Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 8 luglio 2015, n. 29061
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere
Dott. GALLO Domenico – Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamill – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposto dalle parti civili:
(OMISSIS) S.p.A.;
(OMISSIS) S.r.l.;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/07/2014 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile;
udito per le parti civili (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l., l’Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi con condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute per i due gradi di giudizio di merito e per il grado di legittimita’;
udito per gli imputati l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.10.2010 il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Senigallia, dichiaro’ (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati di cui agli articoli: A) articolo 615 ter c.p. (cosi’ riqualificato il fatto di cui all’articolo 617 quater c.p., commi 1 e 4, n. 2); B) articolo 621 c.p., commi 1 e 2; C) articolo 640 ter c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti – condanno’ ciascuno alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pena sospesa, nonche’ al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale per ciascuna delle parti civili) ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l..
2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 4.7.2014, in riforma della pronunzia di primo grado, assolse i predetti perche’ il fatto non sussiste.
3. Ricorrono per cassazione le parti civili, con distinti atti di identico contenuto, deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta inutilizzabilita’ delle risultanze degli accertamenti compiuti sui documenti informatici contenuti nei supporti in sequestro; tale inutilizzabilita’ travolgerebbe anche le ulteriori acquisizioni probatorie; la decisione si fonda sulla perizia disposta ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., su richiesta degli appellanti che hanno rinunciato alla prescrizione; a seguito di perquisizione e sequestro di supporti informatici a carico di (OMISSIS), tale materiale fu esaminato dalla Polizia postale di Ancona con il supporto dell’ausiliario di polizia giudiziaria (OMISSIS) (come da verbali di sequestro e annotazione di servizio allegati al ricorso, doc. 1 e 2); la perizia svolta in appello aveva ad oggetto il quesito “se l’accertamento tecnico effettuato dal consulente del PM sia stato eseguito con garanzie di integrita’ del dato originario tale da garantire la sua ripetibilita’”; il perito ha dato conto di non aver esaminato i supporti informatici in sequestro; e’ errata la qualificazione come accertamenti tecnici irripetibili dell’attivita’ di polizia giudiziaria e dell’ausiliario, non essendo tale la mera estrazione di dati da un computer; la normativa di cui alla legge n. 48/2008 si limita ad imporre la conservazione e la non alterazione dei dati, ma non prescrive l’adozione di modalita’ predeterminate; tali atti non possono percio’ essere qualificati come irripetibili; nel caso in esame si da atto (nel doc. allegato 2) che nessun dato del supporto informatico e’ stato modificato; la Corte d’appello ha confuso l’accesso ai dati informatici con la loro alterazione; la legge n. 48/2008 non impone specifiche procedure ma modalita’ tali da ottenere un risultato di affidabilita’ della prova; solo cosi’ intesa la novella normativa puo’ essere considerata interpretativa ed essere applicata retroattivamente;
2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine al recepimento delle conclusioni del perito senza valutare le relazioni dei consulenti tecnici delle difese delle parti civili (allegati ai ricorsi come documenti 3 e 4) e senza considerare il mancato espletamento da parte del perito dell’esame del materiale sequestrato, nonostante la richiesta dei consulenti della difesa di parte civile; peraltro il consulente della difesa di parte civile ha esaminato la copia del materiale rilasciata pervenendo alla conclusione che nessuna alterazione vi era stata (doc. 4 allegato ai ricorsi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Va premesso che i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientrano tra le prove documentali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37419 del 05/07/2012 dep. 27/09/2012 Rv. 253573).
Questa Corte ha chiarito che non da luogo ad accertamento tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Sez. 1, Sentenza n. 23035 del 30/04/2009 dep. 04/06/2009 Rv. 244454).
Erroneamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che l’ipotizzata inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 48 del 2008, dia luogo ad inutilizzabilita’.
Infatti la Legge 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto la possibilita’ di estrarre copia degli stessi con le modalita’ idonee a garantire la conformita’ dei dati acquisiti a quelli originali (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10618 del 12/02/2014 dep. 05/03/2014 Rv. 259782).
Si versa quindi in ipotesi non di inutilizzabilita’, ma di valutazione in concreto della prova e quindi, nella specie, dell’eventuale avvenuta o meno alterazione dei dati originali e della corrispondenza o meno di quelli estratti a quelli originali.
Sul punto la motivazione della Corte territoriale e’ del tutto carente dal momento che non prende in considerazione l’avvenuta alterazione in concreto dei dati estratti dai computer in sequestro e neppure si da carico di confutare la contraria deduzione svolta nelle consulenze tecniche delle difese delle parti civili allegate ai ricorsi.
2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvedera’ anche sulla richiesta delle parti civili di condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata solo agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.
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