Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 24 luglio 2015, n. 32601

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 226/2014 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del 29/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar: annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame della stessa citta’, in data 29-12-2014, che ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero avverso la pronuncia reiettiva della richiesta di applicazione della misura intramurale, formulata dal requirente, nei confronti di (OMISSIS), in ordine al reato di cui all’articolo 385 cod. pen., avendo il giudice monocratico convalidato l’arresto dell’indagata, senza applicare alcuna misura.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, essendo erroneo l’assunto del Tribunale, secondo cui la custodia in carcere sarebbe inibita dal disposto del novellato articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, in forza del quale il giudice puo’ applicare tale misura solo se prevede che, all’esito del giudizio, venga irrogata una pena detentiva superiore a tre anni. In senso contrario, milita il disposto dell’articolo 284 c.p.p., comma 5 bis, in forza del quale non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti al fatto, come l’indagata, che annovera ben 4 condanne per evasione, l’ultima delle quali divenuta definitiva il 27-5-2014. Tale norma deve infatti intendersi come divieto di applicare qualsivoglia misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. Se si ritenesse che neanche quest’ultima misura sia applicabile, dovrebbe addivenirsi all’incongrua conclusione secondo cui non rimarrebbe altra scelta che rimettere in liberta’ l’indagato. A null’altro poi che ad un difetto di coordinamento e’ ascrivibile l’omessa menzione dell’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, nel testo dell’articolo 391 c.p.p., comma 5, fra le norme a cui e’ possibile derogare in sede di applicazione della misura, laddove l’arresto sia stato eseguito per uno dei reati per i quali esso sia previsto anche al di fuori dei casi di flagranza, come, appunto, l’evasione. Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato. L’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, stabilisce che non puo’ essere applicata la misura intramurale se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara’ superiore a tre anni. Questa norma e’ di applicazione generale, ragion per cui si applica anche al processo inerente al reato di cui all’articolo 385 cod. pen., contestato in relazione alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari o, come nel caso in disamina, della detenzione domiciliare e relative al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Cio’ pero’ non interferisce sul potere del giudice investito della cognizione della regiudicanda inerente alla condotta di evasione di valutare la sussistenza o meno di esigenze cautelari. Nel caso di specie, il primo giudice,con determinazione condivisa dal tribunale,in sede di appello, non ha applicato alcuna misura, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. Trattasi pertanto dell’ipotesi esattamente opposta a quella contemplata dall’articolo 284 c.p.p., comma 5 bis, che inerisce al caso in cui il giudice ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari di intensita’ tale da richiedere una misura custodiale. In tal caso, l’articolo 284 c.p.p., comma 5 bis, pone una presunzione iuris et de iure di inadeguatezza della misura autocustodiale, additando la necessita’ di imporre il regime intramurale a coloro che versino nelle condizioni soggettive ivi contemplate. Ma, nel caso in esame, il richiamo a tale norma e’ inconferente, poiche’,come si diceva, si versa nell’ipotesi in cui la valutazione dei giudici di merito e’ approdata all’esclusione di ogni esigenza cautelare, tant’e’ che non e’ stata applicata alcuna misura, sulla base dell’asserto che il ripristino dell’esecuzione in carcere della pena detentiva, trattandosi di trasgressione al regime della detenzione domiciliare, elida la ravvisabilita’ di esigenze cautelari. Trattasi di motivazione puntuale, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e percio’ a superare lo scrutinio di legittimita’. Il ricorso va dunque rigettato, siccome basato su motivi infondati.

P.Q.M.

RIGETTA IL RICORSO.

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