Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura anche a seguito della cessazione della convivenza e in presenza della separazione, qualora l’attività persecutoria si contestualizzi in ambito familiare. Ed invero, il vincolo coniugale non viene meno con la separazione legale, ma si attenua soltanto, posto che rimangono integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione tra coniugi. Ne discende che laddove la condotta criminosa incida sui rapporti familiari, la separazione non esclude il reato di cui all’art. 572 c.p..
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 22 settembre 2016, n. 39331
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere
Dott. RECCHIONE S. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1410/2014 Corte Appello di Bologna, del 20/11/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 05/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dr. RECCHIONE Sandra;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna dello (OMISSIS) alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e violazione di domicilio.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell’imputata che deduceva:
2.1. violazione dell’articolo 572 c.p. e articolo 192 c.p.p..
Si deduceva che lo (OMISSIS) e la persona offesa erano separati dal 2009 e che la convivenza era cessata ancora prima, sicche’ mancherebbe uno dei presupposti per la configurazione del reato previsto dall’articolo 572 c.p.. Si deduceva inoltre la illegittimita’ della valutazione delle fonti di prova, che erano costituite essenzialmente da dichiarazioni inattendibili di persone “vicine” all’offesa.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla entita’ del trattamento sanzionatorio. Si deduceva che la determinazione della pena non era stata adeguatamente motivata;
2.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: non sarebbero state considerate le allegazioni difensive che indicavano gli elementi a supporto della concessione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato nella parte in cui deduce la impossibilita’ di configurare il reato di maltrattamenti in famiglia in caso di cessazione della convivenza o di separazione.
Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui e’ configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non piu’ convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Cass. sez. 6, n. 33882 dell’ 08/07/2014 Rv. 262078; Cass. sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv. 264661). Del pari si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedelta’, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonche’ di collaborazione. Pertanto, poiche’ la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attivita’ persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Cass. sez. 6, n. 282 del 26/01/1998, Rv. 210838).
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l’articolo 612 bis c.p. che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall’articolo 572 c.p. ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento sono rivolti nei confronti del coniuge separato; conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialita’ espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarieta’ contenuta nell’incipit dell’articolo 612 bis c.p..
Nel caso di specie la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e delle cessazione della convivenza.
1.2. Il primo motivo di ricorso e’ invece manifestamente infondato laddove deduce la illogicita’ della motivazione nella misura in cui sarebbe fondate su prove testimoniali non attendibili.
Si tratta di una censura che non individua fratture logiche e decisive della motivazione ma si limita a proporre una generica critica in ordine alla attendibilita’ dei dichiaranti che si risolve in una censura di merito non ammissibile in sede di legittimita’. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilita’ non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicita’ manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimita’ e’ limitato alla rilevazione delle illogicita’ manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio
indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacita’ di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacita’ dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilita’ non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicita’ manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
1.3. La censura proposte nei confronti del trattamento sanzionatorio e’ inammissibile.
In materia di individuazione della pena il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Peraltro secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimita’ la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio e’ frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimita’.
Il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o piu’) dei criteri indicati nell’articolo 133 c.p., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalita’ e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicche’ l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Cio’ dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
In coerenza con tali indicazioni la Corte territoriale confermava la sanzione inflitta dal Tribunale giustificando la congruita’ della stessa sulla base del fatto che i maltrattamenti erano rivolti nei confronti dell’intero nucleo familiare oltre che sulla base della personalita’ dell’imputato.
1.4.Le censure rivolte alla parte della sentenza che nega la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono anch’esse manifestamente infondate.
In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilita’ del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’articolo 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534) Cass. sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Cass. sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136). Non si ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’articolo 133 c.p., con riguardo alla personalita’ dell’imputato (Cass. sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Rv. 260660; Cass. sez. 1, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457).
Si ritiene tuttavia di non condividere tale posizione interpretativa dato che la prognosi sulla futura commissione di reati puo’ essere ragionevolmente tratto anche dall’analisi di alcuni dei parametri indicati dall’articolo 133 c.p., che si presentino tuttavia ostativi, per la intensita’ della indicazione negativa che da essi promana, alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudizio prognostico richiede infatti una valutazione sul futuro comportamento dell’imputato che puo’ essere tratto da dati connotati da tale pregnanza da configurarsi come ostativi rispetto ad ogni possibile sviluppo positivo. Si condivide, inoltre, lo specifico orientamento secondo cui costituisce precedente giudiziario ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, sotto il profilo di una prognosi sfavorevole all’imputato, il suo rinvio a giudizio per identico titolo di reato, ancorche’ disposto prima della commissione dei fatti oggetto della condanna. (Cass. sez. 6, n.. 3074 del 06/07/1989, dep. 1990, Rv. 183549).
In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla prognosi negativa in ordine alla consumazione di ulteriori reati in futuro basata sulle “reiterate manifestazioni di insofferenza e di mancanza di resipiscenza” (pag 5 della sentenza impugnata).
1.5. La condanna per il reato di danneggiamento resiste alla intervenuta depenalizzazione del danneggiamento non aggravato, in considerazione del fatto che l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede risultava contestata in fatto essendo assente ogni riferimento alla custodia dell’auto all’interno di un luogo protetto (la contestazione in fatto trova riconoscimento nella parte motiva: pag. 3 della sentenza impugnata).
2.Alla dichiarata inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1500,00.
P.Q.M.
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