Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 93. Il ministero (dei trasporti) è responsabile per le patologie del lavoratore (problemi gastrici e altro) costretto a continue trasferte fuori con rientro due volte a settimana in sede.

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11. Mentre il risarcimento del danno da parte del soggetto civilmente responsabile per atto illecito tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbata dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrita’ fisiopsichica, l’equo indennizzo, proprio per il concetto di equita’ e di discrezionalita’ ad esso inerente, e per la sua non coincidenza con l’entita’ effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, puo’ essere assimilato ad una delle tante indennita’ che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, con funzione di graduazione e di equa distribuzione di compensi aggiuntivi (Cass. 14313/2017; Cons. Stato n. 9 del 1993).
12. In siffatte fattispecie, e’ stato osservato nelle pronunce innanzi richiamate, si e’ di fronte alla erogazione di prestazioni speciali, con cui l’Amministrazione contribuisce piu’ accentuatamente al benessere fisico e psichico dei propri dipendenti, quando le circostanze del loro servizio siano tali da esporli a particolari pericoli od assoggettarli a disagi o malattie in seguito all’espletamento delle loro funzioni, e con incidenza gravosa sulla successiva attivita’. In particolare, nell’equo indennizzo, il bene protetto non e’ l’integrita’ fisica, che e’ solo l’occasione dell’erogazione, ma la speciale condizione del dipendente divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato. Molto spesso, infatti, la causa di servizio cui si ricollega l’infermita’ del dipendente, si identifica con la stessa esplicazione dell’attivita’ lavorativa, o delle attivita’ ad essa connesse, al di fuori di qualsiasi, sia pur legittimo, comportamento commissivo od omissivo da parte del datore di lavoro.
13. Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio ritiene di dare continuita’, al fine del riconoscimento della dipendenza di una determinata malattia da causa di servizio, non viene in alcun modo in considerazione il comportamento, commissivo od omissivo, colposo o doloso del datore di lavoro, inserendosi l’istituto nell’ambito del sinallagma del rapporto di lavoro, sicche’ anche la mera esposizione a fattori di rischio insiti nella prestazione lavorativa puo’ comportare il riconoscimento dell’equo indennizzo per il solo fatto che la patologia riscontrata a carico del dipendente sia suscettibile di ricollegarsi causalmente alla prestazione lavorativa.
14. Diversamente, ai fini del risarcimento dei danni scaturenti dalla violazione degli obblighi di cui all’articolo 2087 c.c., occorre un inadempimento contrattuale suscettibile di venire in considerazione sotto il profilo, almeno colposo dal datore di lavoro.
15. Tanto premesso, giova ribadire il principio, piu’ volte affermato questa Corte, secondo cui la responsabilita’ dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrita’ fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 c.c. (Cass. 14213/2017, 18626/2013, 13956/2012, 17092/2012).
Norma questa che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarita’ del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrita’ fisica dei lavoratori (Cass. 14313/2017, 16645/2003, 6377/2003).
16. L’articolo 2087 c.c. non configura un’ipotesi di’ responsabilita’ oggettiva, sicche’ incombe al lavoratore che lamenti di avere subito a causa dell’attivita’ lavorativa svolta un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocivita’ dell’ambiente o delle condizioni di lavoro ed il nesso tra l’uno e l’altro. E, a fronte della prova di tali circostanze, ai fini del superamento della presunzione di cui all’ articolo 1218 c.c., sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la eventuale malattia del dipendente non e’ ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 14468/2017, 14313/2017, 10319/2017, 34/2016, 16003/2007).

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