Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27234. Nel procedimento di ingiunzione in un condominio la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

Nel procedimento di ingiunzione in un condominio la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Quando il debitore ha dunque provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale prima dell’emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali possono essere messe a carico dell’ingiungente. La fondatezza del decreto, ai fini della verifica della soccombenza, va verificata non al momento del deposito del ricorso ma a quello della notificazione del decreto.

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27234
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19796/2016 proposto da:
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1461/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio di via (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1461/2016 del 4 febbraio 2016.
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello del Condominio di via (OMISSIS), avverso la sentenza n. 5598/2015 resa dal Giudice di pace di Napoli. Il Tribunale di Napoli ha confermato che, allorche’ (il 23 aprile 2013) il Condominio aveva notificato alla condomina (OMISSIS) il decreto ingiuntivo n. 2554/2013 pronunciato dal Giudice di pace di Napoli, anche a seguito di versamenti fatti dopo il deposito della domanda monitoria (7 gennaio 2013), non sussisteva piu’ alcun credito dell’intimante nei confronti della stessa signora (OMISSIS). Da cio’, per il Tribunale, legittimamente il Giudice di Pace, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato il Condominio alle spese della fase di opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

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