p., mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla perdurante disponibilita’ dei beni sequestrati in capo all’imputato nonche’ alla non estraneita’ di (OMISSIS) al reato; mancanza di motivazione in ordine alla posizione della societa’ (OMISSIS). La Difesa evidenziava in particolare come le circostanze fattuali valorizzate dal Tribunale del Riesame (prezzo troppo basso, mancata prova del corrispettivo e rapporto di parentela tra le parti) fossero inidonee a ritenere univocamente simulato l’atto di cessione delle quote, che ben avrebbe potuto essere frutto di liberalita’, fermo restando che non era stata provata la perdurante disponibilita’ in capo a (OMISSIS), successivamente all’atto di cessione, delle quote e della gestione della societa’.
La difesa ribadiva la qualita’ di persona estranea al reato di (OMISSIS), non avendo ella concorso al reato e non avendone tratto alcun vantaggio economico. Quanto alla (OMISSIS), rappresentata dall’amministratore unico (OMISSIS), la difesa, oltre a lamentare una carenza di motivazione in ordine alla posizione della societa’, sottolineava che quest’ultima, legittima proprietaria per 1/2 dei beni in sequestro, non aveva preso parte all’atto negoziale oggetto di imputazione e comunque non ne aveva tratto alcun profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Occorre innanzitutto premettere che la sussistenza del reato tributario da cui e’ scaturito il sequestro deve ritenersi ormai pacifica, posto che, con la gia’ richiamata sentenza di questa Sezione n. 7682 del 19 gennaio 2017, e’ stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte di appello di Torino confermativa della pronuncia di condanna di primo grado. La medesima sentenza n. 7682/2017 ha peraltro dichiarato inammissibili anche i ricorsi proposti dagli odierni ricorrenti, affermando che le rispettive doglianze, a prescindere dalla forma del provvedimento con cui erano state disattese (sentenza e non ordinanza), andavano sollevate comunque con l’appello reale, cio’ in piena sintonia con il piu’ recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 48126 del 20 luglio 2017) secondo cui il terzo, prima che la sentenza diventi irrevocabile, puo’ chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame, costituendo l’appello cautelare l’unico strumento processuale attivabile dal terzo per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca, momento dopo il quale opera il rimedio dell’incidente di esecuzione.
Nel caso di specie le ricorrenti, dopo aver proposto appello dinanzi al Tribunale del Riesame, in attesa della relativa decisione, hanno presentato anche ricorso per cassazione, ma il corretto meccanismo di tutela era esclusivamente il primo, essendo in quel momento non definitiva la sentenza della Corte di appello di Torino relativa all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.
Tanto premesso, va comunque rimarcata la manifesta infondatezza dei ricorsi, in quanto aventi ad oggetto censure essenzialmente fattuali gia’ adeguatamente affrontate e superate dalle precedenti decisioni di merito.
Ed invero, quanto a (OMISSIS), il Tribunale del Riesame e prima ancora la Corte di appello hanno gia’ correttamente osservato che la stessa solo in senso formale poteva essere qualificata soggetto terzo estraneo al reato, essendo stata in tal senso rimarcata la (ormai definitivamente) accertata natura simulata della cessione di quote del 7 febbraio 2012, stante la mancata prova del corrispettivo della cessione, l’assenza di qualunque dichiarazione al Fisco, la modestia del prezzo della cessione e l’esistenza di operazioni analoghe tra padre e figlia, elementi questi che escludevano la natura meramente liberale dell’atto.
E’ stato in tal senso affermato, con un ragionamento logico e immune da censure, che la ricorrente non era rimasta affatto neutrale rispetto al compimento dell’atto simulato, del quale anzi ella era stata controparte negoziale nell’ambito di un’operazione contraddistinta da molteplici aspetti di “anomalia”, non consistiti solo nello stretto legame interpersonale tra i contraenti, ma anche e soprattutto nella regolamentazione del corrispettivo, rivelatosi troppo modesto, costituendo altresi’ ulteriore sintomo della natura simulata dell’atto la circostanza che la ricorrente aveva omesso ogni dichiarazione del reddito al Fisco.
Ne’ a fronte di tali elementi la (OMISSIS) ha adempiuto all’onere di allegazione sia rispetto alla rivendicata connotazione liberale dell’atto (invero gia’ smentita dall’accertamento definitivo della colpevolezza del padre), sia in ordine alla propria asserita buona fede, intesa come non conoscibilita’, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato, non essendo invece dirimente in questa sede la considerazione difensiva relativa all’omessa dimostrazione del concreto vantaggio personale conseguito dalla ricorrente.
Quanto alla posizione di (OMISSIS), amministratrice e socia al 50% della (OMISSIS) s.r.l. al momento della cessione delle quote da (OMISSIS) alla figlia, il Tribunale ha innanzitutto osservato che la ricorrente aveva prestato il suo consenso alla cessione, avendo peraltro ella a sua volta ceduto il proprio 50% a (OMISSIS) e (OMISSIS) (verosimilmente i figli).
Cio’ posto, si e’ correttamente evidenziato nell’ordinanza gravata che la (OMISSIS), al di la’ della carica, non aveva allegato nulla in ordine ai diritti e le facolta’ riguardanti i beni di cui era chiesta la restituzione, ne’ era stato provato che la stessa si fosse imbattuta in uno stato di paralisi dell’attivita’ societaria.
Tali evidenti lacune dimostrative non sono state colmate con il presente ricorso, che invero si limita a una censura generica del provvedimento impugnato, ribadendo essenzialmente l’estraneita’ formale della ricorrente rispetto al reato presupposto, senza superare il problema della propria legittimazione attiva.
2. In definitiva, per entrambe le posizioni delle ricorrenti, rispetto agli argomenti illustrati dal Tribunale del Riesame, sono stati addotti elementi di critica manifestamente infondati, per cui i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che le ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

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