A proposito “del tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’articolo 292 del codice di rito, lettera c), nella formulazione allora vigente, che esso esprime la necessita’ di un impegno motivazionale crescente, per via dell’ordinario affievolimento delle esigenze cautelari che corrisponde alla maggiore distanza cronologica dai fatti – e’ stato quindi sostenuto che il requisito dell’attualita’, quale presupposto della misura cautelare, aveva gia’ trovato cittadinanza nella pregressa normativa, in particolare rimarcandosi la difficolta’ di “immaginare delle esigenze cautelari di prevenzione rispetto al rischio di recidiva che, nell’essere concrete, non siano anche attuali”
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 27 giugno 2016, n. 26638
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. TRONCI Andre – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Inoltre da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/02/2016 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, che ha chiesto rigettarsi tutti i ricorsi;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 17.02.2016 il Tribunale di Venezia, adito ai sensi
dell’articolo 309 c.p.p.:
– ha confermato l’ordinanza cautelare con cui il g.i.p. del Tribunale di Verona aveva disposto la misura dell’obbligo di dimora nei confronti di (OMISSIS), in relazione a due fatti di turbativa d’asta, posti in essere nel contesto della partecipazione ad un’associazione per delinquere a cio’ finalizzata, capeggiata da (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente direttore e vicedirettore dell’ente pubblico CEV (Consorzio Energia Veneto), soggetto consortile raggruppante 1.012 comuni;
– in parziale riforma dell’ordinanza medesima, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, inizialmente adottata nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS), raggiunti da identiche incolpazioni (essendo anzi ipotizzato il loro concorso in tre episodi di turbativa d’asta, oltre all’attribuzione della veste di partecipi dell’anzidetta associazione) con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Questura di Verona, secondo gli orari e le modalita’ rimesse all’Autorita’ preposta al controllo.
1.1 Alla base della presente vicenda, secondo l’ipotesi accusatoria
convalidata dal g.i.p. – prima – e dal Tribunale – poi – vi e’ il sistema illecito ideato ed attuato dal succitato (OMISSIS), come detto direttore del CEV, consorzio costituito per fornire energia a comuni medio – piccoli, il quale, sotto lo schermo dell’ente predetto, lucrava vantaggi economici per le imprese del proprio gruppo, in particolare la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., di entrambe le quali era presidente del consiglio d’amministrazione. Cio’ in quanto il CEV era una sorta di “guscio vuoto”, privo di strutture e dipendenti, forniti invece dalla (OMISSIS) – di cui il coindagato (OMISSIS) era sindaco, essendo altresi’ vice-presidente e consigliere del CEV – che supportava anche la (OMISSIS), risultata aggiudicataria di due gare, connotate dalla evidente sovrapposizione fra stazione appaltante e societa’ vincitrice, nonche’, sintomaticamente, da tutta una serie di manipolazioni ed anomalie procedurali, puntualmente sintetizzate nell’ordinanza impugnata e di cui si erano resi protagonisti – fra gli altri – i’ tre indagati, posto che, nelle gare esaminate, e’ emerso che “avevano sempre operato gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo quale RUP (Responsabile unico del procedimento) ed il secondo quale commissario di gara”; inoltre, “dalle intercettazioni predisposte risultava… che i predetti erano sempre in contatto con (OMISSIS) – fedele collaboratore di (OMISSIS), cioe’ dell’ispiratore dell’intero sistema che interveniva, pur non avendone titolo, nelle varie fasi delle procedure, istruendo i due avvocati, correggendo con loro i verbali, cercando di sanare gli errori commessi e addirittura concordando coi predetti le versioni da fornire all’A.G. qualora quelle anomalie fossero emerse. Altre irregolarita’ erano venute in evidenza quando la GdF aveva acquisito i verbali delle procedure, alcuni dei quali presentavano elementi di sospetta falsita’”.
In due di tali gare, era stato verificato altresi’ il coinvolgimento, quale presidente della commissione esaminatrice, del (OMISSIS), “membro del direttivo del CEV, stretto collaboratore dello stesso (OMISSIS)”, il quale, “anche in epoca successiva all’intervento della GdF diretto ad interrompere l’attivita’ criminosa del gruppo, in autunno era ancora attivo nel tutelare gli interessi privati di (OMISSIS), essendosi prestato a coordinare l’ennesima gara in gestazione”.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i tre indagati, nonche’ il p.m. competente.
2.1 Quest’ultimo, in particolare, si duole dell’attenuazione della misura disposta nei riguardi del (OMISSIS) e del (OMISSIS), all’uopo evidenziando, per un verso, la pretesa incongruenza fra la “parte motivazionale, scrupolosa e ben articolata”, dedicata all’illustrazione dei gravi indizi di colpevolezza, e la successiva attribuzione di “un mero ruolo esecutivo nella commissione dei reati” ai due prevenuti, che si sottolinea essere “due avvocati, professionisti del settore, inseriti nel piu’ importante studio di diritto amministrativo di Verona”, dai quali non sarebbe provenuto alcun segno di resipiscenza, i due avendo “sempre rifiutato di rendere interrogatorio ne’ lo hanno sollecitato, non fornendo quindi alcuna versione alternativa circa quanto loro ascritto”; per altro verso ed in ogni caso, l’inidoneita’ della misura alternativa imposta dal Tribunale “a tutelare alcuna esigenza cautelare”.
2.2 Il difensore di fiducia del (OMISSIS) lamenta, in primo luogo, vizio di motivazione e violazione di legge, per aver “il Tribunale del Riesame, senza un adeguato approfondimento, (…) recisamente (ed erroneamente) escluso la natura privatistica del CEV”.
Secondariamente, formula eguali doglianze “in ordine alla ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato”, non emergendo asseritamente dal tenore delle conversazioni intercettate, al riguardo passate in rassegna, “alcun coinvolgimento del (OMISSIS) nelle fasi preparatorie alle gare”, ne’ potendo il medesimo, nella veste di presidente della commissione di gara, procedere al loro annullamento, non essendo “motivo tale da determinare l’illegittimita’ o l’alterazione dell’intera procedura di aggiudicazione” il “possibile conflitto d’interessi” tra CEV e (OMISSIS), legato alla presenza solo di quest’ultima, in assenza di altri concorrenti.
2.3 Diversa e’ l’impostazione che connota i restanti due ricorsi, che possono pertanto essere congiuntamente illustrati.
Invero, tanto nell’interesse del (OMISSIS), quanto del (OMISSIS), le doglianze vengono incentrate sul solo tema delle esigenze cautelari, in ordine al quale si rileva:
– violazione di legge e contraddittorieta’ della motivazione ( (OMISSIS)), ovvero mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione ( (OMISSIS)), quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, reputate esistenti senza una reale indagine circa la ricorrenza dei requisiti della concretezza e dell’attualita’ del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, con particolare riguardo all’anzidetto profilo dell’attualita’, introdotto dalla legge n. 47/2015, per come inteso dalla giurisprudenza di legittimita’, ossia come “riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati”, avuto riguardo altresi’ al periodo di tempo di 10 mesi trascorso dalla commissione dei fatti, senza il verificarsi di altri illeciti di sorta;
– eguali vizi “in punto (di) adeguatezza della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g.”, ritenuta illogica ed inutilmente afflittiva rispetto alla finalita’ di “controllo regolare dei comportamenti dei prevenuti” indicata dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione relativa alla posizione del (OMISSIS) – da cui conviene prendere le mosse sia per la sua maggiore ampiezza, sia perche’, non essendo toccata dal ricorso proposto dal p.m., e’ suscettibile di essere valutata autonomamente – non e’ fondata, di talche’ se ne impone il rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
2. Come detto, il primo profilo di doglianza concerne la denegata natura pubblicistica del CEV, donde l’implicita conclusione che le gare oggetto delle incolpazioni provvisorie non avrebbero dovuto svolgersi, in quanto inficiate in radice dal difetto di legittimazione in capo al consorzio dello (OMISSIS), cio’ valendo a travolgere dalle fondamenta l’intera impalcatura accusatoria.
3. L’assunto non ha pregio.
Il contesto normativo di riferimento dell’epoca – come bene evidenziato nell’ordinanza genetica della misura, emessa dal g.i.p. di Verona – e’ quello che disciplina l’accesso delle pubbliche amministrazioni al mercato liberalizzato dell’energia elettrica, che la normativa di settore si preoccupa di assicurare che avvenga in condizioni di trasparenza (v. le procedure di selezione del contraente) e, insieme, di economicita’ (attraverso lo strumento di concentrazione e razionalizzazione degli acquisti costituito dalle centrali di committenza).
Per quanto rileva, puo’ essere qui sufficiente ricordare che, gia’ a far tempo dal 2012, il legislatore aveva imposto in via generalizzata agli enti locali che l’approvvigionamento – tra l’altro – di energia elettrica avvenisse mediante ricorso alle convenzioni ovvero agli accordi quadro messi a disposizione da (OMISSIS) s.p.a. – societa’ per azioni, i cui indirizzi strategici sono dettati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne e’ unico azionista, che opera quale centrale di committenza nazionale, lavorando al servizio esclusivo della P.A. – ovvero dalle centrali di committenza regionali di riferimento, salva la possibilita’ di deroga, nel rispetto tuttavia di due precise condizioni:
– l’approvvigionamento doveva comunque avvenire mediante altre centrali di committenza, oppure all’esito di procedure di evidenza pubblica;
– esso doveva comportare un risparmio di spesa rispetto ai corrispettivi previsti dalle convenzioni e dagli accordi quadro di cui sopra, all’uopo prevedendosi che i contratti stipulati fossero sottoposti a condizione risolutiva, con possibilita’ per il contraente di adeguamento, “nel caso di intervenuta disponibilita’ di convenzioni (OMISSIS) e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”.
Fermo il riferimento a quanto stabilito dall’ora abrogato d.lgs. n. 163/2006 per la definizione di centrale di committenza, disposizioni speciali erano previste per i piccoli comuni, segnatamente, quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali erano previste forme peculiari ed obbligatorie di aggregazione, ai sensi del succitato Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 33, comma 3 bis, (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito in L. n. 89 del 2014, per effetto del differimento della entrata in vigore di queste ultime al 1 novembre 2015, dunque in epoca successiva ai fatti in esame), con l’istituzione di un apposito elenco dei “soggetti aggregatori”, l’iscrizione al quale era gestita dall’Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), poi sostituita dall’Autorita’ Nazionale Anticorruzione (ANAC), cui era affidato il rilascio del codice identificativo della gara (CIG), necessario per l’espletamento della stessa e subordinato alla previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di legge.
4. Tanto doverosamente premesso, si assume dalla difesa che “il CEV non e’ riconducibile ad alcun modello legale enucleabile dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 33, comma 3 bis, atteso che l’accordo consortile che lega gli enti locali al CEV nulla ha a che vedere con l’omonimo strumento ammesso dal citato comma 3 bis”, all’uopo richiamandosi i punti salienti sviluppati dalla sentenza del T.A.R. Lazio – trattasi, piu’ precisamente, della n. 2339/2016 – “che, in una vicenda del tutto analoga a quella in discussione (oggetto del giudizio era proprio la natura pubblica del Consorzio ASMEL, cui il CEV e’ poi subentrato nell’elenco delle centrali di committenza), ha recisamente escluso la natura pubblica del citato ente consortile per insussistenza dei requisiti di legge”.
Dunque, la sentenza in questione concerne altro soggetto, mentre l’equazione dell’identita’ delle caratteristiche del Consorzio ASMEL a quelle del CEV poggia sulla mera enunciazione del ricorrente, limitatosi al richiamo ad una imprecisata visura camerale, non allegata al ricorso. Ma, pur a prescindere da cio’, altra e’ la considerazione decisiva ed assorbente.
Si e’ detto che le gare ad evidenza pubblica, oggetto delle indagini in corso, hanno riguardato l’approvvigionamento di energia elettrica – dunque, un servizio di pubblico interesse, la cui acquisizione doveva avvenire nel rispetto della normativa pubblicistica sinteticamente tratteggiata – per conto degli enti pubblici locali costituiti dagli oltre 1.000 comuni confluiti nella struttura consortile del CEV. Ne consegue che le gare anzidette non solo si sono materialmente svolte, ma non possono che essere ritenute anche giuridicamente esistenti, salvo che la legittimazione del CEV ad indirle quale soggetto pubblico – essendo il consorzio pacificamente riconosciuto come tale e pertanto dotato del relativo potere, come emerge con certezza dal rilascio del codice di gara da parte dell’Autorita’ preposta – non sia stata posta in contestazione e definitivamente esclusa in radice: il che non risulta essere avvenuto. Di piu’, la natura pubblica del CEV, ancorche’ non fosse oggetto di contestazione specifica, risulta comunque esplicitamente affermata nella sentenza 18.02.2015 – dep. 10.04.2015, all’uopo richiamata dai giudici del riesame, con cui il TAR Veneto ha rigettato il ricorso, proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. per l’annullamento del bando di gara indetto il 06.08.2014 dal consorzio, sentenza integralmente confermata dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con decisione del 14.01-22.02.2016.
5. Per cio’ che concerne il profilo attinente alla gravita’ indiziaria, le doglianze difensive non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di assoluta genericita’, posto che esse, al di la’ di una “tranquillizzante” lettura alternativa delle conversazioni intercettate – del tutto avulsa dal contesto in cui vanno collocate e comunque non consentita in queste sede di legittimita’ – non si confrontano affatto con la compiuta e lineare ricostruzione del complessivo quadro in atti, quale compiuta dal provvedimento genetico e ribadita dal giudice della cautela.
6. Puo’ ora passarsi alla disamina delle restanti posizioni, facenti capo agli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), assegnando, nel naturale contrasto tra le finalita’ perseguite con i contrapposti ricorsi, che tutti si muovono nell’ambito circoscritto delle esigenze cautelari, ovvia priorita’ logico-giuridica alla verifica della effettiva sussistenza di queste ultime, posta in discussione concordemente dalle difese.
7. Il punto di partenza non puo’ che essere costituito dal non contestato approdo cui il giudice del riesame e’ pervenuto in ordine alla problematica della gravita’ indiziaria a carico dei due prevenuti, che qui si riporta testualmente:
“I due legali hanno dunque partecipato alla consapevole manipolazione di tre gare d’appalto (articoli 353 e 353 bis c.p.), l’hanno fatto perche’ stabilmente inseriti, per diversi mesi, in un’organizzazione criminosa che delle turbative d’asta aveva fatto una “ragione sociale” (articolo 416 c.p.); hanno operato all’interno di questa associazione con ruoli ben definiti, commissario l’uno, RUP l’altro, assolutamente necessari per la riuscita delle operazioni; hanno continuato a dimostrare fedelta’, anche dopo aver saputo che il loro “istruttore” (OMISSIS) era stato denunciato alla Procura di Vicenza ed hanno cercato di manipolare le carte anche dopo l’intervento di meta’ luglio da parte della GdF, dopo la cessazione delle cariche formali di gara”.
Donde l’affermazione, immediatamente successiva nello sviluppo della motivazione dell’ordinanza impugnata:
“Sussistono, dunque, nei loro confronti indizi esaustivi ed esigenze attuali, ex articolo 274 c.p.p., lettera c), di tutela della collettivita’, visti i tempi recenti in cui sono avvenuti i fatti, la gravita’ di quanto commesso e l’intensita’ del dolo dimostrata da soggetti sempre pronti a mettere la propria funzione al servizio di operazioni di chiara natura illecita”.
8. Si assume dalle difese dei due indagati che la valutazione in proposito compiuta dal Tribunale di Venezia sarebbe oltremodo carente, in particolare risaltando l’assenza di elementi atti a dar prova della ritenuta concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, stante l’insufficienza del mero e generico riferimento ai “tempi recenti” di commissione dei fatti, che in tal modo omette erroneamente di assegnare alcun valore ai numerosi mesi trascorsi prima dell’adozione dell’originario provvedimento restrittivo, risalente al 21.01.2016, e tradisce, quindi, la sostanziale elusione del significato dei due requisiti anzidetti, in particolare quello dell’attualita’, introdotto dalla legge n. 47/2015, richiedendo la dimostrazione – giusta l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ – non solo dell’eventualita’, quanto meno altamente probabile, che l’agente torni a delinquere ove se ne presenti l’occasione, ma altresi’ che, nei medesimi termini di elevata probabilita’, si presentera’ al soggetto l’occasione per porre in essere nuovi illeciti. Laddove – si aggiunge per il (OMISSIS) – il predetto e’ risultato estraneo all’attivita’ delittuosa ipotizzata rispetto all’indizione dell’ultimo bando di gara, come pure non e’ stata tenuta in alcuna considerazione la disposta sospensione del CEV, nell’ottobre 2015, dall’elenco dei soggetti aggregatori; mentre – per cio’ che concerne il (OMISSIS) – si puntualizza che il denunciato vuoto motivazionale non potrebbe essere colmato neppure attraverso il riferimento compiuto – ancora una volta genericamente – alla “gravita’ dei fatti” ed alla personalita’ degli indagati, atteso che, in tal modo, si oblitera tanto il ruolo esecutivo attribuito al prevenuto dallo stesso Tribunale di Venezia, essendo per di piu’ i soggetti sovraordinati sottoposti al regime degli arresti domiciliari, quanto lo stato di incensuratezza del (OMISSIS) medesimo.
9. Giova premettere che, nella definizione del requisito dell’attualita’ delle esigenze cautelari, le decisioni della Suprema Corte esprimono un indirizzo non univoco.
Reputa il Collegio di aderire all’orientamento – peraltro maggioritario – che, pur nella presa d’atto del mutamento del dato normativa concretizzatosi nella espressa previsione dell’attualita’ tra i requisiti del pericolo cautelare, privilegia la sostanziale continuita’ fra la pregressa e l’attuale disciplina, ritenendo che l’intervento del legislatore sia significativo essenzialmente del piu’ pregnante obbligo motivazionale che si e’ voluto imporre al giudice, nella sostanza esplicitando e dando veste normativa ad un dato gia’ enucleabile dal precedente assetto del sistema cautelare ed in effetti evidenziato dalla giurisprudenza piu’ attenta.
Muovendo da quanto affermato gia’ dalle Sezioni Unite con sentenza n. 40538 del 24.09.2009, ric. LATTANZI, Rv. 244377 – laddove era stato sottolineato, a proposito “del tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’articolo 292 del codice di rito, lettera c), nella formulazione allora vigente, che esso esprime la necessita’ di un impegno motivazionale crescente, per via dell’ordinario affievolimento delle esigenze cautelari che corrisponde alla maggiore distanza cronologica dai fatti – e’ stato quindi sostenuto che il requisito dell’attualita’, quale presupposto della misura cautelare, aveva gia’ trovato cittadinanza nella pregressa normativa, in particolare rimarcandosi la difficolta’ di “immaginare delle esigenze cautelari di prevenzione rispetto al rischio di recidiva che, nell’essere concrete, non siano anche attuali” (cosi’ Cass. Sez. 6, sent. n. 50027 del 29.10.2015, ric. AURISICCHIO; v. anche, in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. n. 5787 del 21.10.2015 – dep. 11.02.2016, Rv. 265985), senza peraltro che cio’ debba far perdere di vista la distinzione fra “attualita’” ed “immediatezza” delle esigenze medesime, come desumibile dalla stessa, perdurante distinzione codicistica fra “esigenze cautelari” ed “eccezionali esigenze cautelari”.
A riprova della non equiparazione fra l’attualita’ delle esigenze cautelari e l’imminenza del pericolo di commissione di un nuovo reato, e’ stato inoltre puntualizzato che il requisito anzidetto e’ sintomatico, a ben vedere, della “continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e’ manifestata la potenzialita’ criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivita’ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e’ chiamata a realizzare” (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 3043 del 27.11.2015 – dep. 22.01.2016, Rv. 265618).
10. Facendo quindi applicazione dei principi enunciati al caso in esame, va innanzi tutto rilevato che il riferimento, compiuto dal Tribunale di Venezia, alla gravita’ dei fatti ed alla messa a disposizione, da parte dei due indagati, delle funzioni professionali loro proprie al servizio di operazioni chiaramente connotate in senso illecito – espressioni sintetiche, che non devono ovviamente far dimenticare la compiuta (e qui non contestata) descrizione dei fatti medesimi e delle peculiari condotte dei due prevenuti, quale emerge in particolar modo dal provvedimento genetico del g.i.p. di Verona – non costituiscono affatto espressioni di stile, prive di significato rispetto all’apprezzamento delle esigenze cautelari, atteso che, tutt’al contrario, proprio le “specifiche modalita’ e circostanze del fatto” e la personalita’ dell’indagato, “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”, costituiscono i parametri di riferimento che il testo vigente dell’articolo 274 del codice di rito indica ai fini della formulazione di una corretta prognosi di recidiva: il che trova la sua ragion d’essere nella constatazione che trattasi di elementi che poggiano su dati fattuali che, nell’ipotesi delle esigenze cautelari social-preventive, assumono rilevanza basilare onde comprendere se la condotta illecita sia occasionale o, al contrario, sia esemplificativa di un piu’ ampio sistema di vita, ovvero ancora sintomatica di una radicata incapacita’ di autoli’mitarsi, che possa comunque condurre l’indagato a commettere ulteriori azioni delittuose.
E, ancora, e’ appena il caso di rimarcare la rilevanza, rispetto a siffatta valutazione prognostica ed al fine di mantenerla ancorata ai necessari parametri della concretezza e dell’attualita’, del riferimento temporale, opportunamente contenuto nell’ordinanza impugnata, alla collocazione dei fatti medesimi, ovvero di altre condotte significative riconducibili ai soggetti interessati dalle indagini: donde l’altrettanta importanza del richiamo ai “tempi recenti in cui sono avvenuti i fatti”, che certo non puo’ esser posto in discussione dai pochi mesi intercorsi prima dell’emissione dell’iniziale provvedimento di assegnazione agli arresti domiciliari, tanto piu’ ove si consideri che, al di la’ delle date di commissione dei reati fine (che giungono sino alla fine di maggio 2015), tanto il provvedimento genetico quanto l’ordinanza ex articolo 309 c.p.p., si soffermano su plurime conversazioni, ampiamente significative del pieno e consapevole coinvolgimento dei due prevenuti, risalenti a maggio e luglio 2015 – l’ultima, per l’esattezza, al 31 luglio: v. pag. 54 ord. g.i.p. – dunque a meno di quattro mesi dall’emissione del provvedimento coercitivo a loro carico. Non senza ribadire – sempre nell’ottica dell’attualita’ delle esigenze cautelari, che ovviamente vanno intese rispetto al pericolo di reiterazione di condotte analoghe e non certo di altre turbative d’asta da parte del CEV – l’importanza del gia’ riprodotto passaggio argomentativo dei giudici lagunari, a proposito della palesata “fedelta’” del (OMISSIS) e del (OMISSIS), “anche dopo aver saputo che il loro “istruttore” (OMISSIS) era stato denunciato alla Procura di Vicenza”, come pure del tentativo “di manipolare le carte anche dopo l’intervento di meta’ luglio da parte della GdF, dopo la cessazione delle cariche formali di gara”.
11. Giunti a tal punto del discorso, fin qui connotato dalla rilevata
linearita’ argomentativa del costrutto dell’ordinanza impugnata, occorre verificare l’incidenza del ruolo esecutivo attribuito ai due ricorrenti e – per quanto detto – espressamente valorizzato nel ricorso del (OMISSIS): si tratta, cioe’, di stabilire se esso incrini irreparabilmente la sussistenza del pericolo di recidiva, ovvero sia compatibile con il livello attenuato delle esigenze ravvisato dal Tribunale di Venezia, oppure ancora introduca un elemento distonico rispetto all’apparato motivazionale dell’ordinanza medesima, e percio’ contraddittorio, come si assume nel ricorso del p.m..
L’affermazione del Tribunale, che fa discendere il “ruolo prevalentemente esecutivo” del (OMISSIS) e del (OMISSIS) dal fatto di essersi occupati delle “funzioni che altri (…) avevano loro assegnato” e’, in se’, senza meno corretta, ma, al contempo, non particolarmente selettiva, poiche’ la ricostruzione complessiva dei fatti, concordemente compiuta dall’ordinanza del g.i.p. e da quella adottata all’esito del riesame, delinea con nettezza il ruolo assolutamente prioritario del dominus dell’intera vicenda – id est, dello (OMISSIS) – e quello esecutivo proprio di tutti i partecipi dell’associazione, fedeli esecutori degli ordini impartiti, nel rispetto dei ruoli delineati.
Logico e necessitato corollario di quanto precede e’ che il detto ruolo esecutivo, ad onta di cio’ che si assume in chiave difensiva, non e’ affatto equipollente di ruolo scarsamente significativo: del che, peraltro, e’ lo stesso Tribunale di Venezia a palesare piena consapevolezza, nella parte in cui, nel passaggio in precedenza integralmente riprodotto, da’ atto che i “ruoli ben definiti” propri dei due, “commissario l’uno, RUP l’altro”, sono risultati “assolutamente necessari per la riuscita delle operazioni”, all’evidenza in ragioni delle competenze tecniche di cui sono in possesso, quali avvocati specializzati in ambito amministrativo.
A tale riguardo, anzi, non puo’ non richiamarsi quanto esplicitato alle pagg. 74 e 75 del provvedimento genetico, laddove, a supporto del coinvolgimento dei due professionisti nell’associazione organizzata e gestita principalmente dallo (OMISSIS), il g.i.p. si sofferma, a dimostrazione della costante messa a disposizione della consorteria delle energie intellettuali dei due prevenuti, su due conversazioni, relative entrambe alla causa amministrativa proposta innanzi al TAR dalla societa’ (OMISSIS) nei confronti del CEV e conclusasi con la soccombenza della ricorrente, nella prima delle quali il (OMISSIS) “dichiara espressamente di aver predisposto una bozza di ricorso amministrativo per conto del CEV al posto dell’avvocato che formalmente ne cura gli interessi”; mentre nell’altra ambedue i legali indagati “commentano l’accoglimento delle tesi del CEV da parte del TAR parlando al plurale come di una loro grande vittoria”.
12. Le considerazioni che precedono valgono a significare l’indubbia fondatezza delle doglianze del p.m., quanto alla cesura logica che inficia il ragionamento del Tribunale, relativamente all’equazione: ruolo esecutivo dei due indagati in questione = affievolimento delle cautele necessarie onde contemperare le pur ricorrenti esigenze cautelari.
S’impone pertanto l’annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato dal p.m., con rinvio al Tribunale di Venezia, che, alla luce dei principi sopra enunciati, valutera’, nella propria autonomia, se le esigenze cautelari sussistenti a carico dei due indagati trovino adeguata salvaguardia nella misura in origine adottata, ovvero in altra, in ipotesi maggiormente conforme al principio di adeguatezza e pertinenza, avuto riguardo alla specificita’ dell’esigenza cautelare ravvisata, ai sensi della lettera c) dell’articolo 274 del codice di rito, detto profilo di doglianza – sollevato in termini contrapposti dai ricorrenti tutti riguardo alla misura in sostituzione – risultando necessariamente assorbito.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del p.m., annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Venezia.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna i predetti al pagamento delle spese del procedimento.
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