Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6

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12. Quanto alle modalita’ di calcolo di interessi e rivalutazione sulla cui cumulabilita’ non incide l’affermata natura previdenziale delle prestazioni pensionistiche integrative corrisposte dal Fondo di cui si tratta, visto che il soggetto tenuto al pagamento resta non assimilabile agli enti gestori di previdenza obbligatoria – va considerato che, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, con riguardo agli accessori i crediti previdenziali hanno natura unitaria nel senso che gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione. Pertanto, non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie e il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale dell’unica prestazione, alla cui determinazione il giudice deve provvedere anche in assenza di domanda giudiziale. Ne consegue che la domanda di pagamento del residuo credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo tra loro (Cass. 28 marzo 2008, n. 8134; Cass. 22 maggio 2008, n. 13213; Cass. 3 settembre 2014, n. 18558).

In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito (Cass. 16 ottobre 2013).

D’altra parte, il diritto alla rivalutazione monetaria diversamente da quel che sostiene la (OMISSIS) – non deve arrestarsi alla data in cui essa ha ceduto il complesso delle proprie attivita’ e passivita’ al (OMISSIS) Sicilia, ma, come affermato dalla Corte territoriale, il dies ad quem e’ da individuare nel momento in cui e’ divenuto esecutivo lo stato passivo della LAC (vedi, in tal senso: Cass. n. 23417 del 2017 cit.).

13. Va, infine, precisato che dall’affermata natura esclusivamente previdenziale dei contributi versati al Fondo in oggetto e del conseguente trattamento pensionistico integrativo da esso corrisposto deriva che, in caso di omesso versamento contributivo, il corrispondente credito insinuato al passivo del fallimento – o della LAC – del datore di lavoro non e’ assistito da privilegio (Cass. 5 ottobre 2015, n. 19792). Cio’ in quanto tale credito da un lato non ha natura retributiva e d’altra parte ad esso non e’ certamente applicabile il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro previsto per i contributi di previdenza sociale di cui agli articoli 2753 e 2754 cod. civ., in quanto la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda tale privilegio deve essere individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale. Tale fine non e’ tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicche’ i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non ex lege ma per contratto (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25173).

14. Ne deriva che – in continuita’ con quanto affermato da queste Sezioni Unite nelle sentenze n. 14617 del 2002 e n. 4684 del 2015 e dalla successiva giurisprudenza conforme – la proposta questione di massima di particolare importanza deve essere risolta nel seguente senso:

a) il trattamento pensionistico erogato dal Fondo Integrativo Pensioni (FIP) in oggetto ha natura previdenziale, ma ad esso non e’ applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, in quanto non e’ corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato;

b) essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicche’ il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e quindi gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito mentre il diritto alla rivalutazione monetaria ha come dies ad quem quello del momento in cui e’ divenuto esecutivo lo stato passivo della LAC;

c) peraltro alla affermata natura previdenziale del credito consegue che esso nell’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS) s.p.a. non e’ assistito da privilegio.

III – Conclusioni.

15. Da quanto si e’ detto deriva il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo motivo, nei termini su precisati.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto e non essendo necessari- ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, puo’ essere decisa nel merito escludendo l’ammissione in linea privilegiata al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LAC) della (OMISSIS) s.p.a. del credito vantato, per complessivi Euro 41.359,69 (comprese le somme gia’ ammesse), da (OMISSIS), a titolo di riscatto della intera propria posizione contributiva affluita al Fondo Integrativo Pensioni (d’ora in poi: FIP) in oggetto, come quantificato nella sentenza impugnata con riguardo al cumulo e al calcolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

16. Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto:

“il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non e’ applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, in quanto non e’ corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ma da datori di lavoro privati. Alla affermata natura previdenziale del corrispondente credito consegue, da un lato, che ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicche’ il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, d’altra parte, che nell’ammissione allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro tale credito non e’ assistito da privilegio”.

17. In considerazione delle vicende della controversia e dell’esito della stessa si ritiene conforme a giustizia compensare, tra le parti, le spese dell’intero processo nella misura di un terzo, condannando la societa’ al pagamento, in favore di (OMISSIS), dei residui due terzi quantificati nella misura liquidata in dispositivo, rispettivamente con riguardo ai vari gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, respinge il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude l’ammissione al passivo del credito in linea privilegiata.

Compensa, tra le parti, le spese dell’intero processo, nella misura di un terzo, e pone a carico della societa’ gli altri due terzi, quantificati – con riferimento all’intero – nella medesima misura stabilita rispettivamente nei due gradi di merito del giudizio e per il presente giudizio di cassazione in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

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