Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 giugno 2016, n. 26631

Essendo l’elezione di domicilio atto personalissimo dell’indagato, che non ammette equipollenti, la stessa deve essere integrata da una consapevole ed esplicita manifestazione di volonta’ della persona che la effettua: volonta’, il cui primo e rilevante indice dimostrativo non puo’ che essere costituito dalla sottoscrizione del documento che tale volonta’ contiene ed esteriorizza.

Precisato che la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria, attesa la loro natura di dichiarazioni di volonta’ aventi valore negozial-processuale, sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilita’ della dichiarazione al soggetto dichiarante, il rifiuto della sottoscrizione del verbale implica il rifiuto di eleggere domicilio e la conseguente nullita’ delle notificazioni eseguite in un luogo non scelto ne’ approvato dall’imputato

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 27 giugno 2016, n. 26631

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/02/2015 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza con sospensione dell’esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino, all’esito del dibattimento svoltosi in assenza dell’imputato, ha condannato (OMISSIS) per il reato di resistenza, commesso il (OMISSIS). La sentenza, divenuta irrevocabile il 22 marzo 2015, e’ stata ricompresa nel provvedimento di cumulo, emesso il 30.9.2015 dalla Procura della Repubblica di Torino.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, che chiede la rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 625 ter cod. proc. pen.. Deduce che il ricorrente e’ venuto a conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti solo casualmente il 4 novembre 2015, quando in occasione di un controllo effettuato presso l’ufficio esecuzioni penali, aveva appreso dell’emissione del provvedimento di cumulo, non ancora notificatogli. Evidenzia che l’ (OMISSIS) non ha mai avuto conoscenza dell’avvio del procedimento penale ne’ della sentenza, in quanto le notifiche del procedimento erano state effettuate presso il difensore d’ufficio, sebbene non avesse mai dichiarato di voler eleggere domicilio presso detto difensore. Segnala che l’ (OMISSIS) non ha mai avuto contatti con il difensore d’ufficio; che il verbale di elezione di domicilio non era redatto nella lingua dell’ (OMISSIS) ne’ egli lo aveva sottoscritto; che all’atto dell’identificazione l’ (OMISSIS) aveva dichiarato di essere domiciliato presso la propria residenza in Torino e all’atto della scarcerazione aveva eletto domicilio sempre presso la propria residenza; che, pertanto, era stato dichiarato assente ed il procedimento si era svolto in sua assenza per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Eccepisce la nullita’ della elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, in quanto il verbale non risultava sottoscritto dall’indagato ed il rifiuto di firmare l’atto doveva intendersi quale rifiuto di detta elezione, avendo, anzi, l’indagato rilasciato poche ore dopo una dichiarazione di domicilio presso la propria residenza; peraltro, non ha mai avuto contatti con il difensore d’ufficio, i cui dati non erano neppure completamente indicati nel verbale: pertanto, pur essendo nota la residenza dell’imputato e la volonta’ di eleggere domicilio presso la propria residenza, tutte le notifiche erano state effettuate presso il difensore d’ufficio cosicche’ senza sua colpa l’ (OMISSIS) non aveva potuto partecipare al processo ne’ interporre appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Il ricorrente deduce l’incolpevole mancata conoscenza del processo derivante dall’invalidita’ dell’elezione di domicilio, rilevabile dalla mancata sottoscrizione del relativo verbale redatto il 23 giugno 2010 dalla polizia giudiziaria, sulla scorta del quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore d’ufficio nominatogli.
Come risulta dal verbale in atti l’elezione di domicilio dell’ (OMISSIS) presso il difensore d’ufficio avv. (OMISSIS) non scaturisce in alcun modo dalla espressa volonta’ dell’indagato, che ha rifiutato di sottoscrivere il verbale e, comunque, non ne ha convalidato il contenuto dichiarativo.
La ritenuta elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio assegnatogli dalla p.g. deve ritenersi tamquam non esset, in quanto non esplicitamente proveniente dall’indagato e non effettuata con le modalita’ stabilite dall’articolo 162 cod. proc. pen..
Essendo l’elezione di domicilio atto personalissimo dell’indagato, che non ammette equipollenti, la stessa deve essere integrata da una consapevole ed esplicita manifestazione di volonta’ della persona che la effettua: volonta’, il cui primo e rilevante indice dimostrativo non puo’ che essere costituito dalla sottoscrizione del documento che tale volonta’ contiene ed esteriorizza (v. Sez. 3, n. 22467 del 29/01/2009, Rv. 244072, Sez. 2, n. 35191 del 03707/2008, Rv.240952).
Precisato che la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria, attesa la loro natura di dichiarazioni di volonta’ aventi valore negozial-processuale, sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilita’ della dichiarazione al soggetto dichiarante (Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, Rv. 240430, Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 228319, Sez. 1, n. 4100 del 24/11/1998, dep. 31/03/1999, Rv. 213259), il rifiuto della sottoscrizione del verbale implica il rifiuto di eleggere domicilio e la conseguente nullita’ delle notificazioni eseguite in un luogo non scelto ne’ approvato dall’imputato (Sez. 6 n. 43796 del 20/10/2014). Ne discende che l’imputato non ha avuto conoscenza del processo non per sua colpa cosicche’ la sentenza di condanna deve essere revocata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torino. Sulla scorta dei principi affermati nella sentenza delle Sez. Un. n. 36848 del 17/07/2014, va, altresi’, accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza revocata.

P.Q.M.

Revoca la sentenza in data 4/2/2015 del Tribunale di Torino nei confronti di (OMISSIS), ne sospende la esecuzione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.

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