Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1357. Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale prevale sul d. m. n. 140 nel rispetto del principio di specialità

Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale prevale sul d. m. n. 140 nel rispetto del principio di specialità, poiché il d.m. n. 140 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, mentre il d.m. n. 55 detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa

Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1357
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28529-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 742/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 3/5/2016, condanno’ il Ministero della Giustizia a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 2.165,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, nonche’ le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 270,00, oltre spese vive per Euro 8,00 e accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;

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