Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2016, n. 13001. In tema di arresto, la nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell’arresto di chi sia “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” trova fondamento nell’esigenza di un legame materiale della persona con il fatto. Deve cioè esistere “una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso”, sì che l’azione per raggiungere ed arrestare l’autore dell’episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità. La nozione di “inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, quand’anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione dei reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2016, n. 13001 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/04/2015, il Tribunale di Rimini, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava, restituendo gli atti al P.M., l’arresto eseguito dal CC della Stazione di Miramare di Rimini nei confronti di M.R.. 2. Avverso...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 luglio 2015, n. 32601. Pur essendo l’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. di applicazione generale (e, dunque applicabile anche al processo inerente al reato di cui all’art. 385 cod. pen.), ciò non interferisce sul potere del giudice investito della cognizione della regiudicanda inerente alla condotta di evasione di valutare la sussistenza o meno di esigenze cautelari

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 luglio 2015, n. 32601   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35762. Ai fini della legittimità dell’ arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità dei fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Ne’ la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà – in relazione alla gravità dei fatto e alla pericolosità dell’arrestato – con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. Nel caso di specie è stato censurato il provvedimento impugnato, che ha denegato la convalida dell’arresto di un soggetto appartenente ad uno stato membro dell’Unione Europea che utilizzava un documento, valido per l’espatrio, sapientemente contraffatto, e ne esibiva un altro (una patente greca) per convalidare la genuinità del documento principale, a nulla rilevando che teneva le suddette condotte “per procurarsi un lavoro”: sia perché la suddetta circostanza era assertiva e non verificabile dalla polizia operante, sia perché il fine di procurarsi un lavoro non giustifica né svilisce la gravità delle condotte che gli vengono addebitate

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35762 Ritenuto in fatto 1. II Tribunale monocratico di Bergamo, con provvedimento reso all’udienza del 28/11/2014, non ha convalidato l’arresto operato dalla polizia giudiziaria di A.A. per il reato di cui all’art. 497/bis, commi 1 e 2, cod. pen., per essere stato trovato in...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879. In tema di convalida dell'arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza dei fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l'indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali. In particolare, il controllo sulla legittimità dell'operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell'uso ragionevole dei potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione , senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. Con specifico riferimento all'ipotesi di arresto facoltativo, i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto non devono essere necessariamente presenti congiuntamente, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Né va dimenticato che, se da un canto la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, dall'altro tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879   Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale non è stato convalidato l’arresto in flagranza di reato di C.F.. Va premesso che il C. era stato...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 ottobre 2014, n. 43394. Non sussiste la condizione di cosiddetta quasi-flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato” non già a seguito e a causa della “diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria”, bensì “per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 ottobre 2014, n. 43394 Rileva in fatto e diritto 1. – Con ordinanza, deliberata e depositata il 17 agosto 2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro – per quanto qui rileva – non ha convalidato l’arresto di Q.R. , eseguito dai Carabinieri...