Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 settembre 2015, n. 17574

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11883/2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 232/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 15.1.2013, depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che e’ stata depositata la seguente relazione in ordine al ricorso R.G. 11883 del 2013

“Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) avverso il provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione alla dichiarazione di fallimento della societa’ formulata dalla ricorrente.

A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha affermato che:

non sussiste il difetto di legittimazione passiva degli istanti (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto titolari di una posizione creditoria, non rilevando ai fini della legittimazione l’accertamento della sussistenza in concreto del credito;

la soglia di 30.000.000 ai fini della dichiarazione di fallimento riguarda l’intera posizione debitoria emergente dall’istruzione prefallimentare e non il singolo credito dell’istante;

nella specie la complessiva condizione della societa’ faceva in equivocamente emergere la situazione d’insolvenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS) reiterando le censure prospettate nel reclamo.

Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo preliminarmente la tardiva proposizione del ricorso per cassazione.

Tale eccezione, deve, pertanto essere affrontata prioritariamente.

La pronuncia impugnata risulta notificata mediante P.E.C., (posta elettronica certificata) su istanza della cancelleria il 7/2/2013. Il ricorso risulta notificato il 26 aprile 2013.

L’articolo 18 della legge fallimentare stabilisce, al comma 14, che il termine per proporre ricorso per cassazione e’ di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria, (articolo 18, commi 13 e 14).

La notificazione deve avvenire secondo le modalita’ stabilite nell’articolo 137 c.p.c., L.F., ex articolo 17, cui rinvia l’articolo 18, comma 4). L’articolo 137 c.p.c., al comma 3, consente espressamente la notifica mediante p.e.c., disponendo che qualora il legale non sia munito di tale strumento debba procedersi alla notificazione cartacea.

Nella specie dall’esame degli atti consentito a questa Corte, per la natura della censura, e’ emerso che il legale della parte reclamante avv. (OMISSIS), aveva espressamente indicato nel proprio atto introduttivo del giudizio di reclamo l’indirizzo di posta elettronica certificata ex articolo 125 c.p.c., comma 1. La notificazione della sentenza impugnata risulta regolarmente ricevuto dal predetto legale il 7 febbraio 2013 come da attestazione del cancelliere in calce ad essa.

In conclusione, alla luce degli atti e delle norme esaminate il ricorso appare inammissibile”.

Ritenuto che e’ stata depositata memoria adesiva della parte contro ricorrente e che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilita’ del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in euro 3.000,00, per compensi; euro 100,00, per spese oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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