Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che ometta di comunicare all’istituto erogante il trattamento pensionistico il decesso del congiunto titolare dello stesso, così continuando a percepirlo indebitamente.
Sentenza 13 dicembre 2017, n. 55525
Data udienza 10 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna Mar – rel. Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 20/10/2015
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 10/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per prescrizione, riqualificato il fatto ex articolo 316 ter c.p..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Rieti che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del delitto di truffa aggravata in danno dell’Inpdap con condanna alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1 la mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in relazione alla valutazione delle prove. Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe violato il canone legale di valutazione della prova indiziaria, ritenendo la responsabilita’ del prevenuto in relazione all’accredito sul conto corrente del defunto padre dei ratei pensionistici in epoca successiva al decesso, senza considerare che non risulta acquisita alcuna prova che il (OMISSIS) avesse la materiale disponibilita’ del bancomat, utilizzato per il prelievo delle somma accreditate sul conto, sicche’ nella specie non puo’ dirsi raggiunta la prova del profitto personale del ricorrente. Gli indizi valorizzati in sentenza sono suscettibili tutti di una lettura alternativa, favorevole al ricorrente, della quale la sentenza impugnata non ha tenuto conto;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa aggravata in luogo della fattispecie di cui all’articolo 316 ter c.p.. La difesa del ricorrente sottolinea come la condotta truffaldina ascritta al prevenuto si sostanzi nell’omessa comunicazione all’Inpdap del decesso del genitore, ritenuta idonea ad integrare l’artifizio e raggiro postulato dalla norma incriminatrice pur in assenza di un positivo comportamento fraudolento. Rileva, inoltre, che in base alle disposizioni vigenti all’epoca dei fatti il Comune di residenza del pensionato aveva l’obbligo della comunicazione all’Inpdap della variazione dello stato civile al fine della sospensione dei pagamenti sicche’ il comportamento omissivo contestato al ricorrente non si presta a costituire l’elemento strumentale della truffa in assenza di un quid pluris che lo caratterizzi nel senso della fraudolenza, potendo eventualmente integrare la diversa fattispecie ex articolo 316 ter c.p..
3. Il primo motivo di gravame e’ inammissibile in quanto meramente reiterativo delle doglianze formulate in sede d’appello e motivatamente disattese con una trama giustificativa priva di aporie e manifeste illogicita’. Invero, la valutazione degli elementi indiziari a carico del prevenuto operata dalle conformi sentenze di merito appare rispondente ai canoni dell’articolo 192 c.p., atteso l’argomentato, convergente spessore dimostrativo delle emergenze valorizzate.
[…segue pagina successiva]
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