Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 marzo 2017, n. 10906

Nel reato di maltrattamenti familiari possono essere riconosciute le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p. ai genitori che, per la loro inadeguatezza etno-culturale, ritengono consentite punizioni corporali sul figlio minore che nel Paese di origine (Marocco) non costituiscono illecito, allorquando la loro incapacità culturale non gli ha permesso di rendersi conto della patologia diagnosticata al figlio stesso a causa dei loro atti, nonché per la loro incapacità di gestirne i suoi comportamenti oppositivi e provocatori (ricondotti, pur sbagliando, ad aspetti caratteriali) che si proponevano di contenere con metodi non certamente consentiti ed erroneamente ritenuti educativi.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 6 marzo 2017, n. 10906

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia A – rel. Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;

nel procedimento a carico di:

1) (OMISSIS), n. il (OMISSIS);

2) (OMISSIS), n. il (OMISSIS);

(OMISSIS), n. in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/4/2015 del Tribunale di Cremona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emilia Anna Giordano;

udito il Procuratore generale, Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati dichiarati responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 572 cod. pen. commesso in danno del figlio minore, commesso in (OMISSIS) fino al mese di (OMISSIS) e condannati, con le concesse circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno.

2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e denuncia vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Deduce, in particolare, che nella sentenza impugnata non sono stati indicati gli elementi giustificativi della decisione poiche’ l’applicazione delle circostanze attenuanti, in presenza di elementi negativi, non puo’ costituire oggetto di benevola concessione ne’ un diritto dell’imputato, dovendo derivare dalla esistenza di elementi suscettibili di concreto e positivo apprezzamento.

3. Il ricorso e’ infondato, non riscontrandosi nella sentenza impugnata i vizi di omissione e/o contraddittorieta’ della motivazione, che integrano il dedotto vizio di violazione di legge (Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, dep. 21/02/2012, Chiesi, Rv. 25243001).

4. Il giudice dell’udienza preliminare, senza fare ricorso a formula stereotipe, ha esplicitato gli elementi di valutazione che, ricondotti al giudizio di gravita’ del reato e alla personalita’ degli imputati, li rendevano meritevoli dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio loro inflitto, pure contenuto in misura prossima al minimo edittale. A tal fine la sentenza impugnata ha evidenziato la inadeguatezza etno-culturale degli imputati – che li induceva a ritenere consentite punizioni corporali che nel paese di origine non costituiscono illecito – ma, soprattutto, la incapacita’ culturale degli imputati di rendersi conto della patologia (iperattivita’ e disturbo dell’attenzione) poi diagnosticata al minore in occasione del suo affidamento ad una struttura protetta, in seguito alla emersione dei fatti del presente procedimento e la loro conseguente incapacita’ di gestirne comportamenti oppositivi e provocatori che venivano erroneamente ricondotti ad aspetti caratteriali che si proponevano di contenere con metodi, certamente non consentiti ed erroneamente ritenuti educativi. Ai fini del giudizio di gravita’ del fatto ha altresi’ rilevato che le lesioni, in piu’ occasioni riscontrate dagli insegnanti sul bambino, potevano essere ricondotte a comportamenti eccitati e imprudenti del piccolo e non univocamente, come pure accertato per altri episodi, a condotte violente dei genitori. E’, dunque, agevole rilevare che il giudice ha compiuto un apprezzamento delle condizioni che legittimano l’applicazione delle circostanze attenuanti, valorizzando sia elementi obiettivi, incidenti sul giudizio di gravita’ del reato, sia elementi soggettivi che hanno determinato un giudizio di minore disvalore del fatto (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice del merito, e sottratto, se adeguatamente motivato, al controllo in sede di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

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