Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2018, n. 202. Il pagamento dell’obbligazione contributiva da parte dell’azienda, nonostante le misure sospensive, non realizza un indebito pagamento

Il pagamento dell’obbligazione contributiva da parte dell’azienda, nonostante le misure sospensive, non realizza un indebito pagamento ma al contrario l’estinzione dell’obbligazione contributiva

Sentenza 8 gennaio 2018, n. 202
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13226-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) s.pa.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 202/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/02/2012 R.G.N. 176/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 17 febbraio 2012, ha rigettato il gravame svolto dalla s.r.l. (OMISSIS) e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 79.764,29 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive.
2. Per la Corte territoriale la societa’ non aveva potuto beneficiare della sospensione contributiva per gli eventi sismici che avevano interessato il Molise, nell’ottobre 2002, per avere ignorato, erroneamente interpretando le relative disposizioni, l’esistenza del termine, a suo favore, per un ambito territoriale direttamente individuato dal Decreto Legge n. 245 del 2002, e relativi decreti attuativi (D.P.C.M. 31 ottobre 2002, articolo 7, comma 1 e O.P.C.M. n. 3253 del 2002, articolo 7, comma 1), che aveva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio, fra l’altro, della provincia di Campobasso, senza specificare i comuni della predetta provincia, non rilevando la delimitazione territoriale operata, in seguito e ad altri fini, dal Commissario Delegato ai sensi del O.P.C.M. n. 3252 del 2002, articolo 1, comma 2, (con decreto del Presidente della Regione Molise, n. 21 del 30 luglio 2003, recante l’inclusione del comune di Campochiaro, sede legale ed operativa della societa’, tra i comuni del cratere).
3. Inoltre, per la Corte di merito, l’ignoranza dell’esistenza del termine avrebbe consentito, nella specie, di ripetere, nei limiti della perdita subita, cio’ di cui il creditore si era arricchito per effetto del pagamento anticipato, alla stregua dell’articolo 1185 c.c., comma 2; il pagamento anticipato aveva estinto l’obbligazione contributiva e la societa’ non avrebbe potuto portare, le somme gia’ versate, in compensazione; le somme aggiuntive costituivano conseguenza della condotta della societa’ che, pretendendo di recuperare versamenti gia’ effettuati, aveva generato un’evasione contributiva e il pur generico assunto della condotta incolpevole, per l’affidamento ingenerato da indicazioni provenienti dall’INPS, avrebbe, al piu’, giustificato un’azione di danno da illecito contrattuale dell’INPS, o un’azione di ripetizione ai sensi dell’articolo 1185 c.c., comma 2; in definitiva, l’obbligazione si era estinta e tanto ne precludeva la novazione.
4. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. (OMISSIS), con ricorso affidato ad un motivo cui resiste, con controricorso, l’INPS, anche quale procuratore speciale della (OMISSIS) s.p.a.

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