Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27234. Nel procedimento di ingiunzione in un condominio la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

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Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., primo motivo di ricorso del Condominio di via (OMISSIS), denunda violazione degli articoli 91 e 113 c.p.c., e degli articoli 1176, 1181, 1183, 1184, 1196, 1218, 1219, 1223 e 1224 c.c..
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli articoli 3, 41 e 111 Cost., dell’articolo 220 del trattato CE, dell’articolo 16 della Carta di Nizza, dell’articolo 4 CEDU, dell’articolo 91 c.p.c. e degli articoli 1123 e 1124 c.c..
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione dell’articolo 641 c.p.c., Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 101, 115 e 116 c.p.c..
Il terzo ed il quarto motivo, i quali si dolgono rispettivamente della emissione del decreto ingiuntivo dopo quattro mesi dal deposito del ricorso e contestano la circostanza che il Condominio avesse concesso alla condomina (OMISSIS) una dilazione di pagamento, sono inammissibili per difetto dei requisiti della specificita’, completezza e riferibilita’ alla sentenza impugnata, in quanto fondati su circostanze del tutto estranee alla ratio decidendi esplicitata dal Tribunale di Napoli.
I primi due motivi, che vanno invece esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha deciso la questione di diritto uniformandosi all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, e’ regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento; ne consegue che quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all’emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (arg. da Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428). Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali e’ quella della riconducibilita’ causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell’intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell’intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione (cfr. Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 1, 10/12/1984, n. 6485).
Nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., il ricorrente solleva dubbi di legittimita’ costituzionale delle norme di riferimento ed invoca anche la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, insistendo che debba essere il debitore intimato a soccombere sulle spese del monitorio ove il pagamento sia comunque stato eseguito dopo il deposito della domanda monitoria, seppur prima della notifica del decreto, dovendo gli effetti della sentenza retroagire a tale momento. La manifesta infondatezza delle ulteriori deduzioni del ricorrente discende proprio dalla ricostruzione che del giudizio di opposizione forniva Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7448, citata in memoria, la quale chiariva come il procedimento di opposizione all’ingiunzione risultasse costruito dal sistema codicistico di rito non come mero giudizio di accertamento della validita’ del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore, e con riguardo al quale l’exceptio de soluto spiegata dal debitore fa venir meno la persistenza del credito e l’interesse alla pronuncia giudiziale. Le argomentazioni ribadite dal ricorrente in memoria non considerano, pertanto, l’unicita’ del giudizio che trascorre dalla presentazione del ricorso fino alla sentenza che definisce l’eventuale opposizione, insistendo nell’isolare il decreto monitorio come se fosse una distinta statuizione finale di accoglimento della domanda con conseguente soccombenza sulle spese del debitore. Vero e’ invece che, come gia’ detto, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da’ luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui e’ definito, va effettuato in base all’esito finale della lite, con instaurazione del contraddittorio che viene differita, per scelta proprio del creditore attore, al momento della notifica del decreto. Tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed e’ al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore.
Il ricorso va percio’ rigettato. Non occorre regolare le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto l’intimata (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente Condominio di via (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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