Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  31 luglio 2015, n. 33881

Ritenuto in fatto

1. II Tribunale di Livorno -sezione distaccata di Cecina-, con sentenza del 07/05/2012, giudicando in esito al giudizio abbreviato, ha assolto S.U.C.E. del delitto di evasione ascrittogli per insussistenza dei fatto, e disposto l’immediata liberazione dell’interessato.

2. Propone ricorso la Procura generale presso la Corte d’appello di Firenze ore lamenta erronea interpretazione dell’art. 385 cod.pen. ove è stata attribuita valenza dirimente, ai fini dell’accertamento della consumazione dei reato, al motivo che aveva indotto l’interessato ad agire, pacificamente irrilevante, in luogo che valutare la presenza della violazione dell’interesse protetto che si verifica qualunque sia la modalità con cui si realizza la condotta integrante la fattispecie.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato.

2. Si deve ricordare in diritto che integra il reato di evasione qualsiasi comportamento che produca allontanamento dal luogo ove il provvedimento restrittivo stabilisce che l’interessato debba permanere, in quanto ogni diversa esecuzione della misura è idonea a produrre una frustrazione delle esigenze della misura applicata, che involge anche le conseguenti necessità di sottoposizione a cautela, quale la circoscrizione dell’ambito spaziale di influenza dell’interessato, oltre che delle sue possibilità di entrare in contatto con i terzi, al di fuori da qualsiasi controllo.

In tal senso è irrilevante valutare le finalità concrete della condotta realizzata in violazione delle prescrizioni (in senso analogo Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, P.G. in proc. Fedele, Rv. 252192), per inferirne ex post le possibilità di incidere sulle effettive esigenze di cautela, come avvenuto nella specie, da parte del giudice di merito. Cosicché, indubbia la circostanza che il S. sia stato sorpreso fuori dall’abitazione, e dalle sue pertinenze, ove doveva permanere, risulta irrilevante per verificare l’integrazione dell’illecito contestato valutare, come ha fatto il primo giudice, la distanza posta tra il luogo pubblico in cui questi è stato sorpreso, e l’alloggio, nonché gli abiti che indossava, per rinvenire conferma di un allontanamento volontario limitato e funzionale allo svolgimento di funzioni quotidiane, quali liberarsi della spazzatura, ove sia indubbio che tale allontanamento non sia stato previamente autorizzato dal giudice in sede di applicazione della misura, in quanto il reato si consuma in tutti casi di violazione delle prescrizioni che integrino il venir meno della finalità primaria della misura, individuabile nella costante possibilità di controllo, che assicuri efficacia dell’imposizione, in tutto parificata,quanto ad effetti alla misura carceraria, quale che sia il motivo che abbia indotto allo svolgimento di tale attività (Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, Lussi, Rv. 241658) stante la natura generica del dolo del reato.

3. In ragione dell’accertata violazione di legge, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata dal P.g. con ricorso immediato dinanzi a questa Corte ed in applicazione dell’art 569 comma 4 cod.proc.pen. il rinvio per nuovo giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Firenze.

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