Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 9 maggio 2017, n. 11213

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 9 maggio 2017, n. 11213

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7937/2014 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), titolare di una attivita’ di lavaggio-tintoria, conveniva davanti il Tribunale di Bergamo la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) s.r.l. esponendo di aver ad esse affidato l’incarico di curare la contabilita’ fiscale della propria attivita’ e che le associazioni consulenti si erano rese inadempienti all’incarico professionale ricevuto.

Rappresentava infatti che, a seguito di invito a comparire dell’Agenzia delle Entrate, l’ (OMISSIS), pur avendo ricevuto dalla cliente la relativa documentazione, mancava di comparire e si limitava a consigliare la cliente di proporre un, poi rivelatosi impossibile, condono fiscale. Conseguentemente la (OMISSIS) pagava all’Agenzia delle Entrate la somma di Euro 3.000.

Successivamente, in data 15 novembre 2003, alla (OMISSIS) veniva recapitato un avviso di accertamento dal quale apprendeva che il debito non era piu’ condonabile e che avrebbe dovuto corrispondere l’importo di Euro 12.069,66, comprensivo di interessi e di sanzioni. Sempre su consiglio dell’ (OMISSIS) chiedeva ed otteneva una rateizzazione, sicche’ il debito subiva un ulteriore aggravio a titolo di interessi.

Sulla base di questi presupposti la (OMISSIS) chiedeva, pertanto, all’ (OMISSIS) e all’ (OMISSIS) di essere risarcita del danno subito. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 26/2/2009, condannava le parti convenute in solido al risarcimento del danno, quantificato in Euro 9.852,41, oltre interessi e spese del grado.

La Corte d’Appello di Brescia, adita da (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.r.l., con sentenza del 4/2/2013, rigettava l’appello.

Riteneva infatti provato l’inadempimento delle associazioni all’incarico professionale ricevuto, il danno subito dalla (OMISSIS), pur in mancanza di una prova positiva che la presenza all’incontro con l’Agenzia delle Entrate avrebbe sortito effetti piu’ favorevoli. Riteneva provato l’incarico professionale conferito dalla (OMISSIS) all’ (OMISSIS) Artigiani e la negligenza delle associazioni nel mancare all’incontro con l’Agenzia delle Entrate.

L’ (OMISSIS) Artigiani e l’ (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 3, degli articoli 115 e 116 c.p.c..

La Corte avrebbe errato nel ritenere provato l’inadempimento ed il danno conseguente: la (OMISSIS) avrebbe dovuto provare di aver fornito al consulente tutta la documentazione idonea, compresa la procura ad agire per suo conto, e non potrebbe addossare ai consulenti alcuna responsabilita’ per il fatto contestato, in particolare per la mancata congruita’ della documentazione fiscale prodotta rispetto agli studi settore.

Sarebbe evidente come la congruita’ o meno dei redditi denunciati ai fini fiscali non possa essere imputabile al professionista che materialmente redige la dichiarazione IRPEF, salvo prova contraria. Mancherebbe, inoltre, la necessaria procura scritta conferita dalla (OMISSIS) alle Associazioni per poter gestire il rapporto tributario con l’Agenzia delle Entrate.

Il motivo e’ inammissibile.

In tema di responsabilita’ professionale la valutazione relativa all’esistenza e all’entita’ della colpa del professionista e’ rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione completa ed adeguata (Cass. 3, 9/6/2004 n. 10966). La sentenza da’ atto della prova dell’incarico professionale conferito dalla (OMISSIS) ai consulenti, dell’avvenuta trasmissione della documentazione, della negligente assenza all’incontro con l’Agenzia delle Entrate, della negligenza per non aver prospettato le conseguenze dell’incontro (Cass. 3, 15/2/2006 n. 3287), nonche’ della circostanza che il legale dell’ (OMISSIS) fosse consapevole della responsabilita’ dei propri assistiti avendo manifestato, in un primo momento, la volonta’ delle Associazioni di rimborsare alla cliente sanzioni ed interessi. E’ del tutto soddisfatta, pertanto, la condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la responsabilita’ del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attivita’ professionale presuppone la prova del danno e del nesso di causalita’ tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass., 3, 26/4/2010 n. 9917).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3), degli articoli 1218 e 1176 c.c., e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., sub 5).

Le ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata non si sia fatta carico della prova che la comparizione di esse Associazioni presso l’Agenzia delle Entrate avrebbe raggiunto il risultato positivo del mancato accertamento tributario e che la loro prestazione, trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato, non avrebbe potuto estendersi ad evitare l’accertamento.

Il motivo e’ infondato. Non era possibile attendersi dai consulenti che la (OMISSIS) evitasse qualunque sanzione ma era legittimo pretendere che i professionisti partecipassero all’incontro e negoziassero una sanzione inferiore, senza limitarsi a suggerire erroneamente un condono impossibile.

La sentenza d’appello, che ha confermato la responsabilita’ delle Associazioni, e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “all’interno di un procedimento disciplinare a carico di un professionista, l’individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimita’ se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi” (Cass., 3, 15/2/2006 n. 3287).

Peraltro, il Tribunale ha quantificato il danno in una misura inferiore alla somma dovuta dalla (OMISSIS), sicche’ ha ben avuto presente che l’obbligazione delle consulenti fosse una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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