Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 28 luglio 2015, n. 33235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovann – Presidente
Dott. CITTERIO C. – rel. Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VERONA;
2) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 6/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 18/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. CARDINO Alberto per l’inammissibilita’ del ricorso del Procuratore della Repubblica di Verona e l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore generale di Venezia.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18.2.15 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato la richiesta del procuratore della Repubblica di Verona di sospensione del provvedimento di revoca del sequestro in data 28.1.15, deliberato dal Tribunale di Verona con il rigetto della proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. e della misura patrimoniale della confisca, nei confronti di (OMISSIS).
Secondo la Corte la richiesta della parte pubblica era priva della necessaria specifica motivazione delle ragioni di urgenza che avrebbero dovuto imporre il provvedimento, per la presenza in atto di un concreto pericolo derivante dall’immediata esecuzione della disposta revoca (in applicazione analogica del principio posto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 22): le censure della parte pubblica attenevano in realta’ al merito del non condiviso provvedimento di revoca, che dovevano trovare trattazione nella udienza pertinente.
2. Due i ricorsi:
2.1 Il procuratore della Repubblica di Verona enuncia motivo di violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 22 e 27, assumendo che nella propria originaria richiesta risultavano richiamati specificamente dati oggettivi dai quali si poteva desumere la pericolosita’ del proposto (attuale o all’epoca dell’acquisizione dei beni); “la sola omessa menzione” del rischio, presente e attuale, di occultamento e dispersione del patrimonio doveva considerarsi irrilevante a fronte dell’autoevidenza dei dati fattuali esposti.
2.2 Il procuratore generale di Venezia enuncia motivo di violazione dell’articolo 27, comma 3 stesso decreto, pur condivisa la natura urgente del provvedimento richiesto, assume che le ragioni dell’urgenza pur non formalmente esplicitate nell’originaria impugnazione risultavano (“sia in re ipsa che espresse”) dai suoi tenore e contenuto, con riferimento al trasferimento dei terreni a societa’ di diritto inglese, ai beni posseduti da societa’ estere lussemburghesi, al metodo sistematico utilizzato da (OMISSIS).
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilita’ del primo ricorso, per carenza di legittimazione, e per l’annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso del procuratore generale distrettuale.
3.1 Con memoria depositata il giorno 20 l’avv. (OMISSIS), qualificandosi difensore di fiducia di (OMISSIS) fin dalla fase iniziale della procedura insieme con l’avv. (OMISSIS) (e allegando documentazione pertinente), ha eccepito l’erronea nomina di difensore d’ufficio e l’omesso avviso della fissazione dell’odierna udienza ai difensori di fiducia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi vanno dichiarati originariamente inammissibili. Cio’ assorbe l’eccepita nullita’.
4.1 Il principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione (affermato dall’articolo 568 c.p.p., comma 1) deve intendersi come principio generale del sistema processuale penale, efficace anche per le varie procedure disciplinate da normative speciali.
In materia di prevenzione, l’efficacia di tale principio e’ stata ribadita in tempi recenti da Sez. 2 sent. 4400/15 (ud 13.1.2015, dep. 30.1.2015) e da Sez. 1 ord. 465/67 (ud 30.1.1967, dep. 31.3.1967); in materia di sospensione dell’esecuzione: Sez.l sent 8846/10 (ud. 17.2.2010, dep. 5.3.2010).
4.2 Orbene. L’articolo 27 disciplina al comma 1 i casi della disposta confisca, della revoca del sequestro, della restituzione della cauzione, della liberazione delle garanzie, della confisca della cauzione, dell’esecuzione sui beni costituiti in garanzia. Di tali provvedimenti e’ stabilita la comunicazione senza indugio ai due uffici del pubblico ministero ed all’interessato. Il secondo comma dell’articolo 27 stabilisce che per le impugnazioni “di detti provvedimenti” (quindi dei soli indicati nel primo comma) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 (in particolare, contro il decreto della corte d’appello e’ ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge, senza effetto sospensivo: terzo comma dell’articolo 10).
L’esecutivita’ di tali provvedimenti e’ disciplinata diversamente per confisca dei beni sequestrati, confisca della cauzione ed esecuzione sui beni costituiti in garanzia (essa opera con la definitivita’ delle relative pronunce, salvo, per il provvedimento di confisca, in ogni caso la perdita di efficacia se la corte d’appello non deliberi entro un anno sei mesi dal deposito del ricorso) e per la revoca del sequestro.
Per quest’ultima, infatti, il terzo comma dell’articolo 27 prevede che il provvedimento diviene esecutivo dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che in tali termini il pubblico ministero ne chieda alla corte d’appello la sospensione.
Se la corte accoglie la richiesta di sospensione, l’esecutivita’ della revoca resta sospesa fino alla pronuncia definitiva in ordine al sequestro, ferma restando la possibilita’ di revoca della disposta sospensione, in ogni momento. Se la corte invece non accoglie la richiesta (ed e’ il nostro caso) il provvedimento diviene esecutivo.
5. La struttura dell’articolo 27 attesta che la disciplina del terzo comma, quello che espressamente e solo riguarda la tematica della sospensione dell’esecutivita’ della revoca, e’ del tutto autonoma ed autosufficiente.
La norma prevede la possibilita’ di una sospensione dell’esecutivita’ della revoca (di natura certamente eccezionale, posto che la revoca e’ pronuncia giurisdizionale che fa venir meno il titolo provvisorio legittimante l’apprensione: provvisorieta’ cautelare finalizzata ad evitare la dispersione di beni fino, appunto, alla deliberazione nel merito), ma risolve il tema stabilendo che il protrarsi del sequestro e’ ammesso solo quando intervenga, ed entro il termine di dieci giorni, il provvedimento positivo della corte d’appello. Non vi e’ alcuna altra previsione di ulteriore discussione sul punto, salva la permanente facolta’ della corte di revocare in ogni momento il provvedimento che ha sospeso l’esecutivita’ della revoca del sequestro (evidentemente d’ufficio o su istanza di parte).
L’assenza di alcun richiamo specifico alla possibilita’ di ricorso in cassazione contro il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione della revoca, la commentata natura eccezionale dell’istituto, la previsione invece esplicita della possibilita’ di revocare il provvedimento (in un contesto sistematico ordinario nel quale la previsione della revoca e’ tendenzialmente alternativa all’impugnabilita’ del provvedimento), il richiamo alla disciplina dell’articolo 10 per i soli provvedimenti indicati dal primo comma: sono quattro ragioni letterali e sistematiche che convergono a fondare il principio di diritto che va affermato nei termini che seguono.
5.1 Non e’ consentito il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la corte d’appello delibera sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell’esecutivita’ della revoca del sequestro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 3.
La non ricorribilita’ per cassazione del provvedimento impugnato comporta quindi l’originaria inammissibilita’ di entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
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