Niente addebito della separazione a chi lascia la casa poco prima della separazione quando l’altro coniuge lo trascura
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 8 giugno 2016, n. 11785
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5823/13 della Corte di appello di Roma, emessa il 16 ottobre 2013 e depositata il 30 ottobre 2013, n. R.G. 2328/2012.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 15 dicembre 2015 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che qui si riporta.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18114/11, ha dichiarato la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), con addebito della responsabilita’ della separazione alla (OMISSIS).
2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5823/13, ha revocato la dichiarazione di addebito e posto a carico del (OMISSIS) un assegno mensile di mantenimento di 800 Euro.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS)
affidandosi a sei motivi di impugnazione: a) omessa pronuncia della Corte distrettuale sulla eccezione di tardivita’ dell’appello; b) insufficiente motivazione sulla revoca dell’addebito pronunciato dal giudice di primo grado per violazione del dovere di coabitazione; c) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla revoca dell’addebito pronunciata dal giudice di primo grado per violazione del dovere di fedelta’; d) insufficiente motivazione sulla revoca dell’addebito pronunciata dal primo giudice per violazione del dovere di assistenza morale e materiale; e) errata applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2 sulla domanda di addebito della separazione; f) violazione dell’articolo 115 c.p.c., e articolo 156 c.p.c., comma 2 quanto alla determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento.
4. Si difende con controricorso (OMISSIS).
Ritenuto che:
5. Il primo motivo di ricorso e’ infondato in quanto “in tema di impugnazioni, la modifica dell’articolo 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, e’ applicabile, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (Cass. civ. sezione 6-3 ord. n. 19969 del 6 ottobre 2015, sezione 6-5 ord. n. 15741 del 21 giugno 2013 e sezione 1, n. 17060 del 5 ottobre 2012).
6. Gli altri motivi sono inammissibili perche’ consistenti in una prospettazione antagonista alla valutazione delle prove compiuta con motivazione esaustiva dalla Corte di appello e senza che sia stato rispettato il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Va rilevato che la Corte di appello ha ritenuto non provati i comportamenti violativi di doveri coniugali di fedelta’ e di assistenza asseriti dall’odierno ricorrente a carico della moglie (OMISSIS) mentre ha ritenuto che l’allontanamento dal domicilio coniugale da parte della (OMISSIS) e’ avvenuto, il 12 settembre 2008, in prossimita’ del giudizio di separazione (iniziato con ricorso del 10 novembre 2008), quando la frattura tra i due coniugi era gia’ apparsa irreversibile. In considerazione di cio’ la Corte distrettuale ha riscontrato l’assenza di un nesso causale tra tale atto compiuto dalla (OMISSIS) e il determinarsi dell’intollerabilita’ della convivenza (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 16959 del 14 agosto 2015, sez. 1 n. 13983 del 19 giugno 2014). La decisione della Corte di appello ha accertato pertanto l’insussistenza di quel requisiti che lo stesso ricorrente ha indicato nel quinto motivo come presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione.
7. Analogamente, per cio’ che concerne il diritto e l’ammontare dell’assegno di mantenimento, la decisione impugnata appare conforme ai criteri legislativi e giurisprudenziali in materia mentre il sesto motivo di ricorso si rivela sostanzialmente una richiesta di riedizione del giudizio di merito sulla comparazione dei redditi delle parti e sulla possibilita’ per il coniuge piu’ debole economicamente di conservare con i propri mezzi un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.200, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Al sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
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