Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 giugno 2017, n. 27968

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all’articolo 314 c.p.p., costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, e poi al mantenimento della custodia cautelare, e la colpa grave deve essere rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza; non puo’ ritenersi, infatti, che una condotta sospetta (nella specie frequentazioni) costituisca di per se’ la colpa grave ostativa alla riparazione, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano – a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravita’ degli indizi di colpevolezza – la misura cautelare

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 6 giugno 2017, n. 27968

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. SOCCI Angeli M – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG dott. Mario Pinelli: “rigetto del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 20.06.2011 rigettava l’istanza di riparazione presentata da (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), per ingiusta detenzione subita dal loro dante causa in regime di custodia in carcere dal 6.11.2003 al 7.04.2005 perche’ sospettato dei delitti di tentata estorsione aggravata e turbata liberta’ del commercio aggravata (articolo 629 e 513 c.p.p.), delitti da cui era stato assolto con formula ampia, dopo una condanna in primo grado, dalla stessa Corte di appello.

Il rigetto dell’istanza era motivata in base alla sussistenza della causa ostativa prevista dall’articolo 314 c.p.p., comma 1, per avere lo stesso richiedente concorso a dare causa alla misura con dolo, o quanto meno con colpa grave, soprattutto in base agli elementi – intercettazioni ambientali – dichiarati inutilizzabili dalla Corte di appello, che aveva assolto (OMISSIS) per “mero vizio formale”. La Corte territoriale quindi ha ravvisato nella condotta del (OMISSIS) – unita al dato della pacifica sussistenza della condotta contestata – una ipotesi di colpa grave, che aveva dato causa alla ingiusta detenzione sofferta, aggiungendo, con citazione di giurisprudenza di legittimita’, che il riferimento alle intercettazioni doveva ritenersi consentito, nonostante le stesse siano state dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito, perche’ nel procedimento per equa riparazione a causa di ingiusta detenzione non rileva l’inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni telefoniche, e sostenendo in aggiunta che gli elementi di colpa grave o dolo erano desumibili anche dalla frequentazione del (OMISSIS) con soggetti esponenti di clan mafiosi.

Avverso l’ordinanza sopra indicata (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), proponevano ricorso per Cassazione accolto con la sentenza n. 44805, del 10 ottobre 2013, sez. 4.

1.1. La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio con l’ordinanza del 16 maggio 2016, rigettava di nuovo la domanda per ingiusta detenzione.

2. Ricorrono in Cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge, articoli 341 e 315 c.p.p.; contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.

Gli elementi diversi dalle intercettazioni inutilizzabili per la Corte di appello sarebbero costituiti dalla conoscenza del (OMISSIS) di delinquenti di notevole spessore criminale, seppure non sodale del clan (OMISSIS).

La condotta colposa dell’arrestato deve essere tale da indurre in errore il magistrato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reita’, limitatamente al reato cui attiene il vincolo cautelare. L’errore deve riguardare lo specifico reato per il quale e’ stato disposto l’arresto. Invece il rapporto fra il (OMISSIS) ed esponenti del clan (OMISSIS) risulta del tutto irrilevante di inconcludente rispetto alle ipotesi di estorsione ed illecita concorrenza in danno degli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS).

Inoltre anche qualora potesse tenersi conto di tutte le intercettazioni (inutilizzabili) non potrebbe ritenersi pienamente dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, come rilevato dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello. Illogica quindi risulta la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ritiene venuta meno la sentenza di condanna solo per l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche.

Per escludere la riparazione per ingiusta detenzione si richiede, dunque, la sussistenza di un nesso causale tra condotta posta in essere dall’ingiustamente detenuto nel periodo antecedente l’adozione della misura cautelare e la riduzione in vinculis, condotta caratterizzata dalla previsione che cosi’ operando, avrebbe determinato l’apparenza della propria reita’. Invece, nel caso in oggetto, la colpa grave e’ stata ravvisata solo dalle occasione di incontro con alcuni esponenti del clan (OMISSIS). Tali contatti risultano documentate nel periodo (OMISSIS), assai lontani nel tempo, rispetto all’arresto, avvenuto il 3 novembre 2003.

In ogni caso i sei incontri risultano giustificati da rapporti di conoscenza fra concittadini, coetanei. L’unico incontro con (OMISSIS) (coimputato) e’ del (OMISSIS). Infatti il (OMISSIS) dalla stessa Corte di appello e’ stato ritenuto “non sodale del clan (OMISSIS)”.

Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Mario Pinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con memoria ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso e’ fondato e deve quindi annullarsi l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame.

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all’articolo 314 c.p.p., costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. (Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 – dep. 28/10/2015, Singh, Rv. 264680; vedi anche Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 – dep. 24/12/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Tutti gli elementi che la Corte di appello ha utilizzato per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell’equa riparazione non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per i reati di cui agli articoli 629 e 513 c.p.; ovvero non e’ chiarito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria il nesso causale. L’ordinanza elenca alcuni elementi di mero sospetto, emergenti dalla notizia di reato, quali la presenza nell’agenda dei numeri di telefono di (OMISSIS) e (OMISSIS), di una missiva scritta da (OMISSIS) al (OMISSIS) perche’ si interessasse dal cantiere, e poi elenca una serie di incontri (“visto in compagnia”) con alcuni pregiudicati.

L’ordinanza non motiva pero’ adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell’applicazione della custodia cautelare; si limita, ad un elenco di fatti, senza collegarli causalmente con l’ordinanza di custodia cautelare e con il mantenimento della detenzione. Deve essere chiaro il collegamento causale tra i fatti e il momento genetico e di mantenimento della custodia cautelare; invero l’ordinanza di custodia cautelare dovrebbe essere (quantomeno in parte determinante) stata emessa proprio per quei fatti e non per altro, o solo per altro. Analisi questa del tutto assente nell’ordinanza impugnata.

5. 1. In sostanza una semplice condotta sospetta non puo’ ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione: “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, poiche’ sia nel vecchio che nel nuovo codice di rito il provvedimento di custodia cautelare postulava e postula l’esistenza di indizi, e poiche’ la colpa grave di cui all’articolo 314 c.p. (che esclude il diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita) va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza, non si puo’ esigere che la condotta non sia sospetta, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano – a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravita’ degli indizi di colpevolezza – la misura cautelare. (Nella specie la S.C. ha annullato l’ordinanza della Corte di merito che aveva rigettato la domanda di riparazione, osservando che il richiedente aveva dato causa alla custodia cautelare poiche’, allontanandosi repentinamente dall’interno di una delle tre autovetture di provenienza furtiva alla vista degli agenti della polizia di stato, aveva tenuto una condotta sospetta, tale da legittimare la probabilita’ che egli fosse il responsabile della detenzione illecita del compendio delittuoso)”. (Sez. 4, n. 1870 del 22/11/1994 – dep. 12/12/1994, Di Torna, Rv. 200942; vedi anche Cass. sez. 3, 12 maggio 2016 / 9 novembre 2016, n. 46899, Polimeni).

Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all’articolo 314 c.p.p., costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, e poi al mantenimento della custodia cautelare, e la colpa grave deve essere rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza; non puo’ ritenersi, infatti, che una condotta sospetta (nella specie frequentazioni) costituisca di per se’ la colpa grave ostativa alla riparazione, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano – a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravita’ degli indizi di colpevolezza – la misura cautelare”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania per nuovo esame.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *