In tema di falsità e omissioni nella dichiarazione diretta a ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non integra il delitto ex articolo 95 del Dpr 115/2002, la mancata indicazione della percezione di redditi illeciti, quando questi sono il frutto di reati nell’abito del cui procedimento viene chiesta l’ammissione al beneficio
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 6 giugno 2017, n. 27990
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Mar – Consigliere
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. FAUSTO IZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/1/2016 la Corte di appello di Trieste confermava la condanna di (OMISSIS) per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 95, per avere falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata nel novembre 2011, di non aver percepito alcun reddito dal luglio 2009, avendo invece percepito la somma di Euro 35.000,00 a seguito di una truffa consumata nel (OMISSIS).
Esponeva la Corte distrettuale che ai fini dell’ottenimento del beneficio e’ fatto obbligo di dichiarare anche i redditi illeciti e con tale omissione l’imputata aveva consumato il delitto contestatole.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, lamentando la erronea applicazione della legge. Invero al momento della presentazione dell’istanza non era ancora intervenuta la sentenza definitiva che attestava la percezione dell’illecito reddito, pertanto l’imputata non era tenuta alla sua dichiarazione; cio’ a maggior ragione se si considerava che il processo per truffa era proprio quello nel quale era stata chiesta l’ammissione al beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
2. Questa Corte di legittimita’ ha, con consolidato orientamento, stabilito che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attivita’ illecite posseduti dall’istante (ex plurimis, Sez. 4, n. 21974 del 20/05/2010, Di Stefano, Rv. 247300).
Pertanto, la mancata indicazione di tali redditi nella richiesta di ammissione al beneficio e’ idonea ad integrare la fattispecie delittuosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 95.
3. Cio’ detto, va osservato che il caso in esame presenta una particolare peculiarita’: i redditi illeciti sono il frutto dei reati di esercizio abusivo della professione di commercialista e di truffa; tali delitti erano oggetto del processo nel cui ambito la (OMISSIS) ha richiesto l’ammissione al beneficio.
E’ di tutta evidenza che in tale ipotesi pretendere dall’imputata la dichiarazione di percezione di redditi illeciti, in violazione del principio “nemo tenetur se detegere”, confligge con il suo diritto di difesa e quindi a protestarsi innocente e rivendicare una pronuncia assolutoria.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza, perche’ il fatto non sussiste, affermando il seguente principio di diritto “In tema di falsita’ ed omissioni nella dichiarazione diretta ad ottenere l’ammissione al benefico del patrocinio a spese dello Stato, non integra il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 95 la mancata indicazione della percezione di redditi illeciti, quando questi sono il frutto dei reati nell’ambito del cui procedimento viene richiesta l’ammissione al beneficio”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
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