Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 17 dicembre 2015, n. 25395
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27582/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), nuova denominazione sociale di (OMISSIS) S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione di (OMISSIS) S.p.a., societa’ incorporante, ed (OMISSIS) S.R.L., societa’ incorporata, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.N.C., COMPAGNIA ASSICURATRICE (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 7106/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2011 R.G.N. 5495/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) s.p.a. sino al 31/10/2000, subiva in data (OMISSIS) un infortunio nel percorrere il sottopasso che collegava la mensa aziendale degli uffici ove prestava la propria attivita’ lavorativa, subendo lesioni personali. Il sottopassaggio era attraversato da tappeti mobili per entrambe le direzioni di marcia e da un corridoio percorribile a piedi, il cui pavimento era rivestito di materiale plastico antisdrucciolo di tipo bollettonato. Al momento dell’incidente il tappeto mobile, nella direzione intrapresa dal (OMISSIS), non era funzionante perche’ in riparazione. Il servizio di riparazione e manutenzione degli impianti mobili era affidato alla (OMISSIS) S.p.A., alla (OMISSIS) s.n.c. e alla (OMISSIS) S.p.A., unite in Associazione Temporanea di Imprese in forza di contratto d’appalto. L’Inail liquidava al (OMISSIS) un’indennita’ per inabilita’ temporanea, riconoscendogli, altresi’, una rendita per inabilita’ permanente. Il (OMISSIS), quindi, adiva il giudice del lavoro di Roma per ottenere il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro. (OMISSIS) s.p.a. resisteva in giudizio e chiedeva disporsi la chiamata in causa di (OMISSIS) S.p.A., di (OMISSIS) snc e di (OMISSIS) S.p.A. ai fine di essere manlevata da eventuali responsabilita’ conseguenti all’accoglimento della domanda. Era disposta, altresi’, la chiamata in causa di (OMISSIS) s.p.a., in manleva di (OMISSIS) S.p.A. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda del (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), che condannava ai pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 5.526,37. Con sentenza depositata il 24/11/2011 la Corte d’Appello di Roma confermava le statuizioni di primo grado. Rilevava la Corte territoriale che a norma dell’articolo 2087 c.c., norma da interpretare estensivamente, l’obbligo del datore di lavoro di preservare l’integrita’ psicofisica dei dipendenti impone l’adozione di tutte le misure atte a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, in particolare di un corrimano che avrebbe potuto costituire una misura idonea a prevenire eventuali cadute durante l’attraversamento del sottopassaggio.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a., articolando quattro motivi di censura. Resistono con controricorso il (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) s.p.a.. Quest’ultima societa’ ha presentato memorie. Le altre parti non hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Rileva che la responsabilita’ di cui all’articolo 2087 c.c., non e’ ipotesi di responsabilita’ oggettiva ma deve necessariamente essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, talche’ dalla medesima norma non puo’ desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilita’ del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 166 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Rileva che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento non sulle specifiche allegazioni della societa’ e sulle prove formatesi in giudizio in ordine agli aspetti decisivi della controversia (ampiezza del corridoio, enorme affluenza di persone, pavimentazione antisdrucciolo, particolari condizioni di salute del lavoratore, presenza di liquidi oleosi) ma esclusivamente sulla circostanza della mancata installazione di un corrimano, inidonea a supportare il percorso logico giuridico seguito dal giudice.
3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5). Omessa valutazione delle misure di sicurezza adottate dalla societa’. Rileva che in ordine alla idoneita’ delle misure di sicurezza adottate dalla societa’ la Corte non ha argomentato alcunche’.
4. Deduce, infine, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5). Omessa valutazione di circostanze idonee ad escludere la responsabilita’ di (OMISSIS) s.p.a. Rileva che era stata disposta la chiamata in causa delle societa’ addette al servizio di manutenzione ascensori e scale ritenendo doversi imputare alle medesime la responsabilita’ dell’infortunio e cio’ in ragione del fatto che al momento dell’incidente il tappeto mobile presente nel corridoio era in riparazione e presentava macchie di acqua e grasso, causa dell’incidente. In relazione alla suddetta circostanza, confermata dallo stesso (OMISSIS), la Corte aveva motivato insufficientemente non tenendo conto di circostanze assolutamente rilevanti ai fini della definizione della controversia.
5. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle altre censure. Va premesso, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimita’ cui in questa sede si intende dare continuita’, che “in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’articolo 2087 c.c., e’ configurabile una responsabilita’ del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, mentre non puo’ esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili” (Sez. L. Sentenza n. 1312 del 22/01/2014, Rv. 629928). Cio’ posto, va rilevato che nella ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata manca del tutto la descrizione della situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare all’individuazione delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla conseguente verifica delle relative responsabilita’ datoriali.
6. Conseguentemente il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che nell’esaminare il caso si atterra’ al seguente principio di diritto: “ai fini dell’applicazione dell’articolo 2087 c.c. – in forza del quale e’ configurabile la responsabilita’ del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili – occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilita’ datoriali”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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