L’aumento della pena a titolo di continuazione del reato non può risultare superiore alla somma delle condanne effettivamente inflitte con ciascuna sentenza.
In tema di riconoscimento della continuazione, se il giudizio sul reato satellite è stato celebrato con rito abbreviato, l’aumento di pena è soggetto alla riduzione premiale.
Sentenza 5 settembre 2017, n. 40292
Data udienza 15 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/11/2016 del GIP TRIBUNALE di TERAMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Spinaci Sante, ha concluso per l’annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo all’applicazione della diminuente di cui all’articolo 442 c.p.p. sull’aumento di pena stabilito per i reati di cui alla sentenza della corte di appello di Bologna del 20.3.2012.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Teramo – in sede di giudizio di rinvio, dopo la sentenza di annullamento disposto dalla Suprema Corte, in data 27.11.2015, per vizio di motivazione in ordine al precedente diniego della richiesta applicazione della continuazione tra piu’ reati commessi dall’odierno ricorrente – ha rideterminato la pena complessiva, applicando la continuazione tra i detti reati e fissando la pena stessa in complessivi anni 14 di reclusione ed Euro 3.000 di multa.
Avverso la predetta ordinanza ricorre, di nuovo, il (OMISSIS), per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento all’articolo 671 c.p.p., comma 2. Osserva la difesa che, ai sensi della norma da ultimo richiamata, l’aumento a titolo di continuazione non puo’ risultare superiore alla somma delle condanne effettivamente inflitte con ciascuna sentenza; osserva, ancora, che correttamente il giudice dell’esecuzione aveva individuato come pena base quella portata dalla sentenza della Corte di appello di Bologna del 6.7.2012 e che, tuttavia, nel calcolo della pena era stato considerato anche l’incremento della stessa per effetto della recidiva e che, peraltro, illegittimamente la recidiva era stata calcolata anche nella determinazione della pena dell’altro reato posto in continuazione. Ne conseguiva – secondo il ragionamento della difesa – che occorreva decurtare dal calcolo della pena di quest’altro reato l’incremento della recidiva, con la ulteriore conseguenza che tale pena doveva essere fissata in anni 4 e mesi quattro di reclusione ed Euro 1533,45. Pertanto, l’aumento per la continuazione in relazione al detto reato satellite fissato in anni 4 e mesi sei di reclusione risultava fissato in violazione dell’articolo 671 c.p.p., comma 2.
1.2 Con il secondo motivo si denunzia erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’aumento di pena per la continuazione per i reati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20.3.2012. Evidenzia la difesa che in realta’ l’aumento era irragionevole perche’ fissato in anni 4 e mesi 6 di reclusione se confrontato con l’altro aumento per fatti analoghi fissato invece in anni 1 e mesi sei di reclusione.
Osserva, ancora, la difesa che non poteva essere preso a parametro di giudizio per giustificare tale diversita’ di trattamento sanzionatorio solo ed esclusivamente la diversa entita’ del danno patrimoniale cagionato alle persone danneggiate dai reati giacche’ occorreva, invece, tener conto di tutti gli elementi di giudizio fissati dall’articolo 133 c.p..
[……..]
Leave a Reply