Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 93. Il ministero (dei trasporti) è responsabile per le patologie del lavoratore (problemi gastrici e altro) costretto a continue trasferte fuori con rientro due volte a settimana in sede.

Il ministero (dei trasporti) è responsabile per le patologie del lavoratore (problemi gastrici e altro) costretto a continue trasferte fuori con rientro due volte a settimana in sede.

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 93
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18454-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 887/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/08/2011 R.G.N. 714/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E MOTIVI
1. Il Tribunale di Milano, accertata la dipendenza da causa di servizio della infermita’ “gastrite cronica” e la sussistenza del diritto all’equo indennizzo, condanno’ il Ministero dei Trasporti a pagare a (OMISSIS) detto beneficio ed a risarcire il danno biologico.
2. Adita dal Ministero, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda volta al risarcimento del danno biologico.
3. Per quanto oggi rileva, la Corte territoriale ha rilevato che la prova testimoniale aveva confermato le allegazioni del (OMISSIS) in ordine alle mansioni svolte ed alle modalita’ di esecuzione della prestazione lavorativa e che, in particolare, era emerso che le continue trasferte per almeno tre giorni a settimana presso aziende situate su tutto il territorio nazionale e anche lontane dalla sede di lavoro, con obbligo di rientro in ufficio almeno due volte a settimana, avevano costretto il lavoratore ad effettuare lunghi viaggi anche con l’automobile e a dormire ed a consumare i pasti fuori casa piu’ volte durante la settimana.
4. La Corte territoriale, precisato che la violazione dell’articolo 2087 c.c. postula “un concetto di violazione connotata da notevole negligenza se non addirittura volonta’ di procurare danno”, ha ritenuto che non risultava dimostrato che non vi fosse stata alcuna azione da parte dei superiori del (OMISSIS) “volontariamente diretta a non valutare la pesantezza della sua situazione lavorativa”. Ha rilevato che i ritmi del lavoro e le modalita’ della prestazione lavorativa trovavano causa nelle “condizioni obiettive in cui si trovava l’ufficio, in carenza di adeguato personale, come per la quasi totalita’ di alcuni uffici pubblici, per i quali la determinazione ed il conseguente adeguamento dell’organico necessario non sono di facile realizzazione come nel settore privato”.
5. La Corte territoriale ha ritenuto che questa peculiarita’ organizzativa, propria del settore pubblico, costituiva la ragione della prevista attribuzione del beneficio dell’equo indennizzo, che il Ministero non aveva violato l’articolo 2087 c.c. o di altra specifica norma posta a tutela della salute del dipendente, nemmeno indicata dal (OMISSIS) e che, in conseguenza, non poteva ritenersi sussistente “alcun ulteriore danno, biologico o comunque non patrimoniale, da addebitarsi all’appellante”.
6. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sintesi dei motivi:
7. Con il primo motivo il (OMISSIS) denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’articolo 2087 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo rilevato che le modalita’ stressanti della prestazione avessero contribuito all’insorgenza della malattia, aveva contraddittoriamente escluso la responsabilita’ contrattuale ex articolo 2087 c.c. per l’assenza di condotte tese a non valutare la pesantezza della situazione lavorativa. Deduce che il Ministero, pur informato delle condizioni gravose del lavoro e pur sollecitato da un suo funzionario a porvi rimedio, aveva omesso di adottare misure idonee ad eliminare la situazione di nocivita’.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 2087 e 1218 c.c. per avere la Corte territoriale affermato che la violazione dell’articolo 2087 c.c. postula una notevole negligenza se non la volonta’ di procurare il danno. Sostiene che l’articolo 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilita’ oggettiva, non richiede che l’inadempimento sia connotato da notevole negligenza e da intenzionale volonta’ di procurare il danno. Addebita alla Corte territoriale di avere violato i principi in tema di riparto dell’onere probatorio e ribadisce che il Ministero non aveva ottemperato all’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare la nocivita’ delle condizioni di lavoro e l’infermita’ contratta a causa di queste ultime.
Esame dei motivi:
9. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni che li sorreggono, devono essere accolti.
10. E’ utile premettere, avuto riguardo alle argomentazioni motivazionali che sorreggono la sentenza impugnata, che l’equo indennizzo e’ un beneficio o un’utilita’ che la P.A. attribuisce al proprio dipendente per la perdita della integrita’ fisica subita a causa di servizio, non necessariamente per fatto implicante delle responsabilita’ dolose o colpose. L’equo indennizzo ha una funzione del tutto diversa dal risarcimento e dall’indennizzo assicurativo per rischi o altro.

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