Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 93. Il ministero (dei trasporti) è responsabile per le patologie del lavoratore (problemi gastrici e altro) costretto a continue trasferte fuori con rientro due volte a settimana in sede.

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17. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, mentre nel caso di omissione di misure di sicurezza cd nominate, espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, di contro, nel caso in cui le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’articolo 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria e’ correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza. In tali casi il datore di lavoro ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilita’ di organizzare diversamente il lavoro (Cass. 10319/2017, 34/2016, 15082/2014).
18. Nella fattispecie in esame i presupposti di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 c.c. sono risultati tutti positivamente accertati, come ha rilevato la Corte territoriale, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e dell’indagine medicolegale disposta nel giudizio di primo grado.
19. In particolare, costituiscono dati incontestati acquisiti al processo, nei termini evidenziati dalla stessa sentenza impugnata, l’avere il (OMISSIS) lavorato in condizioni di particolare gravosita’ (frequenti trasferte nel territorio nazionale con obbligo di rientro nella sede di lavoro bisettimanalmente, lunghi viaggi anche in automobile, dormire e mangiare fuori casa piu’ volte nel corso della settimana); il nesso eziologico, almeno in termini concausali, tra fattori nocivi, individuabili in detto affaticamento fisico e psichico, correlato alle modalita’ di espletamento del servizio ed alla quantita’ e alla qualita’ della prestazione lavorativa, e l’instaurarsi della patologia gastrica; l’imputabilita’ alla P.A. datrice di lavoro della scelta organizzativa di fare fronte alla necessita’ di smaltire una notevole mole di lavoro e di assicurare la regolarita’ del servizio per gli utenti imponendo condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose.
20. Al riguardo va osservato che la generica allegazione della carenza di organico, da se’ sola non e’ sufficiente ad integrare la prova liberatoria, occorrendo la deduzione di fatti specifici, restando altrimenti imputabile alla Pubblica Amministrazione l’evento lesivo ascrivibile, in via anche solo concausale, a comportamenti dolosamente o colposamente commissivi o anche omissivi in violazione dell’obbligo di protezione dei lavoratori di cui all’articolo 2087 c.c..
21. Sul punto il Collegio ritiene di condividere l’affermazione di questa Corte secondo cui l’organizzazione degli Uffici pubblici, la consistenza degli organici, l’entita’ dei servizi da rendere all’utenza, le condizioni ambientali in cui il personale si trova ad operare e la predisposizione di turni di lavoro sono circostanze ben note alla Pubblica Amministrazione, e ai suoi dirigenti, cui sono riconducibili i comportamenti (omissivi o commissivi) attraverso cui le scelte organizzative si esprimono (Cass. 14313/2017).
22. Ebbene, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati perche’ ha escluso la responsabilita’ ex articolo 2087 c.c. della P.A. datrice di lavoro sul mero rilievo della oggettiva carenza di organico e sulla erronea permessa che la violazione dell’articolo 2087 c.c. “postula un concetto di violazione connotata da notevole negligenza se non addirittura volonta’ di procurare danno”, senza interrogarsi e senza accertare se, a fronte di tali carenze, fossero state adottate misure organizzative idonee a prevenire e ad evitare le condizioni di particolare sovraffaticamento del (OMISSIS), causative della gastrite cronica.
23. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che dovra’ fare applicazione dei seguenti principi di diritto:
24. “Ai fini del risarcimento dei danni scaturenti dalla violazione degli obblighi di cui all’articolo 2087 c.c., occorre un inadempimento contrattuale suscettibile di venire in considerazione sotto il profilo almeno colposo dal datore di lavoro”.
25. “In tema di responsabilita’ del datore di lavoro pubblico ex articolo 2087 c.c. per l’eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, ai fini della prova liberatoria, non e’ sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dalla datrice di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilita’ di organizzare diversamente il lavoro”.
26. Il giudice del rinvio dovra’ anche provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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