Rimessa alle Sezioni Unite il tema della proponibilita’ della revocatoria contro convenuto (gia’) fallito

Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1894
Data udienza 5 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2304/2012 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di assuntore del concordato del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) Coop. a r.l., in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1019/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal cons. CRISTIANO MAGDA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorso, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- (OMISSIS), nella veste di assuntore del concordato del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) coop. a r.l., svolgendo due motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 14 luglio 2011.
Con tale decisione, la Corte siciliana ha accolto l’appello presentato dal Fallimento della (OMISSIS) contro la sentenza resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Siracusa, 27 aprile 2004. Pronuncia, quest’ultima, che per contro ha accolto la domanda revocatoria L. Fall., ex articolo 66 intentata dall’allora Fallimento (OMISSIS) nei confronti del Fallimento della (OMISSIS), con riferimento all’alienazione di un’azienda a prezzo (assunto come) vile, a suo tempo intercorsa tra le due societa’, entrambe in bonis.
Nei confronti del ricorso resiste il Fallimento della (OMISSIS), che ha depositato apposito controricorso. Lo stesso ha pure depositato memoria.
2.- I motivi di ricorso evocano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.
Il primo motivo assume, in specie, “violazione e falsa applicazione degli articoli 183 e 345 c.p.c..”.
Il secondo motivo adduce, poi, “violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 51 – Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”.
3.- Entrambi i motivi di ricorso investono il punto in cui la sentenza della Corte territoriale ha accolto l’eccezione di “improponibilita’ e/o inammissibilita’ dell’azione revocatoria esercitata”, sollevata dal Fallimento della (OMISSIS) in relazione al fatto che la detta azione e’ stata per l’appunto rivolta nei diretti confronti di una Procedura concorsuale.
In proposito, la Corte ha osservato, in particolare, che l'”azione revocatoria ordinaria”, esercitata in sede fallimentare, si pone “come azione esecutiva individuale e come tale soggetta al divieto di cui alla L. Fall., articolo 51”. “Infatti, l’azione esecutiva, di cui all’articolo 2908 c.c. e quella conservativa di cui all’articolo 2905 c.c., che costituiscono le modalita’ tipiche della garanzia patrimoniale di cui all’articolo 2740 c.c., non potrebbero affatto essere esercitate, in considerazione dell’avvenuto assoggettamento alla massa fallimentare dei beni della fallita societa’ cessionaria e dell’operativita’ del richiamato divieto”. “In definitiva” – conclude la Corte – “la natura dichiarativa e non recuperatoria dell’azione de qua… trova un limite insormontabile nella peculiarita’ rappresentata dal fatto che il soggetto passivo sia anch’esso assoggettato alla dichiarazione di fallimento”.
Nel confronto con questi passi, il primo motivo portato dal ricorrente assume in specie che l’eccezione sollevata dalla Procedura e’ da ritenere tardiva, in quanto svolta solo con l’atto di citazione in appello, con spregio dunque della norma dell’articolo 345 c.p.c.. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta invece la stessa fondatezza del merito dell’eccezione in quanto tale.
L’esame del secondo motivo di ricorso si manifesta prioritario sotto il profilo logico, stante la natura di eccezione rilevabile di ufficio di quella concernente la proponibilita’ stessa della domanda.
4.- In proposito, prima di tutto va rilevato come recenti pronunce di questa Corte abbiano affermato che “non e’ ammissibile un’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento”. Cosi’ si e’ espressa, in particolare, la sentenza di Cass., 12 maggio 2011, n. 10486, a cui ha poi fatto seguito l’ordinanza di Cass., 8 marzo 2012, n. 3672.
Secondo queste decisioni, la proponibilita’ della revocatoria contro un Fallimento viene, in via segnata, a urtare contro il “principio di cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso”, cosi’ come stabilito dalle norme di cui alla L. Fall., articoli 51 e 52: “posto che l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produce soltanto a seguito della sentenza che accoglie la domanda” – cosi’ si sottolinea -, “il medesimo effetto non potra’ essere invocato contro la massa”. E viene altresi’ a urtare – cosi’ pure si segnala – contro il “carattere costitutivo” della detta azione.
5.- Cio’ posto, va tuttavia rilevato altresi’ che – secondo un diverso orientamento di questa Corte, da stimare risalente nel tempo – il giudizio revocatorio ben puo’ “proseguire” (avanti allo stesso giudice) pur se sopravviene, nelle more di questo, il fallimento del soggetto che e’ stato convenuto in revocatoria.
Si tratta, per la verita’, di un orientamento assai folto, oltre che tradizionale. In questa direzione si vedano cosi’, tra gli altri interventi, Cass., 14 ottobre 1963, n. 2746 (con una Procedura gia’ attore originario); Cass., 30 agosto 1994, n. 7583 (lo stesso); Cass., 21 luglio 1998, n. 7119 (azione svolta da singolo creditore); Cass., 28 febbraio 2008, n. 5272 (lo stesso); Cass., 19 marzo 2009, n. 6709 (attore originario un Fallimento); Cass., 27 ottobre 2015, n. 21810 (azione promossa da singolo creditore); Cass., 4 ottobre 2016, n. 19795 (attore originario Fallimento). Ma pure si veda, e in modo particolare, la pronuncia delle Sezioni Unite, 17 dicembre 2008, n. 29421 (attore singolo creditore), che tra l’altro e’ venuta ad annotare: “che sia consentito al curatore proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui, e’ affermazione sulla quale… non vi e’ alcun contrasto nella giurisprudenza”.
E’ importante notare, inoltre, come questo orientamento abbia sempre avuto cura di osservare – sin dalle sue prime espressioni che il “conflitto ravvisabile tra l.a L. Fall., articolo 24 (secondo cui il tribunale, che ha dichiarato il fallimento, e’ competete a conoscere delle azioni che ne derivano) e la L. Fall., articolo 52 (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento resta competente a decidere circa la inefficacia (o meno) dell’atto, le pronunzie consequenziali alla dichiarazione di inefficacia competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalita’ stabilite per l’accertamento del passivo” (la frase e’ tratta da Cass., n. 7583/1994).

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