Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 gennaio 2018, n. 3869. Non puo’ parlarsi di affidamento sull’operato altrui quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte

In tema di causalita’, che non puo’ parlarsi di affidamento sull’operato altrui quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succedono nella stessa posizione di garanzia, eliminino la violazione o pongano rimedio alla omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, esso avra’ due antecedenti causali, non potendo il secondo assurgere a fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento

Sentenza 26 gennaio 2018, n. 3869
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. VIOLA ALFREDO POMPEO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore l’Avv. (OMISSIS) si associa alle conclusioni del P.G.;
L’Avvocato (OMISSIS) insiste sull’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli confermava la condanna resa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di (OMISSIS), ritenuto responsabile, insieme ad altri soggetti separatamente giudicati, del decesso di (OMISSIS), persona affetta da tetraparesi spastica e cerebropatia e ricoverata per tali patologie da molti anni presso il centro di riabilitazione “(OMISSIS)” di (OMISSIS), ove il (OMISSIS) svolgeva l’attivita’ di medico di base.
2. Dalla ricostruzione della vicenda esposta dai giudici di merito, e’ emerso che tra il (OMISSIS) il (OMISSIS) aveva riportato, in costanza di ricovero nella menzionata struttura, la frattura del femore destro; che il (OMISSIS) il (OMISSIS) era stato chiamato perche’ il paziente accusava dolore alla coscia destra, che appariva gonfia, e non stava in piedi, mentre era abitualmente in grado di poggiare i piedi a terra; che in tale occasione il medico non aveva ritenuto neppure di visionare gli arti inferiori del paziente, limitandosi a somministrare un antibiotico per un pregresso problema dentario; che la frattura era stata accertata solo il (OMISSIS), dopo il ricovero del (OMISSIS) presso l’ospedale di (OMISSIS); che a causa della mancata tempestiva diagnosi e cura della frattura il (OMISSIS) era deceduto il (OMISSIS) per una complicanza dovuta a tromboembolia polmonare.
La colpa contestata e ritenuta dalla Corte territoriale a carico dell’imputato e’ stata dunque quella di aver omesso, all’atto del suo primo intervento come medico di base, ed a fronte della segnalazione di specifici sintomi lamentati dal paziente, ogni verifica delle condizioni fisiche dello stesso, verifica necessaria per poi indirizzare la persona a successive indagini strumentali e controlli specialistici; sotto il profilo controfattuale, e’ stato ulteriormente evidenziato che gia’ dal (OMISSIS) il paziente presentava segni obiettivi di una patologia che, ove tempestivamente rilevati, avrebbero indotto alla somministrazione di farmaci salvifici di basilare conoscenza, quale la calcioeparina, che fu poi dispensata da un infermiere di propria iniziativa.
Tali rilievi hanno quindi portato a considerare che le ulteriori eclatanti negligenze da parte di altri medici, intervenuti successivamente (e precisamente il direttore sanitario del centro di (OMISSIS), il fisiatra della medesima struttura, ed il direttore sanitario dell’ospedale di (OMISSIS) “(OMISSIS)”) non erano valse ad elidere l’autonomo profilo di responsabilita’ ascrivibile al (OMISSIS), in piena linea con il percorso causale che aveva condotto al decesso.
3. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, sviluppando con unico motivo, ampiamente argomentato, vizio della motivazione dell’impugnata sentenza.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *