Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2018, n. 202. Il pagamento dell’obbligazione contributiva da parte dell’azienda, nonostante le misure sospensive, non realizza un indebito pagamento

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11. I termini di sospensione sono stati prorogati, per tutti i comuni della provincia di Campobasso, fino al 31 dicembre 2005, con ordinanze del 10 aprile 2003, n. 3279, dell’il luglio 2003, n. 3300, del 19 marzo 2004, n. 3344 e 7 maggio 2004, n. 3354.
12. Come gia’ affermato da questa Corte in riferimento ad altri procedimenti di sospensione per eventi sismici e, specificamente, per gli eventi sismici che hanno colpito il Molise (v., da ultimo, Cass. n. 2833/2016) la richiamata legislazione, di rango primario e secondario, ha inteso perseguire l’obiettivo di sospendere (anche) i termini per l’adempimento dell’obbligazione contributiva a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme, nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attivita’ imprenditoriali nella delicata fase susseguente alla ricostituzione e al ripristino delle attivita’ economiche in territori colpiti da eventi tellurici.
13. Il tenore lessicale delle disposizioni – sono sospesi – rende chiaro ed evidente l’intento precettivo perseguito dal legislatore, mentre non e’ previsto nessun onere di comunicazione all’ente previdenziale al fine di rendere esplicita la volonta’ di fruire del beneficio (come, da ultimo, ribadito da Cass. n. 2833/2016 cit.), con la conseguente operativita’ del beneficio della sospensione dell’obbligazione contributiva, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti specificamente indicati, per il periodo ottobre 2002 – novembre 2005.
14. L’ambito territoriale della sospensione in questione, snodo della vicenda all’esame del Collegio, corrisponde all’intera provincia di Campobasso, senza esclusione alcuna, come determinato con ordinanza, contingibile ed urgente, del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M. n. 3253 del 2002, articolo 7), adottata nell’esercizio della potesta’ conferita da norma di rango primario, nella specie Decreto Legge n. 245 del 2002, articolo 4 (“…nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data…”), senza differenziazioni o delimitazioni territoriali (delimitazioni che solo in seguito, ma in riferimento a periodi contributivi esulanti dalla vicenda all’esame, saranno oggetto delle ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente del Consiglio dei Ministri: v., fra le altre, O.P.C.M. n. 3496 del 17 febbraio 2006, per il periodo contributivo 1 gennaio – 31 dicembre 2006).
15. Risultano adottati ad altri fini, dal Presidente della Regione Molise, in qualita’ di Commissario delegato per l’emergenza relativa agli eventi sismici, i decreti presidenziali (D.P.R.M. 14 febbraio 2003, n. 5, 19 febbraio 2002, n. 7, 30 luglio 2003, n. 21) ai quali la societa’ ricorrente riconnette un valore, di fonte normativa dell’ambito geografico del beneficio della sospensione contributiva, ad essi estranei, in difetto dell’investitura della potesta’ attuativa delegata da parte di una norma primaria.
16. Alla ricostruzione delle fonti normative del beneficio in questione consegue che il pagamento integrale dell’obbligazione contributiva da parte della societa’, alla scadenza ex lege dell’obbligazione contributiva, nonostante l’effetto automatico delle misure sospensive adottate nella provincia di Campobasso (come gia’ affermato da Cass. n. 2833/2016 cit.) non ha realizzato un indebito pagamento ma, al contrario, l’estinzione dell’obbligazione contributiva, per adempimento, che preclude la possibilita’ di avvalersi, ex post, della sospensione ex lege di un’obbligazione ormai estinta.
17. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’articolo 1185 c.c., in materia di obbligazioni prevede che, in caso di pagamento anteriore alla scadenza del termine “il debitore non puo’ ripetere cio’ che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine”, riconoscendo solo in tale ipotesi, il diritto alla ripetizione nei limiti della perdita subita e dell’arricchimento del creditore per effetto del pagamento anticipato, domanda tuttavia non svolta nella specie.
18. Infine, la societa’ ricorrente si duole dell’omessa pronuncia, asserendo di avere vanamente richiesto all’INPS la rateizzazione di tutti i contributi dovuti da ottobre 2002 con conseguente rideterminazione e che l’istituto richiedeva, invece, il pagamento in unica soluzione della somma indicata nella cartella di pagamento, ma trattasi di censura inammissibile perche’ la societa’ espone di aver posto la questione negli atti introduttivi dei gradi di merito, ma nulla dice dei termini in cui la questione sia stata affrontata e delibata dal primo giudice e, successivamente, devoluta alla Corte del gravame.
19. In conclusione il ricorso va rigettato.
20. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali,oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

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