Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 8 ottobre 2015, n. 40380
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26.10.2011, il Tribunale di Paola dichiarò C.P. colpevole dei reati ascrittigli, ritenuto integrato il delitto di usura a decorrere dall’entrata in vigore dell’art.644 bis c.p. ed il delitto di estorsione di cui all’art. 629, 2 co. c.p., ritenuta l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. nonché la continuazione tra i reati, lo condannò alla pena di sette anni di reclusione e di Euro 1.800,00 di multa; dichiarò altresì C.A. e C.F. colpevoli del reato loro ascritto, ritenuto integrato il delitto di usura a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 644 bis c.p. e li condannò ciascuno alla pena di anni due di reclusione e di Euro 5.000,00 di multa, nonché tutti in solido al risarcimento dei danni subiti da T.D. , liquidati in Euro 30.000,00.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, assolveva C.A. e C.F. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.P. , previa derubricazione del reato di cui al capo b) in quello di tentativo di estorsione essendo i reati allo stesso ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Confermava le statuizioni civili limitatamente al reato di usura.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la corte d’Appello di Catanzaro, deducendo: 1) la violazione dell’art. 597 c.p.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, col, lett. c) ed e) c.p.p.. Il giudice d’appello non era legittimato a pronunciarsi sul capo B) relativo all’estorsione, in quanto non era stato presentato appello finalizzato ad ottenere l’assoluzione dal reato in questione oppure la riqualificazione del reato medesimo in tentata estorsione o la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per maturata prescrizione in ragione della ritenuta consumazione del reato negli anni 1996-1997, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che aveva collocato la consumazione dell’estorsione nel mese di gennaio 2003, così come contestato nel capo di imputazione; 2) l’inosservanza ed errata applicazione degli artt. 378, 379, 110 644 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p..
La sentenza impugnata non ha valutato se la condotta tenuta dagli imputati C.F. e C.A. possa essere qualificata come favoreggiamento, né che gli imputati hanno concorso nel reato di usura con C.P. per effetto del deposito di atto di intervento nella procedura esecutiva. Infatti, dopo circa un mese dalla conclusione della transazione per effetto della quale il T. versava in contanti a C.P. la somma di Euro 41.316,55 a tacitazione di ogni pretesa (prestiti di somme di danaro nel periodo tra il 1991 e il 1992 per complessive L. 40.000.000), i figli C.A. e C.F. avevano depositato in data 22.1.2003 due ulteriori atti di intervento azionando ulteriori effetti cambiari per complessive lire 77.380.000 e 38.850.000 che, sommati all’importo di lire 92.090.000 (riferibile ai titoli cambiari riportanti come beneficiario il padre C.P. ) generavano a fronte dell’originario prestito concesso al T. un importo complessivo di lire 208.320.000 così determinando un tasso di interesse pari al 73,1414%, nettamente superiore ai limiti di cui all’art. 644 co. 3 c.p. come peraltro confermato dal consulente del pubblico ministero. L’atto di intervento posto in essere nell’interesse di C.A. e C.F. è un’ulteriore manifestazione della condotta usuraria; 3) l’inosservanza ed errata applicazione degli artt. 644 c.p. e 157 c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p.. La sentenza impugnata non ha tenuto conto che gli effetti cambiari rilasciati dalla persona offesa a garanzia del prestito concesso e degli interessi usurari pretesi sono stati utilizzati da C.P. in data 22.5.2002 per intervenire nella procedura esecutiva n. 27/1999 pendente dinanzi al Tribunale di Paola inducendo in tal modo T.D. a definire l’intero debito contratto tra il 1991 e il 1992 con C.P. ed ammontante complessivamente a lire 40.000.000, ricorrendo ad una transazione in data 30.12.2002, con la quale il T. accettava di definire la vertenza mediante versamento della somma di Euro 41.316,55. Condotta aggravata poi dall’intervento dei figli nella procedura esecutiva, sopra descritto. Considerato che la riscossione coattiva è ulteriore prolungamento dell’attività delittuosa, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la consumazione del reato non si ferma al 1995, ma si estende agli anni 2002-2003 epoca in cui furono spiegati gli atti di intervento nell’interesse degli imputati nella procedura esecutiva contro T.D. .
Ricorre per cassazione il difensore della parte civile T.D. , deducendo: 1) l’errata affermazione dell’intervenuta prescrizione per il reato di usura; C.P. gli interessi usurai non solo riuscì a farseli promettere (mediante sottoscrizione di numerosi titoli cambiari in bianco) ma riuscì anche a farseli dare all’atto in cui sottoscrissero la transazione in considerazione della quale l’imputato ottenne l’equivalente in Euro di oltre ottanta milioni delle vecchie lire a fronte di un originario prestito di meno di quaranta milioni di lire. Ed è al momento della sottoscrizione della transazione e della dazione di tali interessi che deve ricollegarsi la consumazione del delitto di usura. Gli interessi risultano poi comunque usurari in quanto consistenti in un tasso annuo pari al 38,266-40,881%; 2) l’errata assoluzione di C.A. e C.F. . La Corte territoriale ha omesso di considerare che uno dei fratelli C. , A. , partecipò anche alla transazione presso lo studio dell’avv. Fiore e che entrambi depositarono poi in danno del T. atto di intervento nella medesima procedura esecutiva sulla scorta delle ulteriori cambiali che il T. aveva firmato in bianco consegnandole a C.P. ; 3) l’errata derubricazione del delitto di estorsione pluriaggravata in quello di tentata estorsione pluriaggravata e la conseguente erronea declaratoria della prescrizione. La condotta estorsiva pluriaggravata (dall’uso dell’arma e dal nesso strumentale ad altro reato) è stata posta in essere anche al fine di ottenere la sottoscrizione delle cambiali – che vennero firmate dal T. e dai suoi familiari – e poiché anche la sola dazione delle cambiali vale ad integrare il vantaggio patrimoniale che è la finalità della condotta estorsiva ed elemento costitutivo del reato, la condotta estorsiva deve ritenersi consumata.
Entrambi chiedono pertanto l’annullamento della sentenza.
Con memoria deposita in data 8.5.2015, l’avv. Enrico Ambrogio difensore di C.P. , C.A. e C.F. , chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale o la dichiarazione di inammissibilità dello stesso, e comunque la conferma della sentenza impugnata, rilevando, in primo luogo, che la nozione di “punti della decisione” di cui all’art. 597 co. 1 c.p. va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e quindi deve riferirsi alla decisione del giudice, e non ad una semplice argomentazione logica, sicché è inesistente la violazione dell’art. 597 co. 1 c.p.p. In secondo luogo che, in caso di mancata riscossione del credito, il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione anteriore alla data dell’incarico, e dunque deve escludersi il concorso nel reato dei fratelli C. , A. e F. . Nel caso di specie poi il patto usurario va individuato al momento della sottoscrizione delle cambiali, momento estensibile al più fino al 1995, ed è a tale data che si ferma la consumazione del reato che in ragione del tempus commissi delicti rende applicabile la disciplina sanzionatoria introdotta dal D.L. n. 306/1992 e la condotta desumibile sub art. 644 bis c.p. (abrogato dalla legge n.108/2006 ma trasferito sotto l’art. 644 co. 3 c.p.); pertanto, in considerazione del trattamento sanzionatorio applicabile ex art. 644 bis c.p. il reato di usura era già prescritto alla data in cui parte delle cambiali vennero azionate esecutivamente da C.P. . E ciò vale anche per i figli F. e A. . Rileva, infine, che nel 1996 il T. e la moglie raggiunsero il figlio in (…), e qui vennero rintracciati telefonicamente dal C. . Poiché il versamento della somma in questione è stato l’effetto non già delle minacce del C. negli anni precedenti, bensì della procedura esecutiva, è corretta la sussunzione della condotta del C. nell’ipotesi tentata; la condotta illecita deve collocarsi al più tardi negli anni 1996 e 1997 con la conseguenza che deve ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione.
Motivi della decisione
1.11 primo motivo del ricorso del Procuratore Generale è fondato, e va accolto.
Nella sentenza impugnata, i motivi d’appello sono stati così sinteticamente riassunti: “la difesa ha essenzialmente insistito per la prescrizione del reato affermando che la condotta si era interamente esaurita con la stipula del patto usurario intervenuto tra le parti nel 1992, sostenendo l’estraneità di C.A. e C.F. alla vicenda usuraria per difetto di loro consapevolezza circa la natura del credito azionato tramite quelle cambiali”.
E, infatti, con l’atto di appello del 21.2.2012, depositato al Tribunale di Lamezia Terme in data 1.3.2012, il difensore di C.P. , C.A. e C.F. , aveva proposto appello avverso la sentenza n.457/2011 del Tribunale di Paola, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 530 c.p.p. co. 2 e in subordine assoluzione per prescrizione in relazione al solo delitto di usura, e non anche al delitto di estorsione consumata contestata a C.P. .
Considerato che il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione come espressa in dispositivo (v. Cass. Sez. IV, Sent. n. 1765/1992 Rv. 193066), che per capo della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto reato oggetto di un autonomo rapporto processuale (v. Cass. Sez. IV, Sent. n. 1765/1992 Rv. 193067), e che con la decisione di primo grado il C.P. era stato condannato sia per il delitto di usura che per il delitto di estorsione aggravata, appare evidente che in assenza di impugnazione alcuna sul capo concernente l’estorsione la Corte territoriale non avrebbe dovuto pronunciarsi a riguardo, essendo la sentenza divenuta irrevocabile sul punto. L’accoglimento di tale motivo risulta assorbente rispetto al terzo motivo del ricorso della parte civile.
2. Con il secondo motivo il Procuratore Generale lamenta che la Corte d’Appello abbia assolto C.A. e C.F. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, argomentandosi che “anche indipendentemente dalla consapevolezza o meno di C.A. e C.F. sulla reale natura del credito portato da quelle cambiali a loro intestate come beneficiari, la mancata riscossione delle somme comporta la loro estraneità al reato, la cui consumazione si ferma alla sottoscrizione degli effetti cambiari” (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Con il terzo motivo, lamenta quindi l’errata determinazione del tempo di consumazione del reato di usura e la relativa dichiarazione di prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado. I motivi, analoghi al primo e secondo motivo del ricorso della parte civile, possono essere trattati congiuntamente.
Orbene va, a riguardo, ricordato che il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra con l’esecuzione della pattuizione usuraria) aventi in comune l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali luna è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta (v. Cass. Sez. II, Sent. n. 37693/2014 Rv. 260782; Sez. II, Sent. n. 33871/2010 Rv. 248132; Sez. F, Sent. n. 32362/2010 Rv. 248142; Sez. II, Sent. n. 26553/2007 Rv. 237169; Sez. II, Sent. n. 11837/2003 Rv. 228381).
Nel caso di specie, C.P. intervenne, in data 22.5.2002, nella procedura esecutiva n. 27/99 già azionata da un Istituto bancario utilizzando 36 effetti cambiari compilati dal T. solo nell’importo per complessive L. 92.090.000 (a fronte di un prestito di 40.000.000), e nel gennaio 2003, in seguito alla transazione in data 30.12.2202, ottenne – a stralcio e saldo di ogni pretesa creditoria – la somma di Euro 41.316,55. Gli imputati C.A. e C.P. , approfittando del fatto che alcune cambiali erano a loro intestate, e non al padre P. , in data 22.1.2003, immediatamente dopo il pagamento in questione, intervennero a loro volta nella medesima procedura esecutiva per conseguire il profitto che derivava dalle ulteriori cambiali in loro possesso (per complessive L. 77.380.000 e 38.850.000 che, sommati all’importo di L. 92.029.000 riferibile agli effetti cambiari azionati da C.P. generavano, a fronte dell’originario prestito concesso al T. un importo di L. 208.320.000 così determinando un tasso di interessi pari al 73, 1414%; v. pag. 4 della sentenza del Tribunale di Paola).
Orbene, se la consumazione del reato non è limitata al momento della pattuizione originaria, ma si prolunga al momento in cui – in seguito alla pattuizione in questione – si verifichi “effettiva riscossione degli interessi o il concreto conseguimento dei vantaggi usurari”, nella fattispecie tale momento non può essere individuato, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, nel 1995 (“epoca in cui la p.o. si rifiutò di sottoscrivere oltre gli effetti cambiari rispetto a quelli già in possesso del C. ” v. pag.3), bensì negli anni 2002-2003, e cioè allorquando i creditori, dapprima il padre e poi i figli A. e F. , diedero impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell’illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso. Né può revocarsi in dubbio che tale condotta degli imputati, in quanto attività concreta e fattiva per il conseguimento dei vantaggi usurari a mezzo di riscossione coattiva, rappresenti l’ennesima ed ulteriore manifestazione della condotta usuraria (v. Sez. II, Sent. n. 37693/2014 Rv. 260782; Sez. II, Sent. n. 42322/2009 Rv. 245240, entrambe in ipotesi di procedure esecutive da parte dei creditori al fine di riscuotere in un caso le cambiali e nell’altro la garanzia ipotecaria), con la conseguenza che il reato, in virtù della natura innanzi descritta, era a tutti gli effetti ancora perdurante al momento degli interventi effettuati sia dal C.P. che dai suoi figli i quali, pertanto – come esattamente ritenuto nella sentenza di primo grado – hanno concorso nel reato di usura del padre.
Ne consegue, altresì, che alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (26.10.2011), il termine massimo di prescrizione di cui all’art. 644 co. 3 e 5 n. 4 c.p., pur tenendo conto della pena massima (anni sei aumentata fino alla metà) prevista dalla norma prima della modifica apportata con la legge n. 251/2005, e dei più favorevoli termini di prescrizione di cui alla legge medesima, stante il prolungamento dei termini di un quarto per gli intervenuti atti interruttivi non era ancora decorso.
La Corte d’Appello avrebbe dovuto pertanto pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili anche in ordine al reato di usura, prescrittosi non prima della sentenza di primo grado, come erroneamente ritenuto, bensì nelle more del giudizio d’appello.
E pertanto la sentenza va annullata, senza rinvio, nei confronti di C.P. , limitatamente alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di tentata estorsione aggravata, essendo la sentenza di condanna di primo grado divenuta irrevocabile sul punto (con relativa e conseguente conferma delle statuizioni civili emesse dal giudice di primo grado in riferimento al reato in questione). La sentenza impugnata va altresì annullata nei confronti di C.P. nella parte in cui revoca le statuizioni civili limitatamente al reato di usura, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo la prescrizione intervenuta non prima bensì dopo la sentenza di primo grado, come sopra specificato. La sentenza va altresì annullata nei confronti di C.A. e C.F. , essendo estinto il reato di usura loro ascritto per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimesso anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.P. limitatamente alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di tentata estorsione aggravata, essendo la sentenza di condanna di primo grado divenuta irrevocabile sul punto. Conferma le relative statuizioni civili emesse dal giudice di primo grado.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.P. nella parte in cui revoca le statuizioni civili limitatamente al reato di usura, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado, rettificando in tal senso la motivazione della sentenza impugnata.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.A. e C.F. perché estinto il reato per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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