Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale prevale sul d. m. n. 140 nel rispetto del principio di specialità, poiché il d.m. n. 140 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, mentre il d.m. n. 55 detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa
Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1357
Data udienza 18 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28529-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 742/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 3/5/2016, condanno’ il Ministero della Giustizia a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 2.165,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, nonche’ le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 270,00, oltre spese vive per Euro 8,00 e accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;
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