Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 marzo 2018, n. 6928.
Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, in quanto non è corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ma da datori di lavoro privati. Alla affermata natura previdenziale del corrispondente credito consegue, da un lato, che ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicchè il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, d’altra parte, che nell’ammissione allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro tale credito non è assistito da privilegio.
Sentenza 20 marzo 2018, n. 6928
Data udienza 30 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez.
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5648-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso in via principale per la rimessione alla Sezione semplice, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega orale dell’avvocato (OMISSIS) ed (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
ESPOSIZIONE DEL FATTO
1. Con sentenza n. 3028/2012 il Tribunale di Palermo ammise in linea privilegiata al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LAC) della (OMISSIS) s.p.a. il credito – gia’ invano richiesto ai Commissari liquidatori – vantato, per complessivi Euro 41.359,69 (comprese le somme gia’ ammesse), da (OMISSIS) a titolo di riscatto della intera propria posizione contributiva affluita al Fondo Integrativo Pensioni (d’ora in poi: FIP) – cui la (OMISSIS) era -iscritta in qualita’ di dipendente della (OMISSIS) – oltre agli interessi legali dall’1 novembre 1996 alla liquidazione dell’attivo mobiliare e alla rivalutazione monetaria con la medesima decorrenza e fino alla data di deposito dello stato passivo ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 86.
2. Avverso la suddetta sentenza propose appello la (OMISSIS), in persona dei Commissari liquidatori, eccependo preliminarmente la genericita’ della domanda avversa e chiedendo, nel merito; il rigetto dell’opposizione allo stato passivo.
3. Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 18 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata.
4. Per giungere alla suddetta conclusione la Corte d’appello ha osservato quanto segue:
a) i rilievi della (OMISSIS) trovano compiuta risposta nella sentenza appellata che va pienamente condivisa;
b) in particolare, e’ del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 11 dicembre 2002, n. 17657, Cass. 5 giugno 2007, n. 13111; Cass. 21 marzo 2013, n. 7161; Cass. SU 14 gennaio 2015, n. 477) la decisione secondo cui il diritto all’ammissione al passivo non deve essere limitato al solo credito della (OMISSIS) corrispondente alle somme versate dalla stessa (pari a lire 570.706) al Fondo, ma in conformita’ con il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, articolo 10, applicabile anche ai fondi costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto – deve comprendere tutti gli accantonamenti previsti dall’articolo 8 dello stesso d.lgs. sia del lavoratore, sia del datore di lavoro (come quantificati nella sentenza appellata e comprendenti sia quanto versato dalla (OMISSIS) sia la quota di spettanza del contributo aggiuntivo annuale, di cui alla lettera b dell’articolo 4 del regolamento del FIP);
c) ugualmente infondate sono le censure concernenti il riconoscimento della rivalutazione monetaria e i criteri di computo temporale della stessa e degli interessi legali;
d) infatti, il riconoscimento della rivalutazione monetaria deriva dalla natura retributiva, sia pure con finalita’ previdenziale, degli accantonamenti in oggetto, quale riconosciuta da Cass. SU 1 febbraio 1997, n. 974;
e) le modalita’ di computo temporale degli accessori del credito quali stabilite nella sentenza di primo grado sono conformi alla giurisprudenza di legittimita’ che – sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1989 – ha affermato che la rivalutazione monetaria dei crediti privilegiati dei lavoratori nei confronti delle societa’ poste in LAC decorre dall’inizio della procedura concorsuale fino al deposito dello stato passivo mentre gli interessi legali sui medesimi crediti sono dovuti dalla maturazione del titolo fino al saldo;
f) tale orientamento e’ del tutto condivisibile.
5. Per la cassazione di tale sentenza la (OMISSIS) s.p.a. in LAC, in persona dei Commissari liquidatori, ha proposto ricorso nel quale – dopo aver dichiarato espressamente di fare acquiescenza alla parte della sentenza relativa all’affermata riscattabilita’ dell’intera contribuzione affluita al FIP, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Unite n. 477 del 2015 – ha formulato due motivi di doglianza.
6. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
7.- A seguito di contraddittorio camerale – ai sensi degli articoli 380-bis, 376 e 375 cod. proc. civ. – la Sesta Sezione civile – I, con ordinanza 29 agosto 2017, n. 20512, ritenuto che – con riguardo all’applicabilita’, o meno, alla presente fattispecie del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, per le prestazioni previdenziali – il ricorso pone una questione qualificata “di massima di particolare importanza”, per le sue ricadute sulla generalita’ degli iscritti al Fondo di cui si tratta, peraltro con prevalenti implicazioni laburistiche, ne ha sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite.
8. Il ricorso e’ stato percio’ assegnato alle Sezioni Unite e discusso all’odierna udienza.
9. Entrambe le parti hanno depositano anche memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I – Sintesi delle censure.
1. Il ricorso e’ articolato in due motivi, con i quali si denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3:
a) falsa applicazione dell’articolo 2099 c.c. e violazione dell’articolo 429 c.p.c., comma 3, censurandosi la statuizione della sentenza impugnata con la quale e’ stato riconosciuto il diritto della (OMISSIS) di cumulare interessi e rivalutazione monetaria sul proprio credito (primo motivo);
b) violazione dell’articolo 80 del TUB (Testo Unico Bancario, di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni) e dell’articolo 55 della L.F. (legge fallimentare) nonche’ falsa applicazione dell’articolo 2751-bis c.c., n. 1, per avere la Corte d’appello ammesso il credito della (OMISSIS) in linea privilegiata anziche’ in chirografo – al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LAC) della (OMISSIS) s.p.a. (secondo motivo).
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