Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2483. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze

Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto) tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente ( in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2483
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13442/2015 proposto da:

COMUNE (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO STRANGIO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – (OMISSIS), nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore Teresa, convenne in giudizio il Comune di (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia a seguito della caduta, in data (OMISSIS), in un burrone posto ai margini della strada comunale in contrada (OMISSIS), mentre la minore stessa era intenta a giocare nei pressi della abitazione del nonno paterno.

Nel contraddittorio con il Comune convenuto, l’adito Tribunale di Locri, con sentenza del settembre 2004, accolse la domanda e condanno’ il Comune al pagamento, in favore di (OMISSIS) (nelle more divenuta maggiorenne), della somma risarcitoria di Euro 234.403,85.

2. – Avverso tale decisione interponeva gravame il Comune di (OMISSIS), che la Corte di appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio con (OMISSIS), accoglieva solo parzialmente con sentenza resa pubblica il 9 marzo 2015, rideterminando l’importo risarcitorio per il danno patrimoniale, cui era tenuto il Comune appellante, in Euro 190.804,70, oltre accessori.

2.1. – La Corte territoriale – per quanto ancora rileva in questa sede – ribadiva, anzitutto, la responsabilita’ del Comune per l’evento dannoso per non aver l’ente stesso “all’epoca adottato misure volte ad evitare cadute dalla strada in questione nel vicino burrone”, altresi’ escludendo che “la caduta di una bambina di nove anni di eta’, che sta giocando con il fratellino nei pressi dell’abitazione dei nonni in orario pomeridiano”, potesse ascriversi “a difetto di vigilanza da parte dei genitori”, non essendo un evento “di per se’ prevedibile (ed evitabile) utilizzando la normale diligenza”, cosi’ da non potersi ravvisare “un’efficacia causale sull’evento ne’ un concorso di colpa, rilevante ai sensi dell’articolo 1227 c.c., degli adulti tenuti alla vigilanza sulla bambina”.

2.2. – Il giudice di secondo grado confermava, poi, la statuizione di condanna al pagamento dell’importo di Euro 50.000,00, liquidato in via equitativa a titolo di “danno per mancato guadagno futuro”, osservando che, in presenza di postumi permanenti di rilevante entita’, pari al 25% di invalidita’, era corretta la riconduzione sotto l’anzidetta voce di danno la accertata riduzione “della capacita’ lavorativa generica subita dalla (OMISSIS)” nella misura dell’8%.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di (OMISSIS), affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte (con cui chiede il rigetto del ricorso) e il Comune ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., e articolo 1227- c.c., comma 2.

La Corte territoriale avrebbe errato ad escludere la responsabilita’ del Comune, sia ai sensi dell’articolo 2051 c.c., che dell’articolo 2043 c.c., per non aver considerato che l’evento era da addebitarsi alla condotta della bambina di nove anni di eta’, intenta a giocare, senza la vigilanza dei genitori, su una sede stradale vicinale distante 5 metri da un burrone, cio’ costituendo, di per se’, uso anomalo della cosa, integrante caso fortuito, ossia “esclusivo fattore determinante” l’evento dannoso, peraltro prevedibile ed evitabile con l’uso della normale diligenza da parte di chi era tenuto alla vigilanza sulla minore.

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1, articoli 2056, 2043 e 2051 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso un concorso colposo “della danneggiata e/o dei suoi genitori” con efficacia causale circa la determinazione dell’evento dannoso, considerata la condotta “anomala e gravemente, oltre che prevedibilmente, pericolosa… realizzata con l’attivita’ di gioco, assieme al fratellino, sulla strada destinata al pubblico transito”.

2.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente per essere tra loro connessi, sono fondati nei termini e nei limiti di seguito precisati.

2.2. – Dalla sentenza impugnata non emerge alcuna espressa qualificazione della fattispecie di responsabilita’ civile extracontrattuale oggetto di cognizione, ne’ tantomeno ivi si fa riferimento ad una previa qualificazione operata dal primo giudice.

Tuttavia, il fatto decisivo che la Corte di appello assume a fondamento della responsabilita’ ascritta al Comune di (OMISSIS) e’ ben evidenziato e viene a concretarsi nell’omissione, da parte dello stesso ente territoriale, dell’adozione, all’epoca del sinistro, di “misure volte ad evitare cadute dalla strada in questione nel vicino burrone”.

In tal senso, l’addebito si risolve in quello della violazione di obblighi di cautela (specifica e/o generica), che si impongono al custode del bene teatro dell’evento lesivo in ragione della vigilanza sulla cosa cui esso e’ tenuto.

Si tratta, quindi, di fattispecie materiale riconducibile nell’alveo della responsabilita’ aquiliana ex articolo 2043 c.c., facente leva sulla colpa del custode.

Difatti, costituisce oramai “diritto vivente” l’orientamento di questa Corte (non affatto incrinato da talune, isolate, disarmoniche pronunce) secondo cui la diversa responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, ex articolo 2051 c.c., e’ invece di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all’evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest’ultimo (tra le molte: Cass., 12 luglio 2006, n. 15779; Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., 25 luglio 2008, n. 20427; Cass., 12 novembre 2009, n. 23939; Cass., 1 aprile 2010, n. 8005; Cass., 11 marzo 2011, n. 5910; Cass., 19 maggio 2011, n. 11016; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1769; Cass., 17 giugno 2013, n. 15096; Cass., 25 febbraio 2014, n. 4446; Cass., 27 novembre 2014, n. 25214; Cass., 18 settembre 2015, n. 18317; Cass., 20 ottobre 2015, n. 21212; Cass., sez. un., 10 maggio 2016, n. 9449; Cass., 27 marzo 2017, n. 7805; Cass., 16 maggio 2017, n. 12027).

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *