L’infortunio sul lavoro già alla base di una domanda giudiziale conclusasi con rigetto non è utile ai fini della richiesta all’Inail dell’unificazione dei postumi per ottenere una rendita complessiva
Sentenza 8 gennaio 2018, n. 201
Data udienza 13 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13347-2012 proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3319/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/01/2012 R.G.N. 782/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) si e’ visto respingere dal giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi la domanda di unificazione dei postumi invalidanti derivanti da due malattie professionali. Per effetto della prima malattia gli era stata liquidata una rendita del 16% di invalidita’ permanente sin dal mese di maggio del 1982, mentre rispetto alla seconda non gli era stata riconosciuta alcuna rendita, ma solo una invalidita’ permanente pari al 9%.
La Corte d’appello di Lecce (sentenza depositata il 24.1.2012), nel respingere l’impugnazione dell’assicurato, ha confermato che era corretto quanto ritenuto dal primo giudice circa la inutilizzabilita’ della sentenza di rigetto n. 1251/2004 posta a base della domanda di unificazione, dal momento che quest’ultima decisione poteva far stato solo in ordine alla circostanza che la malattia lamentata non raggiungeva la soglia minima prevista dell’11%. Inoltre, essendo l’appellante gia’ titolare di rendita per malattia professionale al momento della presentazione del ricorso nel giudizio conclusosi con la predetta sentenza di rigetto, il medesimo avrebbe potuto formulare domanda di unificazione in quello stesso giudizio e non limitarsi a chiedere l’accertamento di postumi pari almeno all’11%, con cio’ esaurendo il suo potere d’azione nel giudizio conclusosi col rigetto della domanda.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
Resiste con controricorso l’Inail.
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