Non paga i danni alla banca il notaio che non controlla, al momento del rogito, l’identità del cliente che ha ricevuto un mutuo, se questo gli è stato presentato da un commercialista di sua conoscenza ed era in atteggiamenti confidenziali con il direttore dell’istituto di credito.
Sentenza 30 novembre 2017, n. 28823
Data udienza 28 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14689/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., derivante dalla fusione per incorporazione della (OMISSIS) S.p.a. nella (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio avv. (OMISSIS) di (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4023/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, con sentenza del 16 settembre 2008, dichiarava la responsabilita’ professionale del notaio (OMISSIS), condannandolo al risarcimento del danno: il predetto era riconosciuto responsabile della erronea identificazione di tale (OMISSIS), mutuatario di una somma erogata da (OMISSIS) s.p.a. per l’acquisto di un immobile. Nell’occasione il Tribunale rilevava che l’identificazione del falso (OMISSIS) – successivamente identificato in (OMISSIS) – era stata compiuta dalla segretaria del notaio sulla base di una carta di identita’ risultata poi contraffatta e che il professionista al momento del rogito non aveva rinnovato la richiesta di esibizione del documento, che nel frattempo era stato sequestrato in occasione del tentativo di aprire presso altra banca un conto corrente a nome (OMISSIS).
2. – In sede di gravame la pronuncia di prime cure era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano. Questa, con sentenza pubblicata l’11 dicembre 2012, per quanto qui rileva, escludeva la responsabilita’ colpevole del notaio e rigettava le domande risarcitorie proposte nei confronti dello stesso in relazione all’erronea attestazione dell’identita’ dello stipulante (OMISSIS). Il giudice dell’impugnazione osservava come la L. n. 89 del 1913, articolo 49 (legge notarile), nel testo novellato con L. n. 333 del 1976, piu’ non prevedesse la necessita’ che la certezza circa l’identita’ personale della parte stipulante costituisse “un risultato da ottenersi personalmente ed esclusivamente dal notaio” e che, inoltre, l’apprezzamento circa la responsabilita’ del professionista in ordine all’effettiva corrispondenza tra generalita’ dichiarate e generalita’ effettive andasse condotto avendo riguardo non solo all’esame del documento d’identita’, ma anche sulla scorta della valorizzazione di altri elementi di fatto e di natura presuntiva – purche’ gravi, precisi e concordanti – che avessero avuto un rilievo nella formazione del convincimento del notaio stesso. Sulla base di tali rilievi, la Corte distrettuale operava una ricognizione della complessiva situazione di fatto e giungeva alla conclusione che l’identificazione di (OMISSIS) da parte del notaio (OMISSIS) era stata conseguita senza che potesse ravvisarsi, da parte di quest’ultimo, la violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.
3. – La pronuncia e’ oggetto del ricorso per cassazione che (OMISSIS) fonda su di un unico, articolato, motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il motivo denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 89 del 1913, articolo 49 come modificato dalla L. n. 333 del 1976, nonche’ degli articoli 1227, 2699 e 2703 c.c.. Deduce la banca che era compito del notaio rogante provvedere alla identificazione delle parti contrattuali prendendo visione dell’originale del documento d’identita’ dei contraenti o, in difetto di pregressa conoscenza personale degli stessi, avvalendosi di testimoni per la verifica dei dati dichiarati: all’opposto, il professionista non aveva proceduto alla identificazione dei soggetti stipulanti il contratto di mutuo. Ricorda, in particolare, la ricorrente che, ai fini dell’identificazione dei contraenti, non potesse prescindersi all’esame dall’originale della carta d’identita’ o di altro documento equipollente: in altri termini, il professionista era tenuto ad operare un tale riscontro anche a seguito della modificazione della disciplina introdotta la L. n. 89 del 1913, cit. articolo 49. Nella fattispecie – spiega l’istante – risultava provato che il notaio (OMISSIS), al momento della formazione dell’atto di cui si controverte, non aveva potuto procedere all’esame del documento d’identita’, che era stato gia’ sequestrato dai carabinieri: a quella data, infatti, il professionista disponeva solo della fotocopia del predetto documento, esibito alla coadiutrice dello studio. La sentenza e’ inoltre censurata avendo riguardo all’applicazione dei criteri operanti in materia di concorso del fatto colposo del creditore. In particolare e’ contestato che il notaio non fosse tenuto a verificare l’identita’ del contraente per aver prestato affidamento nei rapporti di conoscenza palesatisi, in occasione del rogito, tra i funzionari dell’agenzia immobiliare e della banca e il sedicente (OMISSIS). In altri termini, non era possibile, ad avviso della ricorrente, porre sullo stesso piano le eventuali negligenze che sarebbero state poste in atto dall’istituto bancario dalle piu’ gravi mancanze di cui si era reso responsabile il professionista nella identificazione del mutuatario.
2. – Il motivo e’ infondato.
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