Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 marzo 2017, n. 10932

Tra coniugi che siano soltanto separati legalmente e non ancora divorziati non si configura l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p., bensì il reato di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’articolo 572 c.p., in ragione della permanenza del vincolo famigliare nel caso di semplice separazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 6 marzo 2017, n. 10932

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia A – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 12/9/2016 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TAMPIERI Luca che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale, ha confermato l’ordinanza del 23 agosto 2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), sottoposto ad indagini per i reati di cui agli articoli 572, 582 e 585 cod. pen., commessi fino al (OMISSIS) in danno della moglie (OMISSIS).

2. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., sottoscritti dal difensore di fiducia, il ricorrente deduce: 2.1 violazione di legge, in relazione agli articoli 309 cod. pen., commi 9 e 10, poiche’ erroneamente il Tribunale ha disatteso la richiesta difensiva di dichiarare la inefficacia della misura per la mancata trasmissione di uno degli elementi sui quali si fondava la richiesta e, cioe’, il certificato medico relativo alle lesioni subite dalle persona offesa il (OMISSIS); 2.2 violazione di legge per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’articolo 572 cod. pen. non configurabile a carico dell’ex coniuge separato legalmente e non convivente; 2.3 contraddittorieta’ della motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e proporzionalita’ della misura disposta avuto riguardo allo stato di formale incensuratezza dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Con riguardo al primo motivo, al di la’ dei non puntuali riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’ordinanza impugnata, occorre premettere che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, la mancata trasmissione, al Tribunale del riesame, di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 309 cod. proc. pen., comma 10, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 12 dicembre 2013, dep. 21 febbraio 2014, De Simone, n. 8657). Cio’ posto, rileva il Collegio che, per come e’ dato evincere dalla motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale ha ritenuto fondante, ai fini della conferma della misura cautelare, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, a prescindere dal riscontro documentale alle lesioni infedele, valutazione che non e’ affatto attinta dai motivi di ricorso con la conseguenza che il dedotto motivo di ricorso non e’ ammissibile per la sua genericita’ in quanto non spiega la incidenza del vizio ai fini della corretta motivazione dell’ordinanza e, quindi della logicita’, coerenza e congruenza del “percorso” logico-argomentativo sulla base del quale il giudice del riesame ha confermato l’applicazione della misura custodiale.

3. Anche il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato: nel proposto ricorso, pur riferendosi alla persona offesa come ex coniuge, si aggiunge che il ricorrente e la persona offesa erano solo legalmente separati. In materia di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis cod. pen., comma 2, secondo un orientamento espresso da questa Corte ed al quale si intende aderire, e’ configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall’articolo 612-bis cod. pen., comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunita’ familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo, o comunque della sua attualita’ temporale (Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D’A., Rv.267942). Con la precisazione che cio’ puo’ valere, in particolare, in caso di divorzio, ravvisandosi viceversa il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto che non vale a porre nel nulla i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale, e di solidarieta’ nascenti dal rapporto coniugale e in presenza di una situazione, diffusamente richiamata nell’ordinanza impugnata, caratterizzata dalle reiterate e abituali sofferenze fisiche e morali inferte dall’indagato alla moglie e dallo status di vessazione psicologica che ne e’ scaturito.

5. Ne’ e’ ravvisabile il vizio di illogicita’ della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 cod. proc. pen., lettera c), e alla inadeguatezza di misure autocustodiali a salvaguardare la incolumita’ personale della persona offesa. Ai fini della motivazione del pericolo di reiterazione del reato, il Tribunale ha plausibilmente valorizzato l’indole violenta del (OMISSIS), desunta dai fatti che gli sono contestati, e la sua refrattarieta’ al rispetto delle regole di civile convivenza, prima che giuridiche, alla stregua della condanna riportata in primo grado per reati dello stesso genere e della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitati dalla persona offesa applicatogli in separato procedimento.

4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter

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