Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 659. Rimane esclusa dalla ricorribilita’ per cassazione l’erronea valutazione del materiale istruttorio che sia compiuta dal giudice di merito

Rimane esclusa dalla ricorribilita’ per cassazione l’erronea valutazione del materiale istruttorio che sia compiuta dal giudice di merito, fuor solo dal caso in cui “si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 659
Data udienza 12 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10067/2012 proposto da:

(OMISSIS), in persona del titolare (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il 16/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, articolando quattro motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16 marzo 2012, in parziale riforma del provvedimento emesso in sede di formazione dello stato passivo dal giudice delegato, che aveva ammesso un minor credito.

Con il detto provvedimento, il Tribunale reggiano ha, tra gli altri aspetti, ribadito l’esclusione dallo stato passivo di una serie di somme che a vario titolo – per provvigioni di agenzia; indennita’ varie; risarcimento danni anche all’immagine e alla professionalita’ erano state pretese dall’attuale ricorrente.

Nei confronti del ricorso formulato da (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive la Procedura intimata.

2.- I motivi di ricorso formulati da (OMISSIS) denunziano i vizi richiamati qui di seguito.

Il primo motivo censura “violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia”.

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