Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1357. Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale prevale sul d. m. n. 140 nel rispetto del principio di specialità

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[…]

che avverso il predetto decreto il (OMISSIS) propone ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’articolo 91 c.p.c. e articolo 2233 c.c., nonche’ il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale;

che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

considerato che la tesi del Ministero controricorrente, secondo la quale il Decreto Ministeriale Giustizia 10 marzo 2014, articolo 55 nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (articolo 4) non poteva considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo articolo 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, non e’ condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il Decreto Ministeriale n. 140 risulta essere stato emanato (Decreto Legge n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, cosi’ da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55, il quale non prevale sul Decreto Ministeriale n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensi’ nel rispetto del principio di specialita’, poiche’, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non e’ il Decreto Ministeriale n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il Decreto Ministeriale n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa;

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 270,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal Decreto Ministeriale n. 55, tenuto conto dl valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicita’ dell’affare (articolo 4 cit.);

considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso puo’ essere liquidato in Euro 1.198,5 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex articolo 11 con distrazione in favore dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia, l’importo complessivo di Euro 1.198,5, oltre spese generali e accessori, oltre spese vive per e 8,00, distratto in favore degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS); condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che, distratte in favore avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

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