Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 30 luglio 2015, n. 16175

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difesa dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e all’indirizzo p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e all’indirizzo p.e.c. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1013/13 del Tribunale di Taranto, emessa il 6 maggio 2013 e depositata il 13 maggio 2013, n. R.G. 6158/11;

Rilevato che in data 6 febbraio 2013 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

RILEVATO

Che:

1. (OMISSIS) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 827/2010 del Giudice di pace di Taranto emesso su ricorso di (OMISSIS) per il pagamento della somma di 1.098 euro relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia (OMISSIS) (spese di arredamento della sua cameretta, stage per l’apprendimento della lingua inglese) e dovute in base al provvedi mento di modifica delle condizioni della separazione del 5 dicembre 2002. L’opponente ha contestato di essere obbligato al rimborso della sua quota pari al 50% della spesa complessiva in quanto, pur non trattandosi di spese urgenti o indifferibili, le stesse non erano state concordate preventivamente tra gli ex coniugi.

2. Il Giudice di pace, con sentenza n. 1981/2011, ha respinto l’opposizione.

3. Il Tribunale di Taranto ha respinto l’appello.

4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo violazione di legge e contraddittorieta della motivazione.

5. Si difende con controricorso (OMISSIS) che eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO

che:

6. Le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sono fondate. Il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 prevede infatti esclusivamente che il ricorso sia proposto in caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. L’impugnazione per violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 deve avvenire mediante l’indicazione delle norme che si assumono violate e mediante la deduzione delle ragioni per cui il fondamento giuridico della decisione sia in contrasto con tali norme o con l’interpretazione che di tali norme viene data dalla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. civ. n. 19973/2013).

7. Nessuno di questi requisiti di ammissibilita’ e’ rispettato dal ricorso.

8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilita’ o eventualmente il rigetto del ricorso.

La Corte, condivide tale relazione e, letta la memoria difensiva del ricorrente, ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ (in relazione proprio a una controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua) e cioe’ che non e’ configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19607 del 26 settembre 2011). Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovra’, verificarsi in sede giudiziale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 10174 del 20 giugno 2012, in tema di rilevanza relativa dell’accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli che non assume carattere vincolante dovendo il giudice ispirarsi all’esclusivo interesse del minore), la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entita’ della spesa rispetto all’utilita’ per il minore e della sostenibilita’ della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Giudizio che nella specie e’ stato accuratamente effettuato dal Tribunale di Taranto in sede di appello e che il ricorrente ha contestato per non aver il giudice dell’appello valutato la mancata concertazione preventiva (che peraltro il giudice di appello ha ritenuto implicitamente raggiunta nell’avere il (OMISSIS) prestato il proprio consenso all’espatrio della figlia (OMISSIS)) e introducendo una censura relativa alla differenza concettuale fra spese e scelte straordinarie che appare del tutto estranea alla ratio decidendo seguita dal Tribunale di Taranto.

La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Il giudizio, esente dall’applicazione del contributo unificato, non consente l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 900 euro di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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