Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 29 settembre 2015, n. 19300
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18647/2009 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. – GRUPPO BANCARIO ” (OMISSIS)” C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atto;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A. – GRUPPO BANCARIO ” (OMISSIS)” C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 960/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/08/2008 r.g.n. 512/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20 agosto 2008, la Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello principale di (OMISSIS) s.p.a. e incidentale di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, che aveva: a) respinto le domande della banca di accertamento del recesso del secondo, proprio agente cui conferito mandato il 6 agosto 2001, in via anticipata (il 21 gennaio 2003) rispetto ai sessanta mesi pattuiti e pertanto in violazione dell’impegno assunto e di condanna al pagamento della somma di euro 61.440,12 per ripetizione di indebito conseguente a ricalcolo provvigionale a norma dell’articolo 7 all. C al mandato di agenzia e indennita’ di mancato preavviso; b) compensato interamente tra le parti le indennita’ sostitutive di mancato preavviso, spettante alla banca preponente in virtu’ della clausola pattizia di divieto di anticipato recesso (siccome ne’ vessatoria ne’ nulla) e all’agente per la ravvisata giusta causa del suo recesso (per immotivato rifiuto della prima di conclusione di due cospicui affari con le (OMISSIS), andati a buon fine per il loro avvenuto rispettivo acquisto di euro 10 milioni e di euro 4,1 milioni di valori mobiliari e servizi finanziari offerti dalla banca preponente, con evidente ricaduta pregiudizievole della sua immagine professionale): in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di (OMISSIS), in favore del quale condannava pure la banca al pagamento della somma di euro 146.353,56 oltre accessori, per indennita’ di cessazione del rapporto ai sensi dell’articolo 1751 c.c., e bonus maturato a norma dell’articolo 5 all. C al mandato, con esclusione tuttavia dell’indennita’ suppletiva, assorbita dal calcolo piu’ favorevole della prima indennita’ e non provata la domanda risarcitoria per danno all’immagine.
A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la correttezza dell’impostazione argomentativa del Tribunale, pure condividendone le valutazioni in ordine: tanto alla ricorrenza di una giusta causa (la cui nozione desumibile in via analogica da quella propria del lavoro subordinato) nel recesso dell’agente dal rapporto per la violazione dalla banca preponente dei doveri di correttezza e buona fede, con la conseguente maturazione del diritto del primo all’indennita’ di mancato preavviso, peraltro compensabile con quella spettante alla seconda in virtu’ del “patto di stabilita’” ravvisabile nella previsione del recesso anticipato a titolo oneroso tra le parti, non integrante clausola vessatoria; tanto all’esclusione del carattere indebito delle somme versate dalla banca a titolo di bonus trimestrale, siccome dovute per l’attivita’ svolta e correttamente calcolate; tanto alla corretta valutazione di spettanza all’agente dell’indennita’ di risoluzione ai sensi dell’articolo 1751 c.c. (siccome in concreto piu’ favorevole dell’indennita’ suppletiva di clientela prevista dall’A.E.C., in corretta applicazione dei principi del diritto dell’U.E. come interpretati dalla Corte di Giustizia) e del bonus ai sensi dell’articolo 5, all. C, da corrispondere in unica soluzione alla scadenza del diciottesimo mese (da intendere quale termine di versamento e non condizione di spettanza); tanto, infine, alla reiezione delle domande risarcitorie dell’agente per danno patrimoniale e non patrimoniale, siccome non adeguatamente provate.
Con atto notificato il 30 luglio 2009, (OMISSIS) s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui (OMISSIS) resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale su quattro motivi, cui replica la banca con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 2119 c.c., e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea individuazione di una giusta causa nell’anticipato recesso dell’agente, obbligatosi ad un patto di stabilita’ di sessanta mesi in base al contratto di agenzia 6 agosto 2001, sull’esclusivo presupposto della risoluzione di due contratti di gestione di portafoglio con le (OMISSIS), pure nella facolta’ riconosciutale ad nutum, in supposta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dell’agente (promotore finanziario), con motivazione anche contraddittoria, per il riconoscimento dalla Corte territoriale del legittimo esercizio della risoluzione ad nutum della preponente (intermediaria finanziaria) dei contratti con le suddette banche. Con il primo motivo, (OMISSIS) a propria volta deduce, in via incidentale, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non espressa sottoscrizione della clausola di stabilita’ quinquennale, siccome vessatoria per l’imposizione all’agente della restituzione di importi ricevuti non conguagliati, in caso di esercizio di recesso entro sessanta mesi dalla costituzione del rapporto.
Con il secondo, il predetto deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1325 c.c., n. 2, e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per difetto di causa della clausola di stabilita’, in quanto impegno unilaterale dell’agente allo svolgimento di attivita’ per sessanta mesi, senza corrispettivo specifico, ne’ vantaggio di altro genere.
Con il terzo, il predetto deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1, articolo 1363 c.c., e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per insussistenza nella suddetta clausola di un obbligo inderogabile di preavviso, per la finalita’ dell’articolo 7, in parte qua di previsione dell’operazione di ricalcolo provvigionale, in caso di recesso anticipato dell’agente, durante il periodo di preavviso, diversamente contraddicendo l’articolo 23 del contratto di agenzia (di previsione di libera reciproca recedibilita’ dal rapporto, salvo preavviso, anche decorso il quinquennio), con la conseguenza dell’erronea compensazione della relativa indennita’, ritenuta reciprocamente dovuta, operata dai giudici di merito.
Con il quarto, il predetto deduce travisamento dei dati istruttori ed insufficiente motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’erronea reiezione, per supposta carenza probatoria, nonostante le contrarie emergenze istruttorie, della domanda risarcitoria per danno patrimoniale (di mancata sponsorizzazione dalla federazione delle B.C.C., di nuove iniziative, per effetto dell’inaffidabilita’ di (OMISSIS) s.p.a.) e non patrimoniale (lesione alla credibilita’ e reputazione commerciale dell’agente).
L’unico motivo di ricorso principale, relativo a violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 2119 c.c., e vizio di motivazione, per erronea individuazione di una giusta causa nell’anticipato recesso dell’agente, e’ fondato.
La Corte territoriale non ha infatti individuato, nel processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta della norma denunciata, la specifica violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, tale da integrare l’ipotesi di giusta causa di recesso, sia pure con valutazione di gravita’ calibrata sul contratto di agenzia, cui anche applicabile. E’ noto che l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’articolo 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, sia applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravita’ della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attivita’ per luoghi, tempi, modalita’ e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalita’ aziendali) assuma una maggiore intensita’ rispetto al rapporto di lavoro subordinato: con la conseguenza, ai fini della legittimita’ del recesso, della sufficienza di un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728).
Pur nel ribadito obbligo del preponente, nel rapporto di agenzia ai sensi dell’articolo 1749 c.c. (non soltanto nella vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dal Decreto Legislativo n. 65 del 1999, articolo 4), di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravita’ delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell’articolo 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennita’ prevista dall’articolo 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445), nel caso di specie risulta soltanto l’esercizio dalla preponente (OMISSIS) s.p.a. della facolta’ di recesso ad nutum nei contratti di gestione con gli investitori. Ed essa e’ stata ritenuta legittima dalla Corte territoriale, in base all’articolo 14 del contratto e delle norme regolanti il servizio di gestione del portafoglio (al primo capoverso di pg. 14 della sentenza).
Nessun elemento concreto di specifica violazione del suddetto obbligo di correttezza e buona fede e’ stato dedotto da (OMISSIS), al di la’ della tautologica affermazione della lesione della sua immagine professionale (ancora al primo capoverso di pg. 14 della sentenza), pure contraddetta dall’accertata consapevolezza degli stessi investitori, nei cui confronti si sarebbe verificata detta lesione, della mancanza di un coinvolgimento dei promotori nel recesso ingiustificato della banca, secondo la riferita dichiarazione del direttore generale di (OMISSIS), di (OMISSIS) (“in tale recesso ingiustificato i promotori non ebbero alcun coinvolgimento”: cosi’ al primo capoverso di pg. 19 sentenza).
Ne’, a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato assistito da un obbligo datoriale di protezione della professionalita’ del lavoratore dipendente (Cass. 30 novembre 2010, n. 24231) e la cui tutela e’ prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro (Cass. 12 marzo 2004, n. 5161), sul preponente grava un obbligo analogo di “tutela” degli interessi del procacciatore-agente (con un’indebita commistione tra due contratti mai collegati) attraverso la imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse (e dell’immagine) di colui che abbia concorso a procurarli.
Per tali ragioni esso deve essere pertanto accolto.
Il primo motivo dell’incidentale (violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2, per non espressa sottoscrizione della clausola di stabilita’ quinquennale) puo’ essere esaminato congiuntamente con il secondo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 1325 c.c., n. 2, e vizio di motivazione, per difetto di causa della clausola di stabilita’) e con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1, articolo 1363 c.c., e vizio di motivazione, per insussistenza nella suddetta clausola di un obbligo inderogabile di preavviso), per la loro stretta connessione.
Essi sono infondati.
Deve, infatti, essere esclusa la denunciata natura vessatoria della clausola di stabilita’ quinquennale, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 1341 c.c., comma 2: non, in particolare, nelle restrizioni alla liberta’ contrattuale nei confronti dei terzi, per la previsione di un periodo di dodici mesi di preavviso ai soli fini della possibilita’ per la preponente di riliquidazione delle provvigioni in ragione del recesso anticipato dell’agente rispetto al patto di stabilita’ (in tale senso rettificando la motivazione della sentenza impugnata, secondo la prospettazione del terzo motivo), cosi’ da computarle su quanto effettivamente spettante sulla base del trattamento economico scelto dall’agente (di erogazione provvisionale anticipata condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati tra le parti, secondo l’allegato C: come indicato a pgg. 1 e 2 del ricorso, 6 e 7 del controricorso al ricorso incidentale).
Neppure, tanto meno, ricorre un’ipotesi di nullita’ per difetto di causa, pienamente integrata dalla corrispettivita’ delle prestazioni rese dall’agente in correlata ragione del trattamento economico liberamente convenuto.
Infine, il quarto motivo, relativo a travisamento dei dati istruttori ed insufficiente motivazione nell’erronea reiezione della domanda risarcitoria dell’agente per danno patrimoniale, e’ inammissibile.
Esso viola, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per omessa integrale trascrizione delle deposizioni testimoniali richiamate, di cui e’ onerato il ricorrente che, in sede di legittimita’, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, che, per il richiamato principio, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48).
Il motivo difetta pure di una chiara sintesi finale, omologa alla formulazione di quesito a norma dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
La deduzione nel ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso comporta infatti l’onere, imposto dalla suindicata norma, di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per cui la motivazione sia insufficiente ed esso deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulandone al termine una sintesi riassuntiva, che costituisca un quid pluris rispetto alla sua illustrazione e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897). E tale sintesi non si identifica con il requisito di specificita’ del motivo, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilita’ del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (Cass. 28 dicembre 2013, n. 28242; Cass. 8 marzo 2013, n. 5858).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento del principale, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: “Nel rapporto di agenzia il preponente ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 1749 c.c., di agire con correttezza e buonafede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravita’ delle circostanze, giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell’articolo 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennita’ prevista dall’articolo 1751 c.c., in caso di cessazione del rapporto: alla condizione della specifica allegazione e deduzione di una concreta violazione di tale obbligo, senza tuttavia che sul preponente gravi un obbligo di tutela degli interessi dell’agente attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse (e dell’immagine) di colui che abbia concorso a procurarli; non sussistendo, a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato, un suo obbligo, analogo a quello del datore di lavoro, di protezione della professionalita’ del lavoratore dipendente”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
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