Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 6 agosto 2015, n. 16553
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., domiciliate in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 40/2007 del Tribunale di Fermo, depositato il 20 dicembre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto impugnato il Tribunale di Fermo respinse il reclamo proposto dalla locale Cassa di risparmio, che, benche’ ammessa in rango ipotecario al passivo del fallimento di (OMISSIS), era stata collocata in rango chirografario nel decreto del giudice delegato dichiarativo dell’esecutivita’ del piano di ripartizione finale dell’attivo fallimentare.
Ritennero i giudici del merito che permane anche dopo la dichiarazione di fallimento l’interesse alla conoscenza da parte dei terzi del vincolo ipotecario gravante sui beni acquisiti all’attivo fallimentare, come dimostrato dalla previsione dell’estensione del privilegio alle spese di rinnovazione dell’iscrizione (articolo 2855 c.c.), sicche’ l’iscrizione dell’ipoteca va rinnovata entro il termine ventennale previsto dall’articolo 2847 c.c., non avendo il decreto di esecutivita’ dello stato passivo effetti preclusivi alla degradazione dei crediti per fatti sopravvenuti, altrimenti si avrebbe una disparita’ di trattamento in danno del creditore insinuato tardivamente nel fallimento. Ricorre per cassazione la banca creditrice e propone sei motivi d’impugnazione, in assenza di difese dal parte del fallimento intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione degli articolo 2847 e 2878 c.c., con riferimento alla L.F., articoli 94 e 97, e agli articoli 2935 e 2945 c.c..
Sostengono che l’ammissione al passivo del credito ipotecario comporta la sospensione del termine di durata dell’iscrizione dell’ipoteca, sicche’ non e’ necessaria la rinnovazione dell’iscrizione. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione della L.F., articoli 94, 97 e 98, anche in relazione alla L.F., articoli 100, 102, 111 e 115, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano negato l’efficacia preclusiva del decreto di esecutivita’ dello stato passivo ricognitivo della natura privilegiata del credito in fase di formazione del piano di ripartizione dell’attivo fallimentare.
Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione della L.F., articolo 97, articoli 2847 e 2878 c.c., sostenendo che il decreto di esecutivita’ dello stato passivo preclude ogni questione relativa all’esistenza e all’opponibilita’ al fallimento dell’ipoteca.
Con il quarto motivo le ricorrenti deducono erronea interpretazione della L.F., articolo 45, in relazione agli articoli 2915 e 2916 c.c., sostenendo che la dichiarazione del fallimento rende vana qualsiasi iscrizione pubblicitaria successiva. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono erronea interpretazione degli articolo 2847 e 2878 c.c., con riferimento alla L.F., articolo 42, sostenendo che lo spossessamento del fallito e la cristallizzazione della sua situazione patrimoniale escludono la necessita’ di rinnovare l’iscrizione ipotecaria. Con il sesto motivo le ricorrenti deducono erronea interpretazione degli articoli 2847 e 2878 c.c., eccependo che il curatore fallimentare non e’ legittimato a eccepire l’estinzione dell’ipoteca.
2. Il ricorso, ammissibile in quanto proposto contro provvedimento di natura decisoria (Cass., sez. 1, 3 giugno 2004, n. 10578, m. 573366), e’ fondato. Come questa corte ha gia’ avuto modo di chiarire, infatti, “posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui alla L.F., articolo 96, se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entita’, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilita’ non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito gia’ ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalita’ pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell’efficacia e percio’ non estinguendo ne’ il titolo ipotecario, ne’ il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l’istituto della prescrizione, e dunque dell’ipotizzabilita della interruzione, con riguardo all’apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perche’ la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l’iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l’istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale ne’ ha piu’ il potere o l’onere di intervenire sul diritto d’ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilita’ una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell’esecuzione singolare, in cui l’iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l’espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita e’ disposta su iniziativa del curatore” (Cass., sez. 1, 1 aprile 2011, n. 7570, m. 617660).
L’estensione del privilegio riconosciuta dall’articolo 2855 c.c. e’ dunque riferibile esclusivamente alla rinnovazione dell’iscrizione eseguita prima della proposizione della domanda, tempestiva o tardiva, di insinuazione nel passivo fallimentare.
In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato; e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte puo’ decidere nel merito, riconoscendo la natura ipotecaria del credito delle ricorrenti anche nel piano di ripartizione finale dell’attivo fallimentare.
Considerate le ragioni e l’esito del giudizio, si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce la collocazione ipotecaria del credito delle ricorrenti nel piano di ripartizione finale dell’attivo del fallimento di (OMISSIS).
Compensa integralmente le spese del giudizio.
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