La procura speciale, alle liti rilasciata, per conto di una societa’ esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualita’ di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, ne’ dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresi’ priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica finzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, e’ affetta da nullita’ relativa, che la controparte puo’ tempestivamente opporre ex articolo 157 c.p.c., comma 2, onerando, cosi, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosita’ dell’atto iniziale, mediante chiara e non piu’ rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, cosi’ come in ipotesi di inadeguatezza o tardivita’ di tale integrazione, si verifica invalidita’ della procura ed inammissibilita’ dell’atto cui essa accede
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
sentenza 7 settembre 2016, n. 17740
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28650/2014 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS, in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 57052/2010 della COME D’APPELLO di ROMA del 25/11/2013, depositata l’11/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
IN FATTO
Con ricorso del 20.7.2010 la (OMISSIS) s.a.s. adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2, per la durata irragionevole di una causa iniziata nel giugno 2001 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda.
Resisteva il Ministero.
Con decreto dell’11.4.2014 la Corte d’appello respingeva preliminarmente l’istanza di carenza di legittimazione attiva della societa’ ricorrente, sollevata dal Ministero in considerazione del fatto che nel giudizio presupposto era stata parte la (OMISSIS) s.r.l. Infatti, osservava la Corte capitolina, dalla comparsa di costituzione del nuovo difensore nel giudizio presupposto si ricavava che la s.r.l. inizialmente costituitasi si era trasformata nella omonima s.a.s. che aveva proseguito il predetto giudizio. Nel merito, stimata in tre anni la durata ragionevole della lite, quantificava l’eccedenza in circa sei anni, che indennizzava in 5.250,00 Euro, oltre interessi legali dalla domanda, mediante l’applicazione del criterio di liquidazione di 750,00 Euro per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ogni anno successivo al terzo.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia in base a tre motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.a.s..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente vanno respinte le eccezioni, sollevate dalla parte controricorrente, d’improcedibilita’ del ricorso per violazione della L. n. 53 del 1994, articoli 1 e 3, sia perche’ la notificazione e’ avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario addetto al l’UNEP presso la Corte d’appello di Roma e non in base alla precitata legge, sia perche’ qualsivoglia causa d’invalidita’ della notificazione e’ sanata con efficacia retroattiva dal raggiungimento dello scopo, id est dal compimento dell’atto processuale successivo, costituito nello specifico dalla notifica del controricorso (cfr. Cass. n. 17485/12).
2. – Col primo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2, e dell’articolo 75 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Essendosi la (OMISSIS) trasformata da societa’ di capitali in societa’ di persone durante il giudizio presupposto, secondo la parte ricorrente si sarebbe verificata una cesura in detto giudizio, con relativo differimento del dies a quo (ai fini del computo di durata della causa) alla data successiva di costituzione in giudizio della s.a.s. La Corte territoriale, invece, ha considerato l’intera durata del processo senza tener conto del difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla fase iniziale del giudizio presupposto.
3. – Col secondo motivo si espone la violazione o falsa applicazione dell’articolo 75 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, richiamando l’eccezione di nullita’ della costituzione in giudizio della (OMISSIS) s.a.s., poiche’ manca sia nel contesto del ricorso introduttivo della domanda ex L. n. 89 del 2001, sia nella procura a margine la menzione del legale rappresentante di detta societa’, essendo stata apposta una firma illeggibile.
4. – Col terzo mezzo d’annullamento si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2, e dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (redius, 4), per aver la Corte territoriale riconosciuto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo, in assenza di specifica domanda al riguardo.
5. – Il secondo motivo, da esaminare con antecedenza per la sua priorita’ logico-giuridica, e’ fondato.
La giurisprudenza di questa e’ pacificamente orientata nel senso che la procura speciale, alle liti rilasciata, per conto di una societa’ esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualita’ di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, ne’ dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresi’ priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica finzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, e’ affetta da nullita’ relativa, che la controparte puo’ tempestivamente opporre ex articolo 157 c.p.c., comma 2, onerando, cosi, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosita’ dell’atto iniziale, mediante chiara e non piu’ rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, cosi’ come in ipotesi di inadeguatezza o tardivita’ di tale integrazione, si verifica invalidita’ della procura ed inammissibilita’ dell’atto cui essa accede (Cass. S.U. n. 25036/13, nn. 4810 e 4814 del 2005, nonche’ Cass. nn. 14190 del 2011 e 4199 del 2012).
A base di tale indirizzo, la considerazione che “a) il conferimento mediante procura dell’incarico difensivo, integrando una manifestazione di volonta’, e’ atto della persona fisica, stia essa in giudizio in proprio ovvero in nome e per conto altrui; b) la manifestazione di volonta’ e’ tale in quanto sia conosciuta o conoscibile l’identita’ dell’autore; c) la questione attinente a tale conoscenza o conoscibilita’, nel caso di rappresentanza, e’ prioritaria ed autonoma rispetto a quella della sussistenza del potere rappresentativo; d) solo se e dopo che sia noto il soggetto definitosi come rappresentante e’ possibile e conferente indagare sulla rispondenza a realta’ della relativa enunciazione: le due problematiche non sono sovrapponibili e, correlativamente, i dati riguardanti la spettanza del potere di rappresentanza sono rilevanti esclusivamente in un momento successivo (ed eventuale), ove il potere stesso sia in discussione” (cosi’, S.U. del 21./13 cit.).
5.1. – Nello specifico, illeggibile la sottoscrizione in calce alla procura della soc. (OMISSIS), l’Avvocatura distrettuale dello Stato nella propria comparsa di costituzione nel procedimento di equa riparazione innanzi alla Corte d’appello di Roma aveva eccepito, tra l’altro, la nullita’ del rapporto processuale in quanto instaurato dalla (OMISSIS) s.a.s. come tale e non in persona del soggetto che ne aveva la rappresentanza legale, onerando in tal modo la societa’ attrice dell’adempimento anzi detto circa l’identita’ del soggetto che aveva rilasciato la procura alla lite.
Non risulta che la societa’ in allora ricorrente vi abbia provveduto. A sua volta, il decreto impugnato non motiva al riguardo, limitandosi a respingere la (diversa) eccezione del Ministero circa la non corrispondenza tra la (OMISSIS) s.r.l. (costituitasi nel giudizio presupposto) e la (OMISSIS) s.a.s., pane istante in sede di equa riparazione.
5.1.1. – Nel proprio controricorso la (OMISSIS) s.a.s. sostiene, pur contestandola, che la dedotta nullita’ sarebbe stata ad ogni modo sanata “per relationem”, perche’ (OMISSIS), socio accomandatario, aveva sottoscritto in tale qualita’ l’informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/10, che a sua volta era parte integrante del ricorso essendovi incorporato.
Tale difesa non coglie nel segno. Il fatto che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto Legislativo cit. il documento che contiene l’informazione sia firmato dall’assistito e debba essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio, non rende l’informativa stessa equipollente della procura ad litem, essendone diversi l’oggetto e la funzione. Detta sottoscrizione non conferisce l’ius postalandi ne’ integra sotto alcun profilo il contenuto del successivo atto introduttivo del giudizio, ma documenta l’adempimento di un obbligo legale d’informazione gravante sull’avvocato nell’ambito del rapporto di diritto sostanziale che questi ha con il cliente; tant’e’ che il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, informa la parte della facolta’ di chiedere la mediazione.
5.2. – La mancata indicazione del soggetto che ebbe a rilasciare la procura per conto della (OMISSIS) s.a.s. nel grado di merito determina, dunque, la nullita’ del ricorso e, con esso, del procedimento di merito e del decreto impugnato, di cui s’impone la cassazione senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3.
6. – Di riflesso, l’assorbimento c.d. improprio dei restanti motivi d’impugnazione.
7. – Le spese del grado di merito e quelle del presente giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente.
P.Q.M.
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